Sentenza — n. 34521/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza della Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno di revoca della sentenza, ormai irrevocabile, emessa nei confronti di Carlo Maria Maiocchi Clerici ex art.444 cod. proc. pen. dallo stesso giudice in data 10 maggio 2017, nella parte in cui ha disposto la confisca di un bene immobile di proprietà dell'imputato e sito in Como, via Teresa Rimoldi n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 cod. proc. civ, art. 240-bis cod. pen, art. 416 cod. pen, art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 34521/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la Banca di credito cooperativo di Lezzeno, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi con i quali lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 240, terzo comma, cod. pen. quanto al concetto ed alla prova della buona fede della persona estranea al reato e si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata carenza di buona fede in capo alla ricorrente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno, in persona del legale rappresentante Pierrnaria Luoni avverso l'ordinanza del 28/10/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A. R. Seccia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza della Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno di revoca della sentenza, ormai irrevocabile, emessa nei confronti di Carlo Maria Maiocchi Clerici ex art.444 cod. proc. pen. dallo stesso giudice in data 10 maggio 2017, nella parte in cui ha disposto la confisca di un bene immobile di proprietà dell'imputato e sito in Como, via Teresa Rimoldi n.
9. A sostegno della sua istanza la banca aveva dedotto che in data 19 novembre 2015, prima che in data 17 marzo 2016 fosse emesso un decreto di sequestro preventivo dello stesso immobile, era stata iscritta su detto immobile ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo fondiario dell'importo di euro 300.000,00 erogato dalla banca in favore della Pigima s.r.l. in occasione dell'acquisto dell'immobile stesso da parte della predetta società in forza di decreto di trasferimento emesso dal Giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Como in data 18 novembre 2011.
Per effetto del decreto di trasferimento, la Pigima s.r.l. era divenuta piena proprietaria dell'immobile distinto dal subalterno 701 e nuda proprietaria degli immobili distinti dai subalterni 702 e 703 per i quali risultavano usufruttuari Carlo Pumpo e Rachele Rinaldi; solo successivamente alla erogazione del mutuo ed all'iscrizione di ipoteca il Maiocchi Clerici era divenuto usufruttuario degli immobili. Solo in data 30 aprile 2020 la banca, consultando i registri immobiliari, era venuta a conoscenza che con la sentenza suddetta erano stati confiscati alla Pigima s.r.l. i diritti di piena proprietà sull'immobile distinto dal subalterno 701 e di nuda proprietà sugli immobili distinti dai subalterni 702 e 703, oltre al diritto di usufrutto spettante a Carlo Maria Maiocchi Clerici sugli immobili distinti dai subalterni 702 e 703.
La banca ha dedotto di versare in buona fede al momento dell'erogazione del mutuo, cosicché la confisca non poteva essere disposta in pregiudizio del suo diritto reale di garanzia sugli immobili.
4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso la Banca di credito cooperativo di Lezzeno, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi con i quali lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 240, terzo comma, cod. pen. quanto al concetto ed alla prova della buona fede della persona estranea al reato e si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., della manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata carenza di buona fede in capo alla ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente rilevarsi che il contraddittorio non è stato esteso dal giudice dell'esecuzione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonostante la intervenuta confisca del bene e, quindi, la proprietà pubblica dello stesso. 1.1. Appare evidente che lo Stato, e per esso l'Amministrazione delle Finanze, al quale sono devolute le cose appartenenti al condannato delle quali sia stata ordinata la confisca, riveste la qualità di interessato nel procedimento relativo all'incidente d'esecuzione proposto dal terzo rimasto estraneo al procedimento cognitivo) nel corso del quale venne ordinata la confisca e che assuma essere proprietario della cosa confiscata o titolare di altro diritto reale su di essa.
Poiché dalla decisione relativa al proposto incidente d'esecuzione potrebbe derivare un pregiudizio allo Stato, si verifica una situazione analoga a quella disciplinata dall'art. 102 cod. proc. civ. in tema di litisconsorzio necessario. Di conseguenza, se il giudizio sull'incidente sia avvenuto senza la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, la relativa decisione è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, in sede d'impugnativa. Si tratta dell'applicazione di un principio generale di diritto, che deve ritenersi applicabile anche secondo il vigente codice di rito sebbene questo, nell'art. 666, non contenga l'espressa previsione, esistente nel testo dell'art. 630 del codice previgente, della notifica dell'avviso di fissazione d'udienza «agli altri che vi abbiano interesse» (Sez. 1, Sentenza n. 37050 del 23/03/2018, Unicredit s.p.a., Rv. 273667; cfr.
Sez. 1, n. 3606 del 29/10/1990 - dep. 16/11/1990, Pecorella, Rv. 185772; più recentemente, con riferimento al contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, cfr. Sez. 1, sent. n. 21 del 19/9/2014, dep. 2015, Rv 261713). 1.2. Nel caso di specie, il Giudice dell'esecuzione ha erroneamente individuato quale soggetto legittimato a contraddire l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, alla quale è stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza camerale innanzi a detto giudice.
In realtà, detta Agenzia, nel momento in cui la confisca ha prodotto il suo effetto ablativo, era competente solo per i provvedimenti di confisca di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 e in caso di confisca allargata. Più recentemente alla predetta Agenzia è stata attribuita competenza anche per i beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 240-bis cod. pen. (vedi Sez. 3, Sentenza n. 40394 del 04/06/2019, A.N.B.S.C., Rv. 277160). Nel caso di specie la confisca è stata disposta con sentenza di applicazione di pena pronunciata nei confronti di Carlo Maria Maiocchi Clerici per il delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. e per i reati fine di cui agli artt. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, con l'aggravante dell'art. 4 legge n. 146 del 2006, ed all'art. 640 cod. pen..
Trattasi di reati diversi da quelli per i quali è competente la predetta Agenzia.
2. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il giudizio