Sentenza — n. 34808/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 27 gennaio 2020 (dep. il 17 febbraio 2020) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da Franco Massimo BETTEGA, ha confermato la pronuncia- del 28 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato, quale amministratore della fallita NUOVA COSMEC SERVICE s.r.I., per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta, e l'aveva condannato alle pene di giustizia.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34808/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: BETTEGA FRANCO MASSIMO nato a BELLANO il 09/07/1949 avverso la sentenza del 27/01/2020 del CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostitutb Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 27 gennaio 2020 (dep. il 17 febbraio 2020) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da Franco Massimo BETTEGA, ha confermato la pronuncia- del 28 febbraio 2019 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato, quale amministratore della fallita NUOVA COSMEC SERVICE s.r.I., per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta, e l'aveva condannato alle pene di giustizia.2.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata allegata la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 216, comma 1, n. 1, 223, comma 2, n. 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, 217, comma 1, n. 4, legge fall. Il ricorrente ha rappresentando che l'imputato avrebbe agito al solo fine di salvare al società in un periodo di grave crisi economica e non al fine di distrarne il patrimonio, censurando in parte qua la sentenza impugnata per non aver accolto tale prospettazione; e si è doluto della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, dovendo in ipotesi qualificarsi il fatto del BETTEGA come bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. 2.2.
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta l'erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, 223, comma 2, n. 2, 219, commi 1 e 2, n. 1, dolendosi del mancato accoglimento del gravame nella parte in cui: aveva prospettato che il BETTEGA non ha sottratto, distrutto o falsificato i libri e le scritture contabili ma, dopo la chiusura della società, li ha consegnati a un soggetto poi deceduto, non riuscendo più a recuperarli dopo il fallimento; ed aveva negato - sulla scorta di tali circostanze - la sussistenza dell'elemento •soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2.3.
Con il terzo motivo è stata addotta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. a cagione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Anzitutto, occorre osservare che con i motivi di ricorso non è stata prospettata la violazione della legge penale, bensì il vizio di motivazione. Difatti: - il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta) e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01); - e con i motivi di impugnazione è stata mosso proprio tale ultimo ordine di censure.2.
In secondo luogo: - è inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione «che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693;
Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133) e che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, - che è la funzione tipica dell'impugnazione - e dell'indicazione delle ragioni della decisività delle censure medesime rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - proprio in relazione al vizio in effetti addotto (cfr. retro, par. 1), deve rilevarsi che l'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. non attribuisce al giudice della legittimità un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito - valutazione, per vero, preclusa alla Corte di cassazione, innanzi alla quale non può utilmente dedursi il travisamento del fatto -, dovendo essa piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che riChiama Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; conf.
Sez. 2, n. 7667/2015, cit.); difatti, in tema di vizi della motivazione «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento» (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01; conf. Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).
3. Ciò posto, con il primo motivo il ricorrente ha rassegnato: - di aver già dedotto con il gravame che l'imputato aveva agito al solo fine di salvare Ali, società in un periodo di grave crisi economica e non al fine di distrarne il patrimonio, come dovrebbe trarsi dal fatto che nessun imprenditore o fornitore si è insinuato al passivo del fallimento (poiché il BETTEGA li avrebbe soddisfatti impiegando le somme prelevate a mezzo assegni per pagamenti "in nero", confidando poi di poter rateizzare il debito verso le banche e il fisco);- e che la Corte territoriale avrebbe disatteso tale prospettazione ritenendo generico l'asserto difensivo relativo ai pagamenti eseguiti e privo di capacità dimostrativa il fatto che nessuno dei fornitori si sia insinuato al passivo.
Inoltre, il ricorrente ha assunto che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ha argomentato in contrasto con il principio in dubio pro reo, tenuto conto pure del fatto che la presunta distrazione avrebbe avuto luogo mediante bonifici e prelevamenti, quindi con modalità tracciabili, potendo il BETTEGA al più essere ritenuto responsabile di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. 3.1. Ad avviso del Collegio, con la prospettazione appena riportata il ricorrente ha reiterato quanto già dedotto con il gravame, finendo col fornire una ricostruzione in fatto - che non può essere apprezzata in questa sede di legittimità - alternativa rispetto a quella resa dalla sentenza impugnata, la quale in maniera congrua e logica - e senza che neppure sia stato dedotto alcun travisamento degli elementi in atti - ha puntualmente esposto le ragioni per cui ha ritenuto del tutto sfornita di sostegno probatorio la prospettazione difensiva relativa all'impiego delle somme nella disponibilità della società (prelevate in contanti o mediante disposizioni di bonifico in favore del BETTEGA ovvero mediante assegni di cui non è stato indicato il beneficiario in maniera sistematica tra il 2007 e il 2009 e con cadenza ravvicinata), di cui ha evidenziato pure la genericità, così argomentando in maniera conforme ai princìpi posti da questa Corte (cfr.
Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01: «in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali [...], in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione»).
La sentenza impugnata si è espressa parimenti in maniera congrua e logica a proposito dell'elemento soggettivo del delitto tosse traendo dalla sistematica appropriazione delle somme della fallita la coscienza e volontà del fatto distrattivo.
4. Con il secondo motivo, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente ha prospettato che:- il BETTEGA non ha sottratto, distrutto o falsificato i libri e le scritture contabili ma li ha diligentemente conservati presso la sede operativa della società, fino alla chiusura di essa; - successivamente, versando in gravissime difficoltà economiche, li ha consegnati a un amico (PANATTI, già socio della fallita) deceduto nel 2010; - dunque, l'imputato, pur avendo contattato la moglie del PANATTI, non è riuscito a ottenere la riconsegna dei libri, come rappresentato già al curatore, al quale ha offerto tutte le informazioni per recuperare le scritture, ma quest'ultimo, così come il Pubblico ministero, non hanno compiuto alcuna ricerca.
Inoltre, la difesa ha soggiunto che la sussistenza dell'elemento soggettivo sarebbe esclusa proprio dal fatto che la mancata consegna delle scritture è stata determinata dalla morte del PANATTI, ossia da un fatto non imputabile all'imputato, il quale fornendo le informazioni sopra indicate avrebbe dimostrato la propria buona fede. 4.1. Anche con il motivo in discorso è stata irritualmente devoluta a questa Corte di legittimità una diversa ricostruzione fattuale, reiterando le allegazioni avanzate con l'atto di appello, che la Corte di appello ha disatteso, in modo logico e conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839 - 01) e senza che consti alcun travisamento della prova, osservando come, a fronte del dimostrato mancato rinvenimento delle scritture relative al periodo in cui il BETTEGA rivestiva la carica di amministratore della società fallita, difettasse qualsivoglia elementedi prova che potesse t2 suffragare la prospettazione difensiva; e dando conto delle ragioni per cui ha ravvisato il prescritto elemento soggettivo che, come esposto, il ricorrente ha qui inteso confutare ribadendo le deduzioni in fatto i' che i Giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione immune da censure, prive di qualsivoglia supporto probatorio.
5. Con il terzo motivo, la difesa ha inteso censurare quanto affermato dalla Corte territoriale con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: il Giudice di appello, in particolare, non ne ha ravvisato i presupposti sulla scorta del precedente specifico riportato dall'imputato, della sua spregiudicata gestione dell'attività di impresa, dell'ingente passivo fallimentare e del trZI contegno non collaborativo del BETTEGA). La difesa ha rimarcato la lontana collocazione del tempo dei precedenti dell'imputato ed assunto che quel che i Giudici di merito hanno definito condotta spregiudicata non sarebbe altro che l'attitudine al rischio imprenditoriale del ricorrente; ed ha rappresentato che il BETTEGA si è ritirato a vita privata, che l'ingente passivo è una conseguenza non voluta del suo operato ed egli non si è appropriato di alcunché né si è arricchito, che gli atti processuali dimostrerebbero il suo contegno collaborativo. 5.1.
Oltre a quanto sopra rilevato sopra a proposito della specificità il ricorso per cassazione e dei limiti del sindacato di questa Corte sulla motivazione delle sentenze di merito (cfr. par. 2), deve qui aggiungersi che in tema di attenuanti generiche: - «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Petti nelli, Rv. 271269 - 01); - «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02);
Nel caso in esame, sono stati qui prospettati i medesimi elementi di fatto indicati con il gravame che la Corte di appello ha apprezzato, non concedendo le circostanze attenuanti generiche in forza del giudizio di fatto congruo e logico, sopra compendiato, e qui non sindacabile.
6. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent