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Sentenza — n. 34523/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34523/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34523/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione proposta, ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso lo stato passivo relativo alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca applicata a Girolamo Conte ed avente ad oggetto, tra l'altro, l'intero capitale sociale della White Queen s.r.I.; in particolare, la Agenzia delle Entrate, con la suddetta opposizione, si doleva della mancata ammissione dei crediti sorti successivamente al sequestro disposto in data 18 marzo 2014 e di quelli ritenuti estinti per confusione ai sensi degli artt. 1253 cod. civ. e 50 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che la compensazione poteva operare solo in caso di riunione della qualità di debitore e creditore in capo allo stesso soggetto, mentre nel caso di specie i debiti tributari erano relativi a Girolamo Conte quale persona fisica o quale titolare della ditta individuale Flash Hammer e quindi la titolarità del rapporto tributario permaneva in capo alla persona fisica.

Regesto Legislator

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artt. 1253 cod. civ, art. 2740 cod. civ, art. 1253 cod. civ; Sentenza — n. 34523/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Diversamente ragionando, il proposto, per effetto dell'estinzione di tutti i debiti erariali per effetto della confisca, conseguirebbe un vantaggio del tutto ingiustificato. Pertanto, dovrebbe ritenersi inoperante la confusione ex art. 50 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione a tutti i crediti erariali vantati nei confronti di Girolamo Conte quale persona fisica in relazione ai quali non è intervenuta, per effetto della confisca, alcuna riunione in capo allo Stato delle qualità di soggetto attivo e passivo dei rapporti tributari, ed in particolare a quelli non derivati dall'esercizio dell'attività di impresa o derivati dall'esercizio di impresa in forma individuale (e quindi non riconducibili alle società oggetto di confisca).CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Parole chiave

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imposizione confiscatoria confisca dei beni confisca dei proventi di reato esecuzione per crediti fiscali recupero di crediti ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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artt. 1253 cod. civ
art. 2740 cod. civ
art. 1253 cod. civ
50, secondo il quale, essendo intervenuta la riunione in capo ad un medesimo soggetto delle qualità di debitore e creditore, opera l'estinzione dei crediti erariali ai sensi dell'art. 1253 cod. civ..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del presidente pro-tempore nel procedimento a carico di Conte Girolamo, nato a Karlsruhe (Germania) il 29/03/1966 avverso il decreto del 09/02/2021 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione proposta, ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso lo stato passivo relativo alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca applicata a Girolamo Conte ed avente ad oggetto, tra l'altro, l'intero capitale sociale della White Queen s.r.I.; in particolare, la Agenzia delle Entrate, con la suddetta opposizione, si doleva della mancata ammissione dei crediti sorti successivamente al sequestro disposto in data 18 marzo 2014 e di quelli ritenuti estinti per confusione ai sensi degli artt. 1253 cod. civ. e 50 d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che la compensazione poteva operare solo in caso di riunione della qualità di debitore e creditore in capo allo stesso soggetto, mentre nel caso di specie i debiti tributari erano relativi a Girolamo Conte quale persona fisica o quale titolare della ditta individuale Flash Hammer e quindi la titolarità del rapporto tributario permaneva in capo alla persona fisica.

2. Sosteneva l'opponente che riconoscere l'estinzione del debito tributario anche quando questo derivi da attività di impresa non esercitata mediante società di capitali o addirittura non derivi da attività imprenditoriale significherebbe consentire alla persona fisica di sottrarsi al principio generale di cui al primo comma dell'art. 2740 cod. civ.; l'effetto estintivo si produrrebbe, quindi, in relazione ai soli debiti tributari sorti in pendenza del procedimento di prevenzione, ossia dal sequestro alla confisca definitiva. I debiti tributari di cui si lamentava la mancata ammissione erano, in parte, relativi a somme di cui il Conte si era illecitamente appropriato ai danni della Hammer s.r.l. e sottoposte a tassazione come «redditi diversi» in quanto proventi illeciti.

Altra parte dei debiti tributari era costituita dall'imposta di registro di una sentenza civile emessa il 23 dicembre 2014. Altra parte del debito tributario derivava dai redditi conseguiti dal Conte dall'esercizio di attività di impresa tramite la ditta individuale «Flash Hannmer di Conte Girolamo». Infine, vi era la imposta di registro a carico della Hammer s.r.l. per due sentenze emesse nel 2015 e nel 2016.

3. Con il decreto del 9 febbraio 2021 il Tribunale di Taranto ha rigettato l'opposizione osservando che l'art. 52 d.lgs. cit., nel far salvi i diritti dei terzi di buona fede derivanti dai crediti anteriori al sequestro, si riferisce non solo ai crediti vantati sui beni attinti dalla misura reale o il cui titolo derivi o sia in qualche modo correlato al bene stesso, in quanto sul patrimonio confiscato possono trovare soddisfazione tutti i crediti, e che la doglianza dell'opponente poggia sull'errato presupposto che sulla garanzia patrimoniale costituita dai beni confiscati possano essere fatti valere unicamente i crediti ad essi correlati.

La mancata ammissione dei crediti vantati dall'opponente troverebbe giustificazione nella natura erariale degli stessi e nel citato art. 50, secondo il quale, essendo intervenuta la riunione in capo ad un medesimo soggetto delle qualità di debitore e creditore, opera l'estinzione dei crediti erariali ai sensi dell'art. 1253 cod. civ.. Inoltre, ha osservato il Tribunale, il credito relativo all'imposta di registro per le sentenze era sorto successivamente al sequestro, intervenuto in data 18 marzo 2014.

4. Avverso detto decreto ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER), a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 50, comma 2, e 52 d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alla parte in cui ha dichiarato estinti per confusione tutti i crediti indicati nella domanda di ammissione, ivi inclusi quelli nei confronti di Girolamo Conte quale persona fisica. Sostiene che dalla considerazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo la quale, ai sensi del citato art. 52, sui beni oggetto di confisca possono trovare soddisfazione tutti i crediti esistenti nei confronti del proposto non può farsi discendere che la estinzione per confusione di cui al citato art. 50 possa operare indiscriminatamente per tutti i crediti vantati nei confronti del proposto e non solo per i crediti correlati ai beni confiscati e perciò acquisiti al patrimonio dello Stato.

In realtà, l'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è volto a consentire l'operare della causa estintiva prevista dall'art. 1253 cod. civ. anche laddove il debitore (ossia l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati) ed il creditore (lo Stato, titolare del credito erariale) siano diversi ma entrambi riferibili ad un unico centro di interessi (l'Erario). Tuttavia, sostiene la ricorrente, poiché l'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 pone uno stretto collegamento tra il credito erariale destinato ad estinguersi e la confisca «dei beni, aziende o partecipazioni societarie» deve ritenersi, anche in virtù della natura di norma eccezionale della citata disposizione, che il credito erariale suscettibile di estinzione per confusione sia solo quello funzionalmente collegato ai beni oggetto di confisca, come affermato dall'Agenzia delle entrate in sede di interpello ordinario del 17 giugno 2010 n. 954-94176 e con la risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020.

Diversamente ragionando, il proposto, per effetto dell'estinzione di tutti i debiti erariali per effetto della confisca, conseguirebbe un vantaggio del tutto ingiustificato. Pertanto, dovrebbe ritenersi inoperante la confusione ex art. 50 comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione a tutti i crediti erariali vantati nei confronti di Girolamo Conte quale persona fisica in relazione ai quali non è intervenuta, per effetto della confisca, alcuna riunione in capo allo Stato delle qualità di soggetto attivo e passivo dei rapporti tributari, ed in particolare a quelli non derivati dall'esercizio dell'attività di impresa o derivati dall'esercizio di impresa in forma individuale (e quindi non riconducibili alle società oggetto di confisca).CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso non è diretto ad impugnare la mancata ammissione al passivo dei debiti tributari relativi alle imposte per la registrazione delle sentenze. Il Tribunale ha posto a base della mancata ammissione sia l'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, sia l'art. 52 del medesimo d.lgs., osservando che il debito relativo all'imposta di registro è sorto successivamente al sequestro, mentre ai sensi dell'art. 52 possono soddisfarsi sui beni oggetto di confisca solo i crediti maturati anteriormente al sequestro. La Agenzia delle entrate - Riscossione ha impugnato il provvedimento solo in relazione alla domanda di ammissione al passivo di cui al n. 15.

2. Il ricorso è fondato. Deve osservarsi che l'art. 50, comma 2, d.lgs. citato può operare sia in relazione ai debiti tributari maturati prima del sequestro, sia in relazione a debiti maturati dopo il sequestro. 2.1. Per quanto riguarda i debiti erariali maturati dopo il sequestro e relativi ai beni o aziende o partecipazioni societarie, essi non saranno più dovuti, poiché nello Stato, per effetto della confisca, i cui effetti retroagiscono al sequestro, vengono a cumularsi le qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario con conseguente estinzione per confusione ex art. 1253 cod. civ..

Tale effetto riguarderà i soli debiti per tributi erariali ed opererà solo in relazione a quei tributi che dipendono dalla titolarità dei cespiti oggetto di confisca. Lo Stato, divenendo titolare di tali cespiti in conseguenza della confisca a decorrere dalla data del sequestro, dovrebbe diventare soggetto passivo delle imposte che sono connesse alla titolarità di quei cespiti e dei redditi che da essi derivano. Nel caso di specie, essendo il ricorso per cassazione stato proposto solo per crediti tributari anteriori al sequestro, tale ipotesi non è rilevante. 2.2.

L'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 può operare anche nell'ipotesi in cui i crediti tributari siano maturati anteriormente al sequestro di prevenzione. In relazione a tale ipotesi appare corretto il rilievo operato dal Tribunale di Taranto, secondo il quale l'art. 52 d.lgs. citato prevede che sui beni confiscati possano soddisfarsi, nell'ordine di graduazione previsto dal successivo art. 61, tutti i crediti e non solo quelli «vantati sui beni attinti dalla misura reale o il cui titolo trovi origine o sia in qualche modo correlato al bene stesso».

Ne consegue che anche i crediti tributari che non derivino dai beni confiscati possono ottenere l'ammissione al passivo. Questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 5865 del 04/12/2018, dep. 2019, Spelta, Rv. 275493), in relazione a tale ipotesi, ha osservato che «anche il credito erariale va accertato secondo le disposizioni di cui agli artt. 57 e seguenti d.lgs.159/2011, salvo estinguersi per confusione una volta accertato nella sua esistenza nel grado di privilegio» in aderenza «alle coordinate di un sistema improntato alla tutela della par condicio creditorum nella quale la particolare disciplina della confusione estintiva in ragione della coincidenza della qualità di creditore e debitore presuppone però la valutazione comparativa dei titoli vantati dai terzi».

In sostanza, la confisca non determina di per se stessa la automatica estinzione per confusione di tutti i crediti erariali vantati nei confronti del proposto. Anche il credito erariale è soggetto al concorso e deve anch'esso essere accertato, al pari degli altri crediti, e solo laddove esso venga ammesso e riesca a trovare, considerate anche le eventuali cause di prelazione da cui sono assistiti i crediti concorrenti, capienza nel valore del patrimonio oggetto di sequestro, esso si estinguerà per confusione. Nell'ipotesi qui esaminata, relativa ai crediti per tributi erariali sorti prima del sequestro, la «regola di cui all'art. 50 del d.lgs.159/2011 intende disciplinare solo le modalità di estinzione (per confusione) dei crediti erariali suscettibili di essere fatti valere sui beni confiscati» (Sez. 5, n. 5865 del 04/12/2018, dep. 2019, Spelta, Rv. 275493).

Pertanto, laddove il credito erariale riesca a trovare integrale soddisfazione sulla somma ricavata dalla liquidazione del compendio confiscato esso si estinguerà integralmente per compensazione. Qualora, invece, il credito riesca a trovare soddisfazione solo in parte sul valore del compendio confiscato, entro tale limite opererà la estinzione del credito come si evince anche dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 50 del d.lgs. 159/2011, ove si prevede che le limitazioni alle ulteriori compensazioni valgono solo per gli importi che non si estinguono per compensazione (vedi in tal senso Sez. 5 civ. ord. n. 56 del 03/01/2019, Rv. 652498;

Sez. 5 civ. ord. n. 754 del 15/01/2019, non massimata). Nel caso di specie, il Tribunale di Taranto ha, invece, integralmente compensato i crediti erariali cui si riferiva l'istanza dell'odierna ricorrente ritenendo che per effetto della sola confisca essi si fossero integralmente estinti 5 I. per compensazione, senza verificare se essi potessero essere ammessi e senza verificare se essi, considerate anche le cause di prelazione da cui sono assistiti, trovassero o meno capienza nel valore del compendio confiscato e quindi ha erroneamente applicato l'art. 50, comma 2, sopra citato.

3. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugn