Sentenza — n. 34524/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 20997 del 26 giugno 2020 - della ordinanza del medesimo Giudice per le indagini preliminari del 20 gennaio 2020, ha rigettato la istanza di Roman Antonov indicata come «richiesta di verifica dell'efficacia del MAE (Mandato di Arresto Europeo) emesso dal GIP di Imperia nell'ambito del procedimento n. 777/2006 RGNR».
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34524/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, sostiene il ricorrente, l'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. risulta costituzionalmente illegittimo laddove non consente all'interessato detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice dell'esecuzione di partecipare all'udienza camerale a distanza mediante collegamento in videoconferenza, tenuto conto che la normativa emergenziale ha previsto tale collegamento anche nell'ipotesi in cui il detenuto si trovi ristretto in luogo posto all'interno della circoscrizione del giudice dell'esecuzione, cosicché un differente trattamento appare privo di giustificazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Antonov Roman, nato a Napoli il 16/05/1973 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Imperia;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento di questa Corte - Sez. 1, n. 20997 del 26 giugno 2020 - della ordinanza del medesimo Giudice per le indagini preliminari del 20 gennaio 2020, ha rigettato la istanza di Roman Antonov indicata come «richiesta di verifica dell'efficacia del MAE (Mandato di Arresto Europeo) emesso dal GIP di Imperia nell'ambito del procedimento n. 777/2006 RGNR».
4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Roman Antonov, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen.. Nel provvedimento impugnato si afferma che l'Antonov aveva chiesto di poter partecipare all'udienza camerale prevista dalla citata disposizione e che tuttavia egli, essendo detenuto in luogo fuori della circoscrizione del giudice, non aveva diritto a presenziare potendo solo chiedere di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza, ma non risultava che egli si fosse avvalso di tale facoltà.
Egli non aveva, quindi, partecipato all'udienza e neppure era stato sentito dal Magistrato di sorveglianza. In realtà, evidenzia il ricorrente, egli, con dichiarazione resa all'amministrazione penitenziaria dell'istituto ove si trovava ristretto in data 8 marzo 2021 e ribadita in data 9 marzo 2021, non solo aveva chiesto di partecipare all'udienza camerale, ma aveva pure domandato, nel caso di mancato accoglimento di detta richiesta, di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza, ma anche tale richiesta non aveva avuto alcun seguito. Risultava, quindi, violato il suo diritto di difendersi personalmente.
Peraltro, sostiene il ricorrente, l'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. risulta costituzionalmente illegittimo laddove non consente all'interessato detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice dell'esecuzione di partecipare all'udienza camerale a distanza mediante collegamento in videoconferenza, tenuto conto che la normativa emergenziale ha previsto tale collegamento anche nell'ipotesi in cui il detenuto si trovi ristretto in luogo posto all'interno della circoscrizione del giudice dell'esecuzione, cosicché un differente trattamento appare privo di giustificazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., l'interessato, detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto (su sua richiesta) di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, prima del giorno fissato per l'udienza, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12786 del 19/03/2021, Di Costanzo, Rv. 280860;
Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014, Padovan, Rv. 260721).La nullità conseguente alla mancata audizione da parte del magistrato di sorveglianza deve, pertanto, ritenersi sanata in difetto della tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero del rilievo ad opera del giudice dell'esecuzione, essendo la parte decaduta dal diritto di farla valere. Nel caso di specie non risulta che il difensore all'udienza del 15 marzo 2021 innanzi al giudice dell'esecuzione abbia sollevato alcuna eccezione, né in relazione all'omessa audizione da parte del Magistrato di sorveglianza, né in ordine alla mancata partecipazione dell'Antonov all'udienza in camera di consiglio, cosicché la nullità non può essere dedotta in questa sede.
Quanto alla lamentata illegittimità costituzionale, l'art. 23, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, è una norma con valore temporaneo, originata da una situazione di indubbia emergenza sanitaria che è volta a bilanciare l'interesse al regolare corso dell'attività giudiziaria con quello alla salute di tutti coloro che a tale attività sono chiamati a partecipare. In particolare, detta norma ha previsto che la partecipazione alle udienze dei soggetti detenuti avvenga mediante videoconferenze o collegamenti da remoto. Del resto, già prima di detta norma l'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevedeva che il soggetto detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice dell'esecuzione non avesse diritto ad essere tradotto in udienza, ma solo di essere sentito dal magistrato di sorveglianza e tale diverso regime è stato comunque ritenuto in grado di assicurare la pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa.
Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente appare manifestamente infondata.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.