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Sentenza — n. 34809/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34809/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34809/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con séntenza in data 3 febbraio 2020 (dep. il 14 febbraio 2020) la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 24 gennaio 2017 dal Tribunale di Milano appellata da Aniello COZZOLINO, ha riqualificato ai sensi dell'art. 455 cod. pen. la condotta ascritta all'imputato sub specie dell'art. 453 cod. proc. pen. ed ha rideterminato la pena a lui irrogata in anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 453 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34809/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dunque, sarebbero stati violati i criteri legali di valutazione della prova. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito i princìpi cui deve uniformarsi l'apprezzamento delle dichiarazioni provenienti dal coimputato del medesimo reato, dalla persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. o persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), nonché dal soggetto che ricopre la veste di testimone assistito, dichiarazioni che, a mente della legge processuale, devono essere «valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; cfr. pure art. 197 -bis, ultimo comma, stesso codice).

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false reato economico partecipazione al reato flussi finanziari illeciti riproduzione e imitazione di biglietti di banca riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
il 14 febbraio 2020) la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 24 gennaio 2017 dal Tribunale di Milano appellata da Aniello COZZOLINO, ha riqualificato ai sensi dell'art. 455 cod. pen.
art. 453 cod. proc. pen
la condotta ascritta all'imputato sub specie dell'art. 453 cod. proc. pen.
art. 12 cod. proc. pen
La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito i princìpi cui deve uniformarsi l'apprezzamento delle dichiarazioni provenienti dal coimputato del medesimo reato, dalla persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
I riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 36225/2015
192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. 5, n. 36225/2015, cit.).
Sez. 6, n. 45733/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: COZZOLINO ANIELLO nato a PORTICI il 11/10/1943 avverso la sentenza del 03/02/2020del CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato ANGELO COLUCCI nell'interesse del ricorrente, che ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale, ha eccepito l'estinzione per prescrizione del reato per cui si procede ed ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con séntenza in data 3 febbraio 2020 (dep. il 14 febbraio 2020) la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 24 gennaio 2017 dal Tribunale di Milano appellata da Aniello COZZOLINO, ha riqualificato ai sensi dell'art. 455 cod. pen. la condotta ascritta all'imputato sub specie dell'art. 453 cod. proc. pen. ed ha rideterminato la pena a lui irrogata in anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta idoneità delle dichiarazioni rese da Massimo FUSARI, persona imputata in procedimento connesso, a integrare la prova della responsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio in difetto di riscontri individualizzanti. 2.2.

Con il secondo motivo è stata prospettata l'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), poiché la responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata sulla scorta di una massima di esperienza non plausibile, allorché si è assunto che il COZZOLINO avrebbe consegnato le banconote contraffatte al FUSARI (presso la cui abitazione sono state rinvenute) perché temeva di essere arrestato. 2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 455 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), a cagione della mancata dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato e in particolare del prescritto dolo specifico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, rimanendo assorbiti il secondo e il terzo motivo.

1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, adducendo che: - la sentenza impugnata - disattendendo il primo motivo di appello - avrebbe considerato riscontri individualizzanti del narrato di Massimo FUSARI, imputato in procedimento connesso che ha chiamato in correità il COZZOLINO, elementi che non afferiscono al fatto in contestazione (segnatamente, il fatto che il COZZOLINO sia stato tratto in arresto nel marzo 2013 e che la misura cautelare cui è stato sottoposto afferiva a reati di falsificazione di monete, l'affidamento prudenziale delle banconote oggetto materiale del reato a terzi, la circostanza che una delle utenze indicate dal FUSARI fosse intestata al COZZOLINO) e la cui valenza al fine di affermare la responsabilità del COZZOLINO il ricorso ha contestato;- dalle dichiarazioni del chiamante in correità non emergerebbero elementi di prova da cui trarre la sussistenza della fattispecie plurisoggettiva ascritta al COZZOLINO ex artt. 110 e 453 cod. pen. in concorso col FUSARI; e nelle sentenze di merito nulla è esposto in relazione all'accordo tra i due, al contributo del COZZOLINO, all'elemento soggettivo.

Dunque, sarebbero stati violati i criteri legali di valutazione della prova. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo chiarito i princìpi cui deve uniformarsi l'apprezzamento delle dichiarazioni provenienti dal coimputato del medesimo reato, dalla persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. o persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b), nonché dal soggetto che ricopre la veste di testimone assistito, dichiarazioni che, a mente della legge processuale, devono essere «valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; cfr. pure art. 197 -bis, ultimo comma, stesso codice).

L'elaborazione giurisprudenziale ha tratto dal disposto codicistico i criteri ed il metodo cui deve uniformarsi il giudice pine—segertre, allorché è chiamato ad esaminare dichiarazioni provenienti dai soggetti cui si applica l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen Segnatamente, la dichiarazione accusatoria deve essere verificata sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca sub specie della credibilità del dichiarante, cui deve fare seguito il controllo della intrinseca consistenza della propalazione, alla luce di canoni della spontaneità, costanza, coerenza e precisione, della logica interna del racconto, della mancanza di interesse diretto all'accusa, dell'assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili; e deve essere corroborata, infine, mediante i riscontri esterni da individuarsi in elementi di prova autonomi e diversi dalla chiamata in sé, riferibili all'imputato ed alla contestazione elevata nei suoi confronti nei termini che si specificheranno infra (cfr.

Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090-01; cfr. pure SU., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 5, n. 36225 del 16/07/2015, Murgeri, n.m.), fermo restando che «tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, c.p.p., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. 5, n. 36225/2015, cit.). Anzitutto, dunque, la chiamata in reità o correità richiede un cauto e prudente apprezzamento della personalità di chi la esprime, del suo grado di conoscenza della materia riferita, delle modalità di esternazione delle dichiarazioni (dettagliate, approfondite, con riferimenti precisi a luoghi e persone).

Inoltre, occorrerà considerare la costanza del narrato, verificando se le dichiarazioni siano state reiterate senza contraddizione; bisognerà poi apprezzarne la logica interna e la ricchezza di contenuti descrittivi, prestando attenzione anche al fatto che il racconto sia o meno articolato e dettagliato o comunque passibile di controllo, avendo ad oggetto fatti obiettivamente verificabili. Le dichiarazioni, infine, dovranno essere verosimili, cioè non dovranno essere immediatamente percepibili come false. Dopo aver vagliato l'attendibilità soggettiva del dichiarante il giudice - si è anticipato -, nei casi di chiamata in reità o correità, deve verificare l'esistenza di elementi esterni di riscontro che ne confermino la c.d. "attendibilità estrinseca": in altri termini, la ricostruzione probatoria dello specifico evento delittuoso oggetto del giudizio richiede altresì autonomi elementi esteriori dotati di specifica idoneità confermativa delle dichiarazioni che riguardano i singoli 'imputati chiamati.

Il che - è bene sottolinearlo - non equivale ad affermare che a carico di ciascun soggetto investito dalle propalazioni accusatorie debbano necessariamente raccogliersi elementi atti a costituire una prova autonoma ed autosufficiente della colpevolezza, a prescindere dalla chiamata di correo: l'art.192 cod. proc. pen., infatti, richiede che quest'ultima sia affiancata da elementi esterni idonei a confermarne l'attendibilità, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungono il valore di prova autonoma di responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza), complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi (Sez. 6, n. 661 del 07/12/1995 - dep. 1996, Agresta, Rv. 203375 - 01), e ne costituiscano il necessario completamento.

Inoltre, «non è necessario che l'elemento di riscontro sia rappresentato da una prova diretta o storica, ben potendo accadere, sempre con le cautele del caso, che la conferma sia ottenuta per il mezzo della prova logica» (Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607; cfr. pure Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01: «in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente' perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità»).

La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. 2, n. 8125 del 30/01/2013, Ragaglia, Rv. 255244 - 01;

Sez. 6, n. 3846 del 20/11/2000 - dep. 2001, Finini, Rv. 218416 - 01; Sez. 1, n. 13885 del 22/09/1999, Greco, Rv. 215802-01). Occorre, però, che il riscontro positivo della dichiarazione riguardi il singolo chiamato, ossia sia ad esso riferibile, non potendo detto riscontro automaticamente traslarsi su altre circostanze o altri soggetti, pena la vanificazione del precetto normativo posto a tutela del singolo. I riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono, cioè, essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito; il riscontro, in altre parole, deve riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006 - dep. 2007, Alabiso, Rv. 235800- 01), poiché inerisce a «ulteriori specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti» (Sez.

U., n. 45276/2003, cit.). In altri termini, «ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato» (Sez. 6, n. 45733/2018, cit.). Difatti, «l'oggetto diretto, minimo ed indispensabile dell'accertamento demandato al giudice è costituito proprio dagli elementi che fondano la colpevolezza dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo il criterio dell'esclusione di ogni ragionevole dubbio (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.).

Ne discende che, in materia di apprezzamento della chiamata di correo, occorre che gli elementi di conferma dell'ipotesi di accusa attengano non solo allo specifico fatto criminoso in contestazione, in termini di sussistenza e di corrispondenza alla fattispecie incriminatrice. Ma è necessario, ancora, che gli elementi in discorso confermino in modo specifico la partecipazione al fatto della persona accusata, nei termini che fondano la relativa contestazione. Ciò non implica, come in sostanza già si è detto, che l'elemento confermativo non possa consistere nella prova logica desumibile dall'accertamento di una circostanza diversa.

Occorre però che si tratti di una prova logica effettivamente pertinente al fatto, che lo confermi in modo puntuale, e non valga semplicemente ad incrementare, in termini generali ed astratti, la credibilità dell'accusa» (ivi). 1.2. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si trae che il 29 marzo 2013, all'esito di una perquisizione svolta presso l'abitazione di Massimo FUSARI (nei confronti del quale si procedeva per fatti estorsivi) sono state rinvenute 260 banconote da euro 100,00 (subito apparse contraffatte agli operanti) e che il FUSARI lo stesso giorno (alla presenza del proprio difensore) ha reso dichiarazioni, in particolare rappresentando di aver ricevuto le stesse dal COZZOLINO, che l'aveva incaricato di custodirle e cui non aveva potuto restituirle poiché - come poi appreso dallo stesso FUSARI - il COZZOLINO era stato tratto in arresto.

La propalazioni in discorso sono state ritenute assistite da plurimi riscontri, individuati dalla Corte territoriale: - nell'arresto del COZZOLINO in data 4 marzo 2013, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Monza; - nel fatto che tale ultimo provvedimento sia stato reso anche per reati di falsificazione di monete; - nella considerazione che l'affidamento fiduciario della banconote contraffatte apparisse una condotta prudenziale sia per l'elevato quantitativo di denaro sia per i plurimi precedenti per analoghe condotte a carico del COZZOLINO, il quale ultimo era pertanto esposto a più frequenti e approfonditi controlli di polizia, come confermato pure dell'effettiva esistenza del detto procedimento per cui è stato poco dopo attinto da misura cautelare personale; - nell'effettiva intestazione al COZZOLINO di una delle due utenze telefoniche che il FUSARI gli ha attribuito.

Ebbene, la motivazione della Corte di appello non ha fatto buon governo dei princìpi giurisprudenziali sopra esposti, segnatamente sotto il profilo della presenza di riscontri' individualizzanti alle dichiarazioni del FUSARI. Difatti, l'avvenuta sottoposizione a misura cautelare detentiva del COZZOLINO in altro procedimento - che pure può rilevare sotto il profilo della veridicità (e, dunque, della credibilità) delle propalazioni del chiamante (che tale dato ha rassegnato) - non è elemento che ex se consente di attribuire la specifica condotta qui in contestazione all'imputato; e ciò è a dirsi, nella specie, anche se la cautela è stata disposta per analoghe condotte, poiché la sola commissione di tali ultimi reati (o la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per essi) non ha carattere individualizzante rispetto alla commissione della condotta qui in contestazione (nel senso appena sopra esposto, ossia quale circostanza atta a collegare strettamente e concretamente in modo diretto il chiamato al diverso fatto di cui deve rispondere); e ciò neppure sotto il profilo logico, giacché la Corte territoriale sul punto ha fatto un riferimento del tutto generico solo alla attribuzione all'imputato di analoghe condotte di falsificazione di monete e ai suoi precedenti senza dar conto di alcuno specifico dato di fatto che consenta di trarre dal compendio relativo a tali diversi reati una capacità dimostrativa della commissione di quello oggetto del presente procedimento (dovendo, altrimenti ritenersi in sostanza che possa costituire riscontro esterno individualizzante di una chiamata di correo la commissione di condotte della stessa indole, e tuttavia distinta, da parte dl chiamato).

Per lo stesso ordine di ragioni non è congrua la motivazione nella parte in cui ha valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e da cui pure ha tratto la plausibilità di quanto rassegnato dal FUSARI sulla consegna delle banconote, trattandosi di un profilo atto a sostenere l'apprezzamento dell'intrinseca attendibilità del narrato ma non anche a corroborare ab externo la chiamata in correità. Parimenti, neppure la mera circostanza che una delle utenze telefoniche che il FUSARI ha riferito al COZZOLINO sia a lui in effetti intestata - pur corroborandone le dichiarazioni e deponendo per la veridicità di esse - ha specifica e, per l'appunto individualizzante, inerenza alla commissione del delitto da parte del COZZOLINO Infine, si rileva che a conclusioni diverse non potrebbe pervenirsi - sulla scorta dell'integrazione della motivazione della sentenza impugnata con quella resa dal Giudice di primo grado, confermata dalla Corte territoriale sotto il profilo dell'attribuzione del fatto (sia pure diversamente qualificato) all'imputato - poiché il Tribunale, oltre a valorizzare i medesimi elementi indicati dalla Corte sopra indicati,, ha erroneamente considerato riscontri ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuni elementi relativi alla credibilità e attendibilità intrinseca (la mancanza di astio verso il chiamato, la piena confessione del proprio fatto, il corretto riconoscimento fotografico) nonché la collocazione temporale (rispetto alla sottoposizione a cautela dell'imputato) della consegna del denaro contraffatto, quest'ultima tratta tuttavia dalle stesse dichiarazioni del FUSARI che necessitano di corroboration senza chiarire sulla scorta di quali elementi il COZZOLINO potesse temere l'imminente esecuzione di una misura cautelare o, comunque, avere contezza della pendenza di tale procedimento.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, rimanendo assorbiti i restanti motivi di impugnazione. Difatti, contrariamente a quanto assunto nella proprie conclusioni dal difensore - che ha rappresentato come la stessa sentenza impugnata indichi quale termine di prescrizione del reato il 29 settembre 2020 - deve rilevarsi che: il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. è punito, per quel che qui rileva, con la pena massima di otto anni di reclusione; e, dunque, il termine di prescrizione del fatto in imputazione - il cui tempus è indicato nel giorno 29 marzo 2013 - tenuto conto dell'interruzione ex art. 161, comma 2, cod. pen., deve fissarsi nel 29 marzo 2023.

P.Q.M.

A