Sentenza — n. 34806/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso principale di Francesco Mastropietro è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che questa Corte può operare scrutinio diretto della legittimità delle istanze di rinvio proposte in sede di merito, esame che trova legittimazione nella giurisprudenza di questa Corte — che il Collegio condivide — secondo cui, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, a prescindere dal ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). Per delibare sulla questione in rito, la Corte di cassazione, infatti, può (e deve) accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 625 cod. pen, art. 102 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34806/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, si deve sottolineare che, come rilevato dalla Corte territoriale, la richiesta di rinvio non indicava specificamente le ragioni per le quali non era stato possibile designare un sostituto. Invero, in tema di impegno professionale concomitante è pacificamente reputato necessario dalla giurisprudenza di legittimità che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l'impossibilità, nel concomitante impegno, di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., anche nel processo di cui si chiede il rinvio (ex multis, Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da : MASTROPIETRO FRANCESCO nato a Cerignola il 15/03/1977 TRAVERSI GIROLAMO nato a Cerignola il 18/10/1970 avverso la sentenza del 4/02/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice; rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L.
Giordano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità; uditi i difensori: -avv. Pierno che, esposti i motivi ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; -avv.Craca che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; -avv. Sciullo che ha concluso riportandosi anche ai motivi nuovi depositati e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata emessa in data 4 febbraio 2020 la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato in melius il trattamento sanzionatorio relativo alla condanna emessa dal Tribunale di Ravenna, il 24 aprile 2013, nei confronti tra gli altri di Francesco Mastropietro e Girolamo Traversi, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 1, n. 5 e 7, 624, 625, comma 1, n 2 e 5 cod. pen., avente ad oggetto duecento ettolitri circa di alcool etilico, del valore di circa 180mila euro, trafugati, di notte, presso la distilleria Dister s.p.a., collegando un tubo ad una delle cisterne di stoccaggio, travasando mediante elettropompa il liquido in autocisterne. 1.1.Agli imputati erano contestate le seguenti aggravanti: aver commesso il fatto con violenza sulle cose, mediante effrazione della recinzione posta a protezione dello stabilimento; valendosi di mezzi fraudolenti, rappresentati da un tubo di gomma di circa 100 metri; in più persone riunite, avendo agito in numero superiore a tre; approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica privata difesa, quali l'orario notturno e l'accesso laterale dello stabilimento, attraverso il vigneto di proprietà di Dapporto Giuseppe; cagionando un danno patrimoniale di rilevante entità alla persona offesa. 1.2.
La Corte d'appello ha rideterminato la pena irrogata agli imputati, rispettivamente in anni tre di reclusione ed euro quattrocento di multa, per Mastropietro e in anni tre mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa, per Traversi con conferma, nel resto, del provvedimento impugnato. 1.3. Il primo giudice aveva irrogato a Traversi, con la contestata recidiva, la pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa ed a Mastropietro quella di anni tre mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, per anni cinque per entrambi.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti, per il tramite del difensore di fiducia avv. M. P. Pierno. 2.1. Con il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Mastropietro si deducono tre vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'eccepita nullità della sentenza di primo grado per il rigetto, pronunciato con ordinanza del 21 febbraio 2013 dal giudice di primo grado, ttiv dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dei difensori di fiducia dell'imputato, dedotta con i motivi di appello, del pari respinta dalla Corte territoriale.
Si tratta di due istanze di rinvio, per concomitanti impegni professionali, dedotte da entrambi i difensori di fiducia dell'imputato, per l'udienza del 21 febbraio 2013. Un'istanza (proposta nell'interesse dell'avv. Todaro) risulta respinta perché reputata intempestiva e senza la precisazione delle ragioni che non avrebbero consentito la nomina di un sostituto, l'altra (proposta per l'avv. Marino) è stata rigettata perché reputata tardiva, non sufficientemente documentata e perché relativa a processo in cui l'istante era codifensore, nonché quanto all'ulteriore dedotto impedimento per concomitante impegno dinanzi al Tribunale del riesame, considerando non previsto il rinvio per legittimo impedimento in tale tipo di procedimento camerale.
Si deduce che : - la richiesta di rinvio per concomitante impegno dell'avv. Todaro era stata tempestiva perché presentata il giorno 14 febbraio per udienza celebrata il successivo 21 febbraio, mentre l'impossibilità di nominare sostituto sarebbe argomento espresso, dal giudice di merito, in modo apodittico; - la richiesta nell'interesse dell'avv. Marino, era tempestiva perché la fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale per il riesame prevede soltanto tre giorni liberi e, quindi, rispetto a detto termine per la notifica, tempestiva era la richiesta, pervenuta al giudice di primo grado il giorno prima dell'udienza del 21 febbraio. 2.1.2.
Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha soltanto corretto un errore tecnico in cui era incorso il primo giudice, circa la determinazione dell'entità della pena, ma ha condiviso la ricostruzione del fatto, come recepita dal giudice di primo grado, in assenza di prove o anche soltanto di indizi univoci a carico. Secondo la Difesa, le conversazioni telefoniche in atti che riguardano Mastropietro sono laconiche e fanno emergere che era il coimputato Traversi alla guida dell'automezzo risultato rubato, con targhe appartenenti ad un camion intestato a Mastropietro.
Nessun elemento, invece, sarebbe stato reperito a bordo del mezzo onde risalire al ricorrente. Si confutano, specificamente, le intercettazioni telefoniche reputate, nei provvedimenti di merito, significative, indicando che dal contenuto dei colloqui non si ricaverebbe alcun significato o contenuto criptico.I conversanti, invece, colloquiavano in dialetto pugliese e la perizia trascrittiva, peraltro, sarebbe stata svolta da tecnico che non aveva alcuna capacità di comprendere il dialetto usato dai conversanti. Comunque, dalle conversazioni registrate al più, per la Difesa si ricava che questi si trovava sul posto, in concomitanza temporale con i fatti ascritti, ma la sua presenza in Emilia Romagna ben poteva spiegarsi con l'attività, lecitamente esercitata, di autotrasportatore.
Inoltre, non sarebbe significativa la sosta dei tre autocarri presso la piadineria Pic nic sita in Faenza. Infine, si rileva che : - i medesimi elementi a carico riguardano anche la diversa posizione del coimputato Traversi; - il coimputato Lezzi era stato assolto pur avendo assunto una posizione del tutto sovrapponibile a quella di Mastropietro; - a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, gli altri coimputati Morra, Larotondo e Seccia erano stati assolti all'esito del giudizio di rinvio, pur trattandosi di soggetti raggiunti da elementi a carico più gravi tanto da essere tratti in arresto in flagranza. 2.1.3.
Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all'entità della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La pena base era stata reputata eccessiva, come dedotto con l'atto di appello, mentre le circostanze attenuanti generiche non risultano concesse nemmeno con giudizio di equivalenza. Non è stato, però, preso in esame il contenuto dell'art. 133 cod. pen. discostandosi la pena dal minimo edittale (pena base pari ad anni tre di reclusione). 2.2. Con il ricorso nell'interesse di Girolamo Traversi, proposto dall'Avv.
M. P. Pierno, si denunciano i medesimi tre vizi sopra esposti per la posizione del coimputato con alcune specificazioni. 2.2.1. Il primo motivo è del tutto corrispondente al primo motivo di ricorso di cui al § 2.1.1. che va quindi, integralmente richiamato. 2.2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata in primo grado, valorizzando le intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a Traversi che, secondo l'esito dell'esame dei tabulati, si sarebbe spostata nella zona di Rimini, Riccione e il giorno dopo i fatti, si sarebbe messa in collegamento con quelle dei coimputati Mastropietro e Vincenzo Morra.
Traversi è indicato come il primo degli autotrasportatori a recarsi in Faenza il giorno prima del furto; questi, secondo la Corte di appello, è da identificarsi con la persona, alla guida dell'autocarro targato CB 156273, con targhe risultate intestate a Mastropietro, inseguito dai Carabinieri intervenuti la sera del furto e trovato, poi, con il motore acceso, senza che però fosse reperito a bordo alcool proveniente dalla distilleria. Si valorizza, in sede di merito, una conversazione in cui Traversi afferma di aver rubato qualcosa e di aver lasciato agli altri altre cose da rubare, senza però che di tale conversazione si conosca l'interlocutore e in assenza di riscontro posto che, a bordo del camion che sarebbe stato guidato da Traversi, secondo la ricostruzione della Corte di appello, non era stata reperita la refurtiva.
Altre due conversazioni, valorizzate dal primo giudice non avrebbero alcuna valenza indiziante (intercorse con Lezzi e con Seccia); inoltre si evidenzia che la perizia trascrittiva era stata espletata da tecnico che non conosceva il dialetto pugliese in cui avvenivano le conversazioni. Unico dato certo, per la Difesa sarebbe quello della presenza di Traversi in loco il giorno prima degli accadimenti, il 23 ottobre 2008, ma si tratta di autotrasportatore che, legittimamente, poteva trovarsi per la sua attività lecitamente espletata in Emilia Romagna.
Non avrebbe alcuna valenza indiziaria che i tre mezzi coinvolti nell'esecuzione del furto fossero tutti appartenenti a soggetti del foggiano pregiudicati e che i tre fossero parcheggiati, uno di fila all'altro, in prossimità di una piadineria sita in Faenza. La Corte territoriale, in sostanza, finirebbe per pretendere dal Traversi di fornire prova delle attività e dei tragitti svolti per la sua attività lecita, riversando sull'imputato un onere probatorio in violazione di legge. Infine, si rileva che : - i medesimi elementi a carico riguardano anche la diversa posizione del coimputato Mastropietro ; - il coimputato Lezzi era stato assolto pur avendo assunto una posizione del tutto sovrapponibile a quella di Traversi; - a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione gli altri coimputati Morra, Larotondo e Seccia erano stati assolti all'esito del giudizio di rinvio pur trattandosi di soggetti raggiunti da elementi a carico più gravi tanto da essere tratti in arresto in flagranza. 2.2.3.
Con il terzo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge penale quanto alla misura della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in relazione all'aumento per la recidiva, censurati con l'atto di appello. Non sono state riconosciute le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. nemmeno come equivalenti e la pena di anni tre di reclusione, come pena base è eccessiva, trattandosi di furto commesso per fatto non allarmante, ove il danno non è particolarmente ingente per la società della persona offesa.
Inoltre i precedenti dell'imputato sarebbero risalenti nel tempo.
3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire, il 28 aprile 2021, requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 3.1. Risultano depositati a mezzo p.e.c., in data 6 maggio 2021, motivi nuovi a firme dall'avv. C. Craca, difensore di fiducia di Girolamo Traversi, con i quali si devolvono due vizi. 3.1.1.Con il primo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Seccia, Morra e Larotondo sono stati assolti, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione per assenza di indizi a loro carico e quelli posti a carico del Traversi, corrispondendo a questi, non possono essere utilizzati come fonte della pronunciata affermazione di responsabilità.
Assume la motivazione della Corte di appello che non rileva che Traversi sia giunto dalla Puglia, il giorno prima, perché dalle conversazioni, con Mastropietro e Morra, si evincerebbe il collegamento con il trasferimento dalla Puglia di altri due camion con autocisterna. Ma Morra, per questi fatti, come deduce la difesa, è stato assolo in sede di rinvio. Se, dunque, deve escludersi la partecipazione di uno dei mezzi, quello del Morra, la Corte di appello rende motivazione soltanto congettuOrale nella parte in cui attribuisce significato pregnante alla partecipazione al furto di più mezzi muniti di autocisterna, tenuto conto che, per uno di questi, il coimputato è stato assolto.
Anzi sarebbe illogica la motivazione, per il ricorrente, nella parte in cui valorizza che proprio la notte del furto i tre definiti "complici" erano stati arrestati e che proprio con questi Traversi era in contatto telefonico. Si tratta, invece, di circostanza neutra posto che i tre sono stati assolti. 3.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. nella quantificazione della pena. Si evidenzia che la Corte di appello è partita da anni tre di reclusione, quindi già considerando l'operatività di un'aggravante ad effetto speciale ed operando un aumento superiore al limite di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. giungendo alla pena finale di anni tre mesi otto di reclusione.
Infatti, per il ricorrente la Corte avrebbe dovuto irrogare la pena base di anni due di reclusione, ai sensi del primo comma dell'art. 625 cod. pen., aumentandola nei limiti di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen. fino a un terzo. 3.2. Risultano depositati a mezzo p.e.c., in data 9 maggio 2021, motivi nuovi a firma dell'avv. S. Sciullo per Francesco Mastropietro, con i quali si denunciano cinque vizi.3.2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte giustifica l'intervenuta assoluzione dei coimputati, a seguito di giudizio di rinvio, in quanto il materiale indiziario raccolto a carico di questi è indicato come "inferiore" a quello a carico del ricorrente.
Si assume che gli elementi indiziari nei confronti dei coimputati assolti, erano gravi ed anzi questi erano anche stati tratti in arresto in flagranza e che, quindi, non possono essere posti a base della pronunciata condanna a carico di Mastropietro, risultando il ragionamento della Corte di appello avulso dagli esiti probatori. 3.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà nella parte in cui equipara le risultanze indiziarie per Mastropietro e Traversi. Si tratta, peraltro, di conversazioni in dialetto pugliese, trascritte da perito non a conoscenza di detto dialetto, dal contenuto non univoco né individualizzante.
Anzi, la telefonata chiave riportata a pag. 11 dalla Corte d'appello sarebbe, per la Difesa, di contenuto del tutto neutro in quanto inerente il lavoro di trasportatore svolto da Mastropietro. Si deduce, poi, il vizio di travisamento della prova quanto al contenuto che la Corte di appello ha desunto dalle intercettazioni. 3.2.3. Con il terzo motivo aggiunto si deduce vizio di motivazione in relazione agli elementi probatori e loro utilizzazione, sotto il profilo della contraddittorietà. Si tratta di concorrente esterno che viene riconosciuto responsabile pur a fronte dell'assoluzione degli autori materiali del medesimo furto.
Inoltre, si contesta che la mancanza di alibi possa essere elemento utilizzato per rafforzare il quadro accusatorio a carico del ricorrente. 3.2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed errata applicazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del concorso nel reato, ciò a fronte dell'intervenuta assoluzione di Larotondo e Morra. 3.2.5. Con il quinto motivo aggiunto si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena e al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.
La motivazione sarebbe del tutto omessa sulla specifica posizione dell'imputato, non tendendo conto ai fini prospettati, del comportamento processuale, dell'entità del danno non rilevante arrecato, del venir meno del numero dei partecipanti al delitto, tutte circostanze incidenti sull'operato bilanciamento e sulla misura della pena.4. E' pervenuta tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 01/04/2021, n. 44, sicché le parti hanno concluso, all'odierna udienza, nel senso indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
1. Il ricorso principale di Francesco Mastropietro è infondato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che questa Corte può operare scrutinio diretto della legittimità delle istanze di rinvio proposte in sede di merito, esame che trova legittimazione nella giurisprudenza di questa Corte — che il Collegio condivide — secondo cui, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, a prescindere dal ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). Per delibare sulla questione in rito, la Corte di cassazione, infatti, può (e deve) accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 1.1.1.Con riferimento all'eccepita nullità, ai sensi degli artt. 179, comma 1, 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., quanto all'istanza di rinvio proposta dall'interesse dell'avv. Todaro, la censura è generica e, comunque, inammissibile in quanto non tiene conto che il Tribunale ha evidenziato nell'ordinanza reiettiva del 12 dicembre 2012, come il concomitante impegno professionale dedotto fosse già noto il precedente 13 dicembre.
Sicché l'eccezione, rispetto a tale ratio decidendi, si appalesa generica. E' noto, infatti, che è inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 1.1.2.Anche in relazione all'istanza di rinvio proposta dall'avv. Marino, si osserva che le censure proposte con il ricorso non si confrontano con il complesso dei motivi per i quali la richiesta era stata ritenuta non solo intempestiva e irrilevante, ma anche non adeguatamente documentata.
In ogni caso, si deve sottolineare che, come rilevato dalla Corte territoriale, la richiesta di rinvio non indicava specificamente le ragioni per le quali non era stato possibile designare un sostituto. Invero, in tema di impegno professionale concomitante è pacificamente reputato necessario dalla giurisprudenza di legittimità che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l'impossibilità, nel concomitante impegno, di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., anche nel processo di cui si chiede il rinvio (ex multis, Sez.
U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912). Sicché, nel caso in esame la rilevata carenza attiene al duplice profilo della mancata indicazione non solo nel processo in corso, ma anche in quello per il quale il difensore indicava di essere contemporaneamente impegnato, delle ragioni dell'impossibilità di avvalersi di sostituto processuale. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. 1.2.1.Si contesta, invero, il contenuto delle conversazioni telefoniche in atti e la idoneità delle stesse ad essere interpretate univocamente, soprattutto quanto alla riferibilità dei colloqui all'odierno ricorrente piuttosto che al coimputato Traversi, nonché per il gergo dialettale utilizzato dai conversanti, peraltro non noto al perito officiato in sede di trascrizione.
Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784).
Anche l'interpretazione del linguaggio dei conversanti, quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. cit.). Del resto, il motivo non soddisfa l'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, la citazione di alcuni brani dei medesimi atti, nel caso di specie riportati per estratto (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, 252349).In sostanza, si finisce per demandare al giudice di legittimità l'inammissibile rivalutazione, generale e complessiva, del materiale intercettato, già esaminato dai giudici di merito.
Tuttavia, l'esito del giudizio di responsabilità fondato, come nel caso in esame, su motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria(Sez.
U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Quanto alla dedotta carenza di competenza specifica del perito designato per la trascrizione dei colloqui in dialetto pugliese, si osserva che la critica è genericamente formulata. Ed invero, questo Collegio aderisce al consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale la parte che intenda contestare, in sede di ricorso per cassazione, il risultato di un metodo scientifico adottato dal perito designato, sul quale si basa la decisione, ha l'onere di criticare specificamente l'esito della perizia, non già per sostituire alla tecnica adoperata dal tecnico e convalidata dal giudice di merito un'altra e diversa metodologia, reputata di maggiore autorevolezza ed elevata persuasività, ma esclusivamente per invalidarla, dimostrando l'insufficienza di essa a poter essere posta, nel caso specifico, a fondamento del ragionamento probatorio (ex multis, Sez. 3, n. 15891 del 17/11/2015, dep. 2016, C., Rv. 266629).
La critica formulata, invece, su tale specifico punto, attiene soltanto ad una generica carenza di conoscenza del dialetto usato dai conversanti da parte del tecnico officiato dal giudice, senza precisare, nel dettaglio, le ragioni per le quali la trascrizione effettuata dovesse essere invalidata, adottando diversa metodologia. 1.2.2.Infine, si rileva, rispetto al giudicato di assoluzione, in sede di rinvio, nei confronti di altri coimputati tratti in arresto, che dalle sentenze di merito risulta che questi furono fermati a bordo di due veicoli pesanti, la notte del 25 ottobre 2008, in una piazzola di sosta sulla via Granarolo di Faenza, dai Carabinieri che avevano da poco sorpreso un terzo autocarro, targato CB156273, nei pressi della distilleria; i militari non erano riusciti ad identificare il conducente del terzo veicolo, che si era dileguato nei campi, ma avevano raggiunto il mezzo, riscontrando la presenza di cisterne occultate sotto la copertura telonata esterna.
Secondo la prospettazione accusatoria, i concorrenti nel reato di furto già realizzato avevano agito assieme ad altri, prelevando 200 ettolitri di alcol; il conducente dell'autocarro targato CB 156273 (identificato nel Traversi) e, successivamente, i tre imputati assolti in sede di rinvio, avrebbero dovuto completare l'operazione. Orbene, risulta che il concorso dell'odierno ricorrente si collega al terzo mezzo descritto, strumento indicato dai provvedimenti di merito in modo convergente, come centrale nella riuscita del colpo. Il ruolo di concorrente del Mastropietro nel furto viene delineato in relazione alla qualità di titolare dell'autocarro cui era riferita la targa CB156273, apposta al terzo automezzo sopra descritto (mezzo risultato rubato) che prima era stato osservato, in sosta, incolonnato con altri due veicoli pesanti, a bordo dei quali erano stati fermati e poi arrestati, i coimputati Seccia, Larotondo e Morra, destinatari di sentenza assolutoria.
Si deve, invero, rilevare che la stessa sentenza di annullamento con rinvio, citata dalla difesa, come del resto la pronuncia di appello, evidenziano il diverso ruolo e la pluralità di elementi a carico, sufficienti e logici convergenti indizi, tali da reputare la partecipazione del ricorrente ( e dello stesso Traversi ) nella realizzazione del furto contestato. Si fa riferimento, in particolare, alle caratteristiche del veicolo cui era stata apposta la targa riferibile a Mastropietro (condotto da Traversi), tendenti ad occultare l'oggetto del trasporto, al rinvenimento, sul medesimo veicolo, di sacchi per materiali di edilizia dello stesso tipo e provenienza di quelli rinvenuti nei pressi della "stazione di pompaggio", allestita dai ladri nel vigneto.
Si valorizza, inoltre, la circostanza che quella notte il veicolo, anch'esso parcheggiato sulla piazzola in via Granarolo di Faenza, si era mosso e, dopo aver fatto percorsi diversivi, si era introdotto in una strada di campagna, confinante con la recinzione dello stabilimento, ove era rimasto fermo per più di mezz'ora nei pressi delle cisterne in cui era conservato l'altro ed era ripartito a fari spenti, per poi darsi alla fuga, alla vista dei militari giunti sul posto. Da ultimo, si rileva che la censura relativa all'assoluzione del coimputato Lezzi è del tutto generica e si sofferma a considerare che la posizione dell'odierno ricorrente sarebbe sovrapponibile.
Rispetto agli odierni ricorrenti, però, la censura omette di considerare i molteplici elementi indiziari, univoci e convergenti, valorizzati in sede di merito e nella sentenza rescindente emessa nei confronti dei coimputati. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile.Questo, invero, investe l'entità della pena e le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio circa l'entità della pena e sulla misura della stessa, nonché in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, su un ragionamento sufficientemente articolato in quanto opera espresso richiamo ai precedenti penali, nonché al ragionamento svolto sulle modalità del fatto (dettagliatamente indicate per la posizione del coimputato Traversi e, comunque, richiamate dalla motivazione). Quindi, sono state valutate in sede di merito, le modalità operative, reputate espressione di organizzazione professionale di mezzi e persone, oltre alla rilevata presenza a carico di Mastropietro di due precedenti penali.
Quindi, alla luce del pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimità sul punto il motivo devoluto è inammissibile, tenuto conto, peraltro, dell'orientamento costante secondo il quale il giudice di merito, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione dalla difesa nell'atto di appello, ma può limitarsi alla sola indicazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 1.4. Va, infine, rilevata l'inammissibilità dei motivi nuovi depositati, nell'interesse dell'imputato, a mezzo p.e.c. pervenuti il 9 maggio 2021, in quanto non tempestivi rispetto alla data dell'udienza odierna. Preliminarmente va osservato che, quanto alle modalità di trattazione del procedimento, le parti hanno optato per quella orale, sicché non può trovare applicazione la forma dell'udienza non partecipata, in cui il contraddittorio tra le parti è affidato allo scambio delle rispettive richieste, formulate per iscritto, secondo il meccanismo ed i termini introdotti dall'art.83, comma 12-ter, d.l. n.18 del 2020, ripresi dalla previsione di cui all'art. 23 comma 8, d.l. 137 del 2020.
Tale ultima norma prevede, quale regola ordinaria e generale, che i procedimenti da trattarsi nelle forme della camera di consiglio partecipata (art. 127 cod. proc. pen.) ed in pubblica udienza (art. 614 cod. proc. pen.) si svolgano senza l'intervento delle parti e del procuratore generale, salvo che una delle suddette parti faccia richiesta di discussione orale.Sicché, nel caso al vaglio, il contraddittorio non è affidato allo scambio cartolare delle rispettive richieste, secondo le scansioni temporali di cui alla norma citata (entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo posta elettronica certificata, mentre le parti private, a loro volta, possono trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, le proprie richieste entro il quinto giorno antecedente l'udienza).
Ciò posto, si osserva che va applicata, nel caso al vaglio, la generale previsione di cui all'art. 611 cod. proc. pen., quanto alla presentazione di memorie e motivi nuovi. Ed invero, le pur ampie ed articolate argomentazioni (che, solo in parte, ribadiscono ed esplicitano il nucleo centrale delle deduzioni già prospettate con i motivi principali) di cui all'atto descritto sono pervenute, a mezzo p. e. c., in data 9 maggio 2021, oltre il termine, da considerarsi intero e libero, ex art. 172 comma 5, cod. proc. pen., per il deposito delle memorie difensive anche di replica, previsto dall'art. 611, cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio.
Si tratta di termini che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal Collegio, sono applicabili anche ai procedimenti in udienza pubblica e la loro inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutri', Rv. 259618). Si tratta, secondo la norma generale di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., non derogata da espressa previsione, di unità di tempo che devono computarsi intere e libere e, quindi, senza tener conto del dies a quo e del dies ad quem (con riguardo a termini processuali disciplinati in modo similare a quelli in esame, di cui è già stata riconosciuta la natura di termini interi e liberi, Sez. 3, n. 4711 del 2/03/1994, Proietto, Rv. 197605;
Sez. 1, n.16356 del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322; Sez.5, n.1139, del 9/01/2013, Scommegna, Rv. 254838; Sez.6, n.511 del 27/01/2000, Imbroinise, Rv.215656). Essendo pervenuti i motivi nuovi e, comunque, lo scritto difensivo, il 9 maggio 2021, gli stessi non possono essere esaminati perché non intervenuti nel termine di quindici giorni, intero e libero, dalla data di udienza odierna. Né l'atto può avere natura di memoria di replica, soggetta, quindi, al più breve termine di cinque giorni liberi di cui al citato art. 611 cod. proc. pen., tenuto conto, non solo dell'intestazione formale dell'atto, ma anche del tenore delle argomentazioni ivi prospettate, descritte al § 3.2. che introducono motivi nuovi anche rispetto alle richieste scritte rassegnate, evidentemente in previsione di eventuale udienza a trattazione scritta, dal Procuratore generale (cfr. richieste del Procuratore generale pervenute a mezzo p.e.c. del 28 aprile 2021).2.
Il ricorso principale di Girolamo Traversi ed i motivi aggiunti pervenuti a mezzo p.e.c. il 6 maggio 2021, sono infondati. 2.1. Il primo motivo è infondato. Si tratta di censura del tutto corrispondente al primo motivo di ricorso del Mastropietro di cui al § 1.1.; si richiama, dunque, la motivazione ivi svolta. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto devolve censura non consentita in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato. La Corte territoriale identifica il Traversi con il conducente dell'autocarro targato CB156273 con targhe risultate intestate al Mastropietro, il quale, all'atto dell'intervento dei militari era riuscito a darsi alla fuga.
Detta identificazione svolge la Corte territoriale con ragionamento non manifestamente illogico, dunque non rivedibile in questa sede, attribuendo, peraltro, risalto alle conversazioni registrate ed al contenuto univoco dei dialoghi. La lettura alternativa, dei medesimi colloqui, offerta dal ricorrente non può essere proposta al giudice di legittimità. Né la fonte di prova utilizzata richiede, ai fini di fondare l'affermazione di responsabilità, di elementi esterni di riscontro. Infatti, gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche o tra presenti possono essere fonte di prova diretta della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora, come nella specie, siano gravi precisi e concordanti (Sez. 6, Sentenza n. 14556 del 25/03/2011, Rv. 249730).
Peraltro, il dato probatorio dell'identificazione del ricorrente con il conducente, datosi alla fuga, dell'automezzo con le caratteristiche descritte dalla Corte territoriale, strumentali al recupero proprio del tipo di refurtiva oggetto del furto per il quale si procede, è stato reputato determinante, correttamente, in sede di merito, ai fini di ritenere il concorso di persona nel reato contestato. Tanto, senza alcuna inversione dell'onere probatorio rispetto all'ulteriore circostanza, del pari valorizzata in sede di merito, della certa presenza del Traversi in loco, proprio il giorno prima degli accadimenti.
Con riferimento poi, alla posizione dei coimputati e alle diverse pronunce assolutorie che hanno riguardato i presunti concorrenti nel reato, si richiamano le considerazioni svolte al § 1.2.2. 2.2.3. Il terzo motivo è inammissibile. Il motivo denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio circa l'entità della pena e sulla misura della stessa, su un ragionamento sufficientemente articolato in quanto opera espresso richiamo ai precedenti penali del Traversi, nonché alle modalità del fatto, valorizzando le modalità operative, reputate espressione di organizzazione professionale di mezzi e persone.
Quindi, alla luce del pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimità sul punto il motivo devoluto è inammissibile, tenuto conto, peraltro, dell'orientamento secondo il quale il giudice di merito, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione dalla difesa nell'atto di appello, ma può limitarsi alla sola indicazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia, come nel caso al vaglio, immune da vizi logici di ragionamento (ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 2.3.Del pari infondati sono i motivi aggiunti pervenuti a mezzo p. e. c., il 6 maggio 2021. 2.3.1. Il primo motivo ripercorre il secondo motivo del ricorso principale ed aggiunge la censura di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Sul punto, va precisato che la pluralità di elementi indiziari, richiamati anche dalla Corte territoriale, oltre che dalla sentenza rescindente pronunciata a carico dei coimputati poi assolti in sede di rinvio (riportata per estratto nella motivazione di appello), prescindono dalla circostanza, confutata espressamente, delle illustrate ragioni (lecite) per le quali il Traversi era giunto dalla Puglia, il giorno prima del furto.
La pronuncia, peraltro, valorizza il contenuto, univoco, dei colloqui non solo con il Morra, poi assolto, ma anche con lo stesso Mastropietro e soprattutto, procede ad un esame complessivo del materiale indiziario, non parcellizzato né limitato alla lettura di alcuni brani delle conversazioni intercettate. Del resto, che vi sia stato il decisivo utilizzo di un mezzo munito di autocisterna, considerata la qualità della merce sottratta, è dato altamente indiziante, senz'altro logicamente reputato convergente con gli altri elementi a carico, rispetto al quale l'intervenuta assoluzione di Morra non appare decisiva. 2.3.2.
Il secondo motivo aggiunto è manifestamente infondato. Va rilevato che l'aggravante di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen., deve essere considerata di natura cd. indipendente perché determina la pena da irrogare, in modo autonomo, rispetto a quella ordinaria del reato di furto (cfr. Sez. 4, n. 15133 del 06/02/2003, Bellani, Rv. 224754; Sez. 5, n. 10715 del 30/03/1977, Bortoli, Rv. 136728; Sez. 1, n. 9743 del 11/03/1977, Campoccia, Rv. 136562).Inoltre, pacifico è in giurisprudenza il carattere immutabile dell'entità della pena indicata dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen.
Tale regola trova, infatti, applicazione secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 36829 del 21/09/2010, Glamocic, Rv. 248403; Sez. 5, 18/10/1991 n. 12069, Rv. 188681; Sez. 2, 20/02/1970, n. 200, Rv. 117002) per la quale la pena edittale stabilita per il furto pluriaggravato nell'art. 625, u.c., cod. pen. è la stessa tanto se concorrano tutte aggravanti specifiche previste nel comma 1 dello stesso articolo quanto se concorrano una o più delle suddette aggravanti specifiche e una o più delle aggravanti comuni indicate nell'art. 61 cod. pen.
Tanto, per la specifica finalità del legislatore di attribuire lo stesso peso alle varie combinazioni di circostanze, in presenza di una disposizione, come quella contenuta nella prima parte della norma in esame, che, testualmente, sancisce la medesima pena per la contemporanea presenza di due o più circostanze ad effetto speciale. Sicché, partendo dalla pena di cui all'art. 625, ultimo comma cod. pen., cioè dalla pena prevista per la concorrente circostanza più grave, l'aumento di pena detentiva operato, pari a mesi otto di reclusione, risponde ai limiti del criterio calmieratore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., considerato il concorso dell'aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata, ritenuta in sede di merito, a carico del Traversi.
All'uopo va, invero, osservato che l'entità della sanzione risponde al criterio interpretativo adottato da questa Corte di legittimità, secondo il quale il cumulo di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., si applica anche alle c.d. circostanze indipendenti (Sez. 2, n. 6558 del 08/10/2020, dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656; Sez. 3, n. 5597 del 08/07/2016, R., Rv. 269245). Ciò premesso, corretta è la misura della sanzione detentiva irrogata, oggetto di censura, posto che la Corte di appello è partita dalla pena di anni tre di reclusione, quindi considerando la pena edittale minima di cui all'art. 625, ultimo comma, cod. pen. concorrendo più fattispecie aggravanti di cui a