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Ordinanza — n. 34519/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34519/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34519/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Gamba Guran, nato a Londra (UK), il 31/01/2000, Lunean Costica, nato in Romania il 18/01/1966 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 11/09/2020 Fatto e diritto Con sentenza del 11/09/2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona ha applicato a Gamba Guran ed a Lunean Costica, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 160,00 di multa ciascuno in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 61 n. 7 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34519/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 160,00 di multa ciascuno in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 61 n. 7 cod. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Gamba Guran, nato a Londra (UK), il 31/01/2000, Lunean Costica, nato in Romania il 18/01/1966 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 11/09/2020 Fatto e diritto Con sentenza del 11/09/2020 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona ha applicato a Gamba Guran ed a Lunean Costica, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 160,00 di multa ciascuno in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 61 n. 7 cod. pen.

Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce la mancata valutazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc.,pen. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammen