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Sentenza — n. 34810/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34810/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34810/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza data 14 giugno 2019 (dep. il 2 settembre 2019) il Tribunale di Cassino, in riforma della pronuncia emessa il giorno 11 luglio 2018 dal Giudice di Pace di Cassino e in accoglimento del gravame interposto da Giuseppe TATANGELO, ha assolto quest'ultimo dall'imputazione di diffamazione (art. 595, commi 1 e 2, cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato ex art.598 cod. pen. e revocato le statuizioni civili in favore di Anito DE GASPERIS.2. Avverso la sentenza di appello il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 598 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34810/2021 — snpen · Corte di Cassazione: il 2 settembre 2019) il Tribunale di Cassino, in riforma della pronuncia emessa il giorno 11 luglio 2018 dal Giudice di Pace di Cassino e in accoglimento del gravame interposto da Giuseppe TATANGELO, ha assolto quest'ultimo dall'imputazione di diffamazione (art. 595, commi 1 e 2, cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato ex art.598 cod. pen. e revocato le statuizioni civili in favore di Anito DE GASPERIS.2. Avverso la sentenza di appello il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni perseguimento penale per diffamazione facoltà di astenersi dal testimoniare testimone anonimo testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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art. 598 cod. pen
Purtuttavia, nella parte in cui il ricorso ha denunciato la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 598 cod. pen.
art. 616 c.p
Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: DE GASPERIS ANITO nato a nato a ISOLA DEL LIRI il 08/07/1962 nel procedimento pendente nei confronti di TATANGELO GIUSEPPE nato in SVIZZERA il 19/03/1965 avverso la sentenza del 14/06/2019 del TRIBUNALE DI CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato ANTONIO CARUGNO che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza data 14 giugno 2019 (dep. il 2 settembre 2019) il Tribunale di Cassino, in riforma della pronuncia emessa il giorno 11 luglio 2018 dal Giudice di Pace di Cassino e in accoglimento del gravame interposto da Giuseppe TATANGELO, ha assolto quest'ultimo dall'imputazione di diffamazione (art. 595, commi 1 e 2, cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato ex art.598 cod. pen. e revocato le statuizioni civili in favore di Anito DE GASPERIS.2. Avverso la sentenza di appello il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

In particolare, ha assunto la «contraddittorietà e/o l'insufficienza della motivazione», richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ed esponendo che il Tribunale: - ha ritenuto scriminata la condotta dell'imputato - il quale, nel corso delle spontanee dichiarazioni rese nel giudizio celebrato nei suoi confronti per i reati di lesioni e rapina aggravata in danno di Anito DE GASPERIS - aveva assunto che quest'ultimo avrebbe reso una falsa testimonianza in favore di un altro soggetto («in un non meglio specificato processo penale») e fosse perciò stato denunciato (circostanza non rispondente a verità); - e ciò, nonostante difetti il collegamento diretto e immediato delle dichiarazioni del TATANGELO con l'oggetto del procedimento nel quale le aveva rese ed esse non avessero alcuna rilevanza funzionale rispetto alla sua tesi difensiva (presupposti necessari perché operi la scriminante, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità); - senza in effetti dare conto di tali collegamenti; - e così applicando erroneamente l'art. 598 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Al fine di provvedere, deve anzitutto premettersi che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). Dunque, in questa sede non può essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione. Purtuttavia, nella parte in cui il ricorso ha denunciato la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 598 cod. pen. (e non soltanto il vizio di motivazione sul punto), e in particolare il difetto di un collegamento diretto e immediato tra le dichiarazioni in imputazione e l'oggetto del procedimento nel quale il TATANGELO le aveva rese, ha dedotto pure la violazione della legge penale (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

2. Ciò posto, questa Corte ha chiarito che: - «in tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta» (Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620 - 01;

Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016 - dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01); - e «deve essere esclusa [...] la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione» (Sez. 5, n. 40452 del 21/09/2004, Ummarino, Rv. 230063 - 01). Nel caso di specie, ferma la già rilevata inammissibilità del sindacato sulla motivazione, non può ravvisarsi la violazione di legge addotta poiché nel caso in esame le espressioni del TATANGELO risultano pronunciate al fine di allontanare da sé il sospetto. di colpevolezza per il fatto a lui ascritto nel procedimento in cui ha reso dichiarazioni, in particolare screditando i testi a suo carico; dunque, esse risultano attinenti (nei termini sopra indicati) all'oggetto di tale procedimento ed erano finalizzate a sostenere la sua difesa.

Ne discende che, sotto tale profilo, il ricorso è infondato.

3. Al rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali