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Sentenza — n. 34517/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34517/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34517/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorrente Andrea Nucera, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Savona, con cui è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro e giorni venti di reclusione per numerosi reati fallimentari, avvinti dal vincolo della continuazione, commessi nella sua qualità di rappresentante legale di alcune società poi fallite. L'imputato lamenta che sarebbe decorso il tempo di prescrizione per le condotte di bancarotta semplice, anche documentale, contestategli ai capi 34, 43 e 44 (fallimenti Marea Negra s.r.l. e GEOBLOC), in ragione del fatto che non potrebbe applicarsi la sospensione dei termini di prescrizione derivante dalla disciplina speciale prevista per l'emergenza sanitaria legata all'epidemia di COVID-19, in particolare dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34517/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La tesi del ricorrente è che la prescrizione sia un istituto di natura sostanziale, sicchè se viene modificato in peius in seguito ad interventi legislativi, anche emergenziali, il regime della sospensione dei termini di prescrizione, tale novella non può avere effetto retroattivo e, pertanto, non può essere applicata ai fatti commessi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie reato economico truffa in materia di credito irregolarità finanziarie crisi finanziaria

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorrente Andrea Nucera, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; le Sezioni Unite hanno precisato che l'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUCERA ANDREA nato a ALBENGA il 29/06/1968 avverso la sentenza del 25/06/2020 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione 34, 43 e 44, per essere i relativi reati estinti per prescrizione, con eliminazione della porzione di pena corrispondente

RITENUTO IN FATTO

1. Il ricorrente Andrea Nucera, tramite il difensore, ha impugnato la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Savona, con cui è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro e giorni venti di reclusione per numerosi reati fallimentari, avvinti dal vincolo della continuazione, commessi nella sua qualità di rappresentante legale di alcune società poi fallite. L'imputato lamenta che sarebbe decorso il tempo di prescrizione per le condotte di bancarotta semplice, anche documentale, contestategli ai capi 34, 43 e 44 (fallimenti Marea Negra s.r.l. e GEOBLOC), in ragione del fatto che non potrebbe applicarsi la sospensione dei termini di prescrizione derivante dalla disciplina speciale prevista per l'emergenza sanitaria legata all'epidemia di COVID-19, in particolare dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n.

18. La tesi del ricorrente è che la prescrizione sia un istituto di natura sostanziale, sicchè se viene modificato in peius in seguito ad interventi legislativi, anche emergenziali, il regime della sospensione dei termini di prescrizione, tale novella non può avere effetto retroattivo e, pertanto, non può essere applicata ai fatti commessi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, con requisitoria scritta del 20.5.2021, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi di imputazione 34, 43 e 44, per essere i relativi reati estinti per prescrizione, con eliminazione della porzione di pena corrispondente. 3.1. Successivamente, in data 9.6.2021, il difensore di fiducia del ricorrente, avv. Pomanti, ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, quale procuratore speciale della parte, allegando procura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.

2. L'inammissibilità del ricorso per cassazione - anche per rinuncia ad esso - preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; le Sezioni Unite hanno precisato che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821). E ciò - come hanno insegnato le Sezioni Unite nelle sentenze Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207 e Sez. U, n. 47766 del 27/6/2015, Butera, Rv. 265106 - a differenza che per Vabolitio criminis, la depenalizzazione, la dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice anche nella sua parte sanzionatoria o l'illegalità della pena, ipotesi nelle quali - a differenza che per la prescrizione - la causa di proscioglimento è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità anche in caso di rinuncia ai motivi di gravame, quale causa di inammissibilità dell'impugnazione che, a differenza della tardività del ricorso, interviene dopo la valida instaurazione del rapporto processuale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rhafor, Rv. 271850;

Sez. 5, n. 1787 del 22/9/2016, dep. 2017, Tobolobo, Rv. 268753; Sez. 5, n. 8735 del 5/12/2017, dep. 2018, Belgrado, Rv. 272511; Sez. 6, n. 2447 del 13/12/2018, dep. 2019, Di Martino, Rv. 274930; Sez. 5, n. 21923 del 3/4/2018, Esposito, Rv. 273191; nonché Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; cfr. anche Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681, in tema di remissione di querela e sua prevalenza su altre cause di inammissibilità, tranne che l'intempestività del ricorso).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500, in favore della Cassa delle ammende