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Ordinanza — n. 34518/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34518/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34518/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vairo Giuseppe, nato a Viareggio (LU), il 06/08/1990, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 25/09/2020 Fatto e diritto Con sentenza del 25/09/2020 il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha applicato a Giuseppe Vairo, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 582, 583, comma 2, n. 4, 585 cod. pen., commesso in danno di Ranwer Ahmed Hinjira, e la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 360,00 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 582, 585, 576 n. 1, 56, 610, 56, 629 cod. pen., in danno di Iqbal Tasawar.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34518/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 582, 583, comma 2, n. 4, 585 cod. pen., commesso in danno di Ranwer Ahmed Hinjira, e la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 360,00 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 582, 585, 576 n. 1, 56, 610, 56, 629 cod. pen., in danno di Iqbal Tasawar.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario revisione della sentenza penale motivi di cassazione errore nella commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vairo Giuseppe, nato a Viareggio (LU), il 06/08/1990, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 25/09/2020 Fatto e diritto Con sentenza del 25/09/2020 il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha applicato a Giuseppe Vairo, su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 582, 583, comma 2, n. 4, 585 cod. pen., commesso in danno di Ranwer Ahmed Hinjira, e la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 360,00 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 582, 585, 576 n. 1, 56, 610, 56, 629 cod. pen., in danno di Iqbal Tasawar.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si deduce la erronea qualificazione dei fatti. Il ricorso è inammissibile, in quanto, pacificamente, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione 1 I giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G.

C. Paolino Michele, Rv. 281116). Nel caso di specie tali condizioni non sono in alcun modo ravvisabili né illustrate nel motivo di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle A