Ordinanza — n. 34520/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Capozza Erminia, nata ad Eboli (SA), il 19/07/1962, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 23/09/2020 Fatto e diritto Con sentenza del 23/09/2020 il Tribunale di Velletri in composizione monocratica ha applicato ad Erminia Capozza, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 4, 99, comma quarto cod. pen. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce la erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo, esclusa la contestata aggravante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34520/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 4, 99, comma quarto cod. pen. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce la erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo, esclusa la contestata aggravante.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Capozza Erminia, nata ad Eboli (SA), il 19/07/1962, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri in data 23/09/2020 Fatto e diritto Con sentenza del 23/09/2020 il Tribunale di Velletri in composizione monocratica ha applicato ad Erminia Capozza, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 4, 99, comma quarto cod. pen. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce la erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo, esclusa la contestata aggravante.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, pacificamente, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G.
C. Paolino Michele, Rv. 281116). Nel caso di specie tali condizioni non sono in alcun modo ravvisabili. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 07/07/2021 Il Componente estensore Il President