Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34807/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34807/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34807/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 19 novembre 2019 (dep. il 10 gennaio 2020) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da Flaviano TONELLOTTO, ha confermato la pronuncia del 17 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato, quale amministratore della IMMOBILE PRESTIGE GROUP s.r.I., per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, con le aggravanti in contestazione (di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta), e l'aveva condannato alla pena di anni cinque dì reclusione, con le sanzioni accessorie fallimentari per la stessa durata e con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2634 cod. civ; Sentenza — n. 34807/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104 - 01) avrebbe dovuto ritenersi colposo l'agire del TONELLOTTO e qualificarsi la condotta come bancarotta semplice ex art. 217 L.F. e, tuttavia, nella specie è stato ritenuto il dolo in forza della mera considerazione che le scelte imprenditoriali del ricorrente fossero palesemente azzardate e senza tenere conto delle conseguenze devastanti sul suo stesso patrimonio che il verificarsi dell'evento avrebbe avuto, evento che egli era certo di evitare non intendendo distrarre o dissipare il patrimonio della IPG in favore di altre società pure da lui controllate. 1.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di prestazioni inchiesta per falsità atti reato economico frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2634 cod. civ
255646 - 01), «dovendo [...] l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata» (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10633/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: TONELLOTTO FLAVIANO nato a CAVARZERE il 25/03/1951 avverso la sentenza del 19/11/2019 del CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato MAURIZIO GIANNONE che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 novembre 2019 (dep. il 10 gennaio 2020) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da Flaviano TONELLOTTO, ha confermato la pronuncia del 17 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato, quale amministratore della IMMOBILE PRESTIGE GROUP s.r.I., per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, con le aggravanti in contestazione (di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta), e l'aveva condannato alla pena di anni cinque dì reclusione, con le sanzioni accessorie fallimentari per la stessa durata e con l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.2.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati allegati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.), in ordine: sia alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché erroneamente si sarebbe negato che la società fallita non ha tratto vantaggi compensativi dalle operazioni in favore delle partecipate e sarebbe stata affermata la sussistenza del dolo e non anche della colpa (conseguentemente escludendo la qualificazione del fatto come bancarotta semplice); sia alla bancarotta fraudolenta documentale, ritenuta quantunque il curatore abbia ricostruito il movimento degli affari in particolare sulla base delle appostazioni contenute nel libro giornale e, quanto alla sottrazione della contabilità pure ascritta all'imputato, senza argomentare irjliZIMI congruamente sulla prova della condotta né sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo, richiamando gli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen., sono state dedotte l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla commisurazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo sono stati allegati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. 1.1. In particolare, con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, sotto il profilo oggettivo, si è dedotto che: - il reato è stato ascritto all'imputato in relazione ai finanziamenti che la società fallita ha effettuato nei confronti delle partecipate (costituenti un gruppo); - tuttavia, la Corte di merito erroneamente avrebbe escluso che la fallita non ha tratto vantaggi compensativi dalle operazioni in discorso (una delle quali era «la restituzione di un prestito erogato da CGC a favore di IPG», la ultima quale era unica socia della prima), sol perché non si è ravvisata in ordine a esse una stretta sinallagmaticità e perché nella specie l'imputato avrebbe posto in essere operazioni di pura sorte, e ciò senza considerare quanto rassegnato dall'imputato sulle ragioni per cui, in maniera del tutto imprevedibile, era venuto meno ìl sostegno del ceto creditizio.

Sotto il profilo soggettivo, si è rassegnato che:- la sentenza di secondo grado avrebbe fatto acritica adesione a quanto ritenuto dal Tribunale, nonostante il TONELLOTTO non abbia agito con la volontà di ridurre le garanzie per i creditori della IMMOBILE PRESTIGE GROUP s.r.l. (di seguito pure IPG) ma con l'intento di incrementarle; - le sentenze di merito avrebbero finito in sostanza col ravvisare in capo all'imputato «una sorta di dolo eventuale», consistito nella decisione di intraprendere iniziative azzardate pur essendo consapevole del rischio di mettere a repentaglio il patrimonio della fallita; - nel caso di specie, invece, avrebbe dovuto ravvisarsi la colpa cosciente, avendo agito il TONELLOTTO nella convinzione di potere conseguire effetti positivi, malgrado l'alea delle operazioni; - quindi, sarebbe stata violata la legge penale (art. 42 e 43 cod. pen. e 216 L.F.), poiché facendo applicazione dei criteri discretivi posti dalle Sezioni Unite di questa Corte (segnatamente da Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104 - 01) avrebbe dovuto ritenersi colposo l'agire del TONELLOTTO e qualificarsi la condotta come bancarotta semplice ex art. 217 L.F. e, tuttavia, nella specie è stato ritenuto il dolo in forza della mera considerazione che le scelte imprenditoriali del ricorrente fossero palesemente azzardate e senza tenere conto delle conseguenze devastanti sul suo stesso patrimonio che il verificarsi dell'evento avrebbe avuto, evento che egli era certo di evitare non intendendo distrarre o dissipare il patrimonio della IPG in favore di altre società pure da lui controllate. 1.2.

Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, si è osservato che l'imputazione è stata formulata in termini alternativi in quanto al TONELLOTTO è stata ascritta sia la tenuta della contabilità in maniera tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita sia l'occultamento det libri obbligatori al fine di recare danno ai ceto creditorio. E si è dedotto che: - alla luce dei chiarimenti chiesti dai sindaci in ordine alla fideiussione di tre milioni di euro in favore della TRIESTINA CALCIO S.p.A., deve ritenersi che l'obbligo della tenuta della contabilità fu correttamente adempiuto almeno fino al secondo semestre del 2005; - la Corte di appello avrebbe affermato che la documentazione consegnata dall'imputato al curatore sarebbe incompleta, nonostante quest'ultimo, proprio sulla base delle annotazioni contenute nel libro giornale, sia riuscito a ricostruite in maniera attendibile il movimento degli affari (tanto da individuare, quali uniche operazioni distrattive, i finanziamenti infragruppo già menzionati); - inoltre, ir Giudici di merito avrebbero affermato che la bancarotta documentale sarebbe integrata anche qualora la documentazione, pur carente, avesse consentito la ricostruzione delle vicende amministrative, salvo poi affermare che le scritture contabili vennero volontariamente occultate o sottratte al fine di impedire la ricostruzione delle operazioni distrattive che cagionarono il fallimento (pervenendo a tale conclusione perché la documentazione contabile era stata tenuta da soggetti esterni all'uopo incaricati che poi l'avrebbero riconsegnata alla fallita); - per costante giurisprudenza, però, quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento egli affari ha luogo sulla base della contabilità ufficiosa del fallito e con documenti e dati provenienti dallo stesso fallito, non ricorrerebbe la bancarotta fraudolenta documentale; e nel caso in esame l'intera gestione dell'impresa si limitava all'acquisizione di immobili, successivamente ristrutturati e rivenduti, essendo all'uopo sufficiente il libro giornale consegnato nella sua interezza; - quanto alla sottrazione della contabilità:

• non si comprenderebbe sulla base di quali elementi di prova sarebbe stata raggiunta certezza che essa ha avuto luogo, poiché le sentenze di merito hanno affermato che il CAPODICASA, titolare dello studio incaricato della tenuta di essa dal 2006 al 2007, non è stato in grado di esibire alcun verbale attestante la consegna della documentazione (a suo dire consegnata presso la reception della fallita) ed ha pure consegnato in seguito alla polizia giudiziaria la contabilità di cui ancora disponeva; • e non è stata in alcun modo verificata la sussistenza del prescritto dolo specifico. 1.3.

Esposte le allegazioni difensive ed esaminando, in primo luogo, quelle relative alla bancarotta fraudolenta per distrazione, deve osservarsi anzitutto che al TONELLOTFO è stato contestato il reato in discorso in relazione a ingenti finanziamenti e trasferimenti di somme dalla fallita IMMOBILE PRESTIGE GROUP s.r.l. ad altre società allo stesso riconducibili. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che: - «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali» (Sez. 5, Sentenza n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646 - 01), «dovendo [...] l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata» (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 — 01).- «in tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere [...] garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice (Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029 - 01).

La sentenza impugnata ha dato conto delle vicende del gruppo societario - di cui la fallita era la capogruppo - costituito da società tutte riconducibili al TONELLOTTO (dato questo non contestato dal ricorrente) ed operanti nel settore immobiliare (ad eccezione della TRIESTINA CALCIO S.p.A.). La Corte di appello ha in particolare rilevato come la IPG (tra il 2004 e il 2007) abbia eseguito in favore degli altri enti operazioni di finanziamento di ammontare elevato avulse dall'oggetto sociale e che, secondo quanto rassegnato dal curatore del fallimento nonché da quanto esposto dal teste CREMONINI, componente del collegio sindacale, i finanziamenti sono stati eseguiti non solo senza un'apparente giustificazione e senza alcun titolo giustificativo, ma in ogni caso senza alcun vantaggio, neppure indiretto, per la fallita, sulla cui situazione finanziaria anzi hanno inciso in maniera negativa.

La Corte territoriale ha specificato che l'unica operazione per cui si è rinvenuta una delibera assembleare è una rinuncia, nell'anno 2006, a un credito da parte della IPG verso la 33F SPORT GROUP e l'accollo di debiti di quest'ultima. Invero, in relazione alla prospettazione difensiva - già avanzata con il gravame - secondo cui i finanziamenti erano coerenti con l'oggetto sociale della fallita e forieri di vantaggi per la IPG, la Corte di merito ha rimarcato che nessuna delle erogazioni in discorso era sostenuta da un titolo giuridico che potesse giustificarla; ed ha ritenuto generica e sfornita di riferimenti concreti la ricostruzione della difesa, puntualizzando che: - da quanto esposto dal curatore risulta che i finanziamenti sono stati la causa principale del dissesto della società (tanto che, come rilevato già dalla sentenza di primo grado, hanno determinato la necessità di ridurre il capitale sociale per perdite, così incidendo sulla garanzia patrimoniale per i creditori sociali) e dal compendio istruttorio (ivi compreso quanto rassegnato dai testi escussi) si trae che la IPG è stata utilizzata per far fronte alle esigenze di liquidità delle altre società peraltro, nel contesto di una generale condotta antieconomica che ha visto crescere l'esposizione debitoria della fallita (che anche quando riceveva le somme a titolo di acconto dai promissari acquirenti delle unità da vendere non le utilizzava per il rimborso dei finanziamenti a propria volta ricevuti bensì le impiegava nell'acquisto di ulteriori immobili da ristrutturare, così finendo con l'incrementare i propri debiti).

Ancora, la Corte di appello:- quanto all'ingente erogazione della IPG alla partecipata 33F SPORT GROUP e destinata alla TRIESTINA CALCIO S.p.A., ha rilevato che essa era sproporzionato rispetto alla partecipazione al capitale della J.JF SPORT GROUP (pari al 5%) di cui la fallita era titolare (e si è dato conto pure di quanto rilevato dai sindaci della IPG sia rispetto al rischio dell'operazione sia rispetto alla non inerenza di esso all'oggetto sociale). - e ha tratto proprio dal vistoso squilibrio tra esborsi e vantaggi concreti che l'imputato abbia agito con piena coscienza e volontà che le operazioni in discorso avrebbero senz'altro prodotto un ingiustificabile decremento del patrimonio della fallita, non ricorrendo dunque - né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo - un'ipotesi di bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 2, legge fall.

In altri termini, la Corte ha in maniera logica ritenuto che l'imputato avesse piena contezza della diminuzione patrimoniale che con le operazioni de quibus avrebbe subìto la fallita, impiegata - a detrimento dei suoi creditori - come "cassa" delle controllate, in mancanza di un effettivo vantaggio compensativo. Nè nella specie può ravvisarsi un travisamento della prova (che «consiste[...] nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od opnesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica», e che deve essere dedotto nel giudizio di legittimità indicando «in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e [purché] non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) sulla scorta della alternativa lettura delle vicende societarie offerta anche in questa sede e dell'asserto secondo cui una delle operazioni dì finanziamento sarebbe invece la restituzione di un prestito, asserto che si è inteso suffragare compiegando solo una parte del bilancio dell'esercizio 2004, le cui appostazioni - non specifiche - non sono per nulla dimostrative della mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni dei Giudici di merito.

Infine, a proposito dell'elemento soggettivo deve osservarsi che - come già chiarito in più occasioni da questa Corte - per il reato di bancarotta patrimoniale è sufficiente il dolo generico, consistente «nella volontarietà della . condotta, posta in essere rappresentandosi il pericolo che ne può derivare» (cfr. per tutte Sez. 5, n. 10633/2019, cit.), e che - nei termini poco sopra esposti - il Giudice di appello ha logicamente tratto dalla patente discrasia tra l'ammontare delle erogazioni e il difetto di plausibili e concreti vantaggi per la fallita.In conclusione, la sentenza impugnata ha argomentato in maniera conforme al diritto, ragion per cui il ricorso è infondato nella parte in cui ha denunciato la violazione della legge penale.

Ed è generico, al limite dell'inammissibilità, nella parte in cui (in sostanza reiterando le doglianze già prospettate con l'atto di appello) ha contestato la congruità dell'argomentazione sopra compendiata, che è invece logica, non può dirsi che abbia travisato gli elementi in atti ed ha compiuto dunque un logico apprezzamento in fatto qui non sindacabile. 1.4. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, in effetti al TONELLOTTO è stata contestato sia l'occultamento che la fraudolenta tenuta delle scritture contabili. Al riguardo la Corte territoriale ha dato conto, sulla scorta di quanto esposto dal curatore nonché delle deposizioni testimoniali dei professionisti che nel tempo avevano ricevuto incarico dalla fallita, che: - la contabilità era stata istituita e tenuta nel corso della vita della IPG; che i medesimi professionisti, al termine dei rispettivi incarichi, hanno consegnato tutta la documentazione alla società; che dopo il fallimento al curatore furono consegnate solo talune scritture, contenenti gravi irregolarità e lacune tali da ostacolarne l'attività di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; - dunque, ha ritenuto che in effetti nel caso in esame vi siano stati:

• il contestato occultamento di talune scritture da parte dell'imputato, espressamente argomentando - nonostante quanto assunto dalla difesa - sulla sussistenza del dolo specifico, ossia dello scopo di arrecare pregiudizio ai creditori (osservando che l'imputato intendeva impedire che, tramite l'accesso alle informazioni contabili, essi avessero contezza dello stato di sofferenza della IPG determinato proprio dalle distrazioni); • l'irregolare tenuta della parte di scritture invece consegnate (cfr. Sez. 5, n. 16744 del 13/02/2018, Di Candido, Rv. 272684 - 01) posta in essere con piena coscienza e volontà che la Corte di merito ha tratto dalla conoscenza che il TONELLOTTO, per la sua posizione nella società, aveva dell'effettivo stato di irregolarità delle appostazioni in parola, puntualmente confutando l'allegazione difensiva sul difetto di prova degli errori commessi dai soggetti incaricati della tenuta delle scritture e osservando - in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte (cfr.

Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep. 1994, Decenvirale, Rv. 197268) - che l'affidamento della contabilità ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche non esime da responsabilità l'amministratore. Rispetto a tale argomentazione, il ricorso offre una lettura parziale che travisa quanto ritenuto dalla Corte di merito, la quale ha dato conto della necessità per il curatore, nella specie, di far ricorso a documentazione esterna alla società, oltre che alle dichiarazioni dell'imputato (e non anche per vero, come assunto dalla difesa, a una contabilità sia pure parallela redattanallito;

Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018 - dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01: «Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza», resa in una fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali; cfr. già Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383 - 01); ha correttamente tratto dall'affidamento ai professionisti - la cui deposizione non può dirsi priva di attendibilità né può dirsi oggetto di travisamento alla luce della censura non specifica del ricorrente -, la effettiva tenuta della contabilità; ed ha argomentando congruamente pure sull'elemento soggettivo prescritto per i fatti in discorso.

2. Con il secondo motivo di ricorso sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riferimento alla commisurazione della pena. Ad avviso della difesa, la Corte di appello non avrebbe apprezzato la condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, volta a eliderne le conseguenze dannose, la ridotta intensità del dolo e la corretta condotta processuale dell'imputato (che ha risarcito gli organi fallimentari prima del dibattimento e, a fronte di un attivo fallimentare pari a 15 milioni di euro ha perduto, il proprio intero patrimonio); la sentenza impugnata si sarebbe, infatti, limitata a ribadire acriticamente gli assunti espressi dal Tribunale. 2.1.

In tema di trattamento sanzionatorio, questa Corte ha in più occasioni specificato che «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.» e non è utilmente censurabile nel giudizio di cassazione la determinazione della pena che «non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01). 2.2.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale che ha determinato la pena principale in anni cinque di reclusione (aumentando la pena base di anni tre e mesi sei di reclusione in considerazione delle aggravanti in contestazione), ha negato la sussistenza di elementi di favore atti ad attenuare il trattamento sanzionatorio (mediante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e - come già il Giudice di primo grado - ha richiamato la gravità del fatto, in ragione dell'entità di finanziamenti erogati e della durata delle condotte (poste in essere per tutta la durata della vita societaria) e delle specifiche modalità nne.prdigte le quali sono state perpetrate le condotte, dando conto dell'ingente danno cagionato ai creditori e segnatamente di un passivo fallimentare di oltre 78 milioni di euro a fronte di un attivo di poco più di 15 milioni); ha argomentato sull'intensità del dolo e sulla capacità a delinquere dell'imputato, escludendone la resipiscenza sia pure alla luce del comportamento collaborativo, nonché dei suoi precedenti.

Le censure del ricorrente sul punto, sopra compendiate, sono del tutto generiche e versate in fatto e non è stato neppure allegato che la Corte di appello, ribadendo quanto affermato dal Tribunale abbia disatteso specifiche doglianze mosse con il gravame (cfr. Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 01; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 - 01). Il motivo in esame è, perciò, inammissibile