Sentenza — n. 34516/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Messina ha rigettato l'appello proposto da Antonino Calderone contro il decreto del Tribunale di Messina, Sezione Misure di Prevenzione, con cui è stata applicata al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il proposto, sulla base dei precedenti penali e dei procedimenti pendenti a suo carico è stato ritenuto coinvolto nella commissione di vari reati e specificamente inserito nel contesto della criminalità di tipo mafioso, operativa nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto; in particolare, la misura di prevenzione focalizzava la propria attenzione sull'arresto di Calderone, eseguito il 1.2.2016, per reati di associazione mafiosa, tra gli altri, nell'ambito del procedimento denominato Gotha 6, culminato nella condanna decisa in primo grado a suo carico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34516/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) dall'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena eventualmente impostogli (Sez. 5, n. 30130 del 15/3/2018, Licciardello, Rv. 273500). L'onere motivazionale è stato ritenuto più stringente - sulla scia della coeva pronuncia delle Sezioni Unite Gattuso - soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole al proposto (in tal senso già Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723, prima della sentenza Gattuso).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALDERONE ANTONINO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/05/1988 avverso il decreto del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PASQUALE FIMIANI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Messina ha rigettato l'appello proposto da Antonino Calderone contro il decreto del Tribunale di Messina, Sezione Misure di Prevenzione, con cui è stata applicata al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il proposto, sulla base dei precedenti penali e dei procedimenti pendenti a suo carico è stato ritenuto coinvolto nella commissione di vari reati e specificamente inserito nel contesto della criminalità di tipo mafioso, operativa nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto; in particolare, la misura di prevenzione focalizzava la propria attenzione sull'arresto di Calderone, eseguito il 1.2.2016, per reati di associazione mafiosa, tra gli altri, nell'ambito del procedimento denominato Gotha 6, culminato nella condanna decisa in primo grado a suo carico.
L'appello ha avuto ad oggetto il solo presupposto dell'attualità, che nella prospettazione difensiva sarebbe venuta meno per la lunga detenzione già sofferta e che la Corte d'Appello ha ritenuto, invece, sussistente, o meglio non incompatibile con la disposizione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che non ha escluso che il procedimento per l'applicazione della sorveglianza speciale possa proseguire anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere o in detenzione domiciliare, ma stabilisce, qualora la pena inflitta definitivamente sia superiore ai due anni, l'automatica sospensione della misura di prevenzione, fino a quando il Tribunale non accerti la persistenza della pericolosità dell'interessato tornato in libertà; mentre nessuna preclusione sussiste a definire il procedimento di prevenzione in caso di custodia cautelare del proposto.
Su tali basi, la Corte d'Appello ha semplicemente verificato la legittimità genetica della misura di prevenzione, richiamandosi al provvedimento di primo grado.
2. Ricorre contro la decisione predetta il proposto, deducendo, tramite il difensore, un unico motivo di ricorso con cui denuncia la violazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla carenza assoluta di motivazione, omessa perché erroneamente ritenuta non dovuta sul piano giuridico nella verifica successiva al provvedimento applicativo, essendo il ricorrente detenuto in regime di custodia cautelare da tempo Considerevole. Si lamenta, altresì, l'erroneità dei presupposti di fatto posti alla base dell'analisi della Corte d'Appello, precisando che il ricorrente non ha precedenti penali e l'unico procedimento che lo vede protagonista negativo è quello per il quale è sottoposto a misura cautelare in carcere.3. Il Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, che deduce un vizio di motivazione non del tutto omessa o apparente o carente, ma soltanto a suo giudizio inidonea a sostenere il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il motivo di censura è generico e manifestamente infondato. È opportuno chiarire sinteticamente quale sia il quadro interpretativo in tema di valutazione della attualità della pericolosità sociale qualificata, seguendo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia, lungo le loro principali direttrici ermeneutiche. 2.1. Nel giudizio di impugnazione relativo al procedimento di prevenzione, il requisito della attualità della pericolosità deve essere accertato in relazione al momento originario in cui è stata applicata la misura di sicurezza, potendo l'eventuale sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione consentire all'interessato unicamente di proporre istanza di revoca o modifica, e non già legittimare un nuovo apprezzamento del giudice dell'impugnazione nei gradi successivi del procedimento, poiché - secondo i principi generali che disciplinano le impugnazioni - il fatto oggetto di valutazione è il medesimo di quello posto a base della decisione del primo giudice (Sez. 6, n. 33706 del 20/6/2017, Minniti, Rv. 271028;
Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Barone, Rv. 248797 secondo cui è irrilevante che gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità attuale risultino essere oramai lontani nel tempo al momento della celebrazione dei successivi gradi di giudizio; Sez. 5, n. 1520 del 17/3/2000, Cannella, Rv. 215833). La motivazione del provvedimento emesso in grado di appello in materia di misure di prevenzione deve, però, tenere conto dell'eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio e della datazione (più o meno risalente) dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità (Sez. 5, n. 28343 del 12/4/2019, Mazzagatti, Rv. 276135;
Sez. 1, n. 55052 del 18/7/2017, Carraturo, Rv. 272399). Specificamente, quanto alla pericolosità qualificata degli appartenenti ad associazioni mafiosa, la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, precisando che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso a2e) concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez.
U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Le pronunce successive a tale fondamentale decisione hanno condivisibilmente posto l'accento sullo specifico onere motivazionale del giudice quanto alla attualità della pericolosità sociale, in presenza di significativi periodi di detenzione, tenendo in considerazione gli indicatori cardine per compiere l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale "qualificata" dall'appartenenza mafiosa, costituiti:
a) dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso;
b) dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa;
c) dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (Sez. 2, n. 24585 del 9/2/2018, Papalia, Rv. 272937);
d) dall'evoluzione della personalità del proposto nel periodo di espiazione della pena eventualmente impostogli (Sez. 5, n. 30130 del 15/3/2018, Licciardello, Rv. 273500). L'onere motivazionale è stato ritenuto più stringente - sulla scia della coeva pronuncia delle Sezioni Unite Gattuso - soprattutto se gli elementi posti a fondamento del giudizio di prevenzione siano tutti precedenti all'insorgere dello stato detentivo e vi siano ulteriori elementi, successivi alla detenzione, che depongano in senso favorevole al proposto (in tal senso già Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723, prima della sentenza Gattuso).
Si è, altresì, affermato, più specificamente e con affermazione che va ribadita dal Collegio ai fini della decisione della questione oggi sottoposta, che, in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 1/3/2019, Papaluca, Rv. 276806; in applicazione del principio, la Corte, in una ipotesi relativa a giudizio di pericolosità qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., fino alla cui irrevocabilità il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, protrattasi per circa sei anni, ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca considerando sia l'irrilevanza del periodo trascorso in custodia cautelare ai fini del riesame della pericolosità che il periodo di pochi mesi di detenzione del ricorrente in esecuzione della pena).3.
Premessi tali principi, nel caso di specie, deve darsi atto di come il ricorso sia costruito con formulazione decisamente generica quanto al significato del periodo di carcerazione subito dal proposto ed alla sua positiva ricaduta sulla valutazione di pericolosità sociale. Neppure in appello, il motivo in proposito analogamente dedotto era stato articolato in maniera adeguata e specifica, facendosi solo riferimento, come nel ricorso, al periodo di custodia cautelare consistente sinora subito dal ricorrente. Sia in sede di legittimità, ai fini dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della necessaria specificità, che in sede di appello (cfr. sull'inammissibilità dell'appello, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), avrebbero dovuto essere evidenziate le ragioni concrete sulla base delle quali si ritiene che la detenzione abbia determinato una eliminazione del rischio sociale legato alla pericolosità qualificata. 3.1. Non rileva, poi, la novella normativa richiamata dal ricorrente (l'introduzione del comma 2—ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 159 del 2011), che si riferisce non già alle impugnazioni nel procedimento di prevenzione ma ai poteri del Tribunale in sede di esecuzione dell'originario decreto al termine di un periodo di detenzione e, d'altra parte, non normativizza alcuna presunzione di "non pericolosità" derivante dalla detenzione stessa bensì semplicemente sottolinea il dovere di indagine esistente in capo al giudice sulla attualità della pericolosità nel caso di detenzione superiore a due anni, dovere sostanzialmente già insito nella precedente sintassi normativa, letta alla luce degli orientamenti di legittimità già richiamati.
In linea con tale opzione, Sez. 2, n. 20954 del 28/2/2020, Malugani, Rv. 279434 ha affermato che, in tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il procedimento ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 attribuisce al tribunale il potere di dare esecuzione alla misura ovvero di revocarla, a seconda dell'esito dell'accertamento circa la persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo un periodo di detenzione di almeno due anni, ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine di durata, potendo tale modifica essere adottata solo con il procedimento di cui all'art. 11, comma 2, dello stesso decreto durante l'esecuzione della misura e, dunque, anche eventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 cit. si sia concluso con un provvedimento che a tale esecuzione abbia dato luogo. 3.2.
A ben vedere, dunque, da un lato, il ricorso è stato genericamente proposto dal punto di vista della rappresentazione delle ragioni sulla base delle quali il periodo di detenzione sofferto debba ritenersi abbia eliso l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente; dall'altro, pur evidenziando un vizio di violazione di legge, in realtà la difesa propone soltanto un presunto deficit motivazionale per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, chiedendo una diversa lettura degli elementi posti a fondamento della decisione della Corte d'Appello, invocando difetti argomentativi inesistenti e celando, invece, l'intenzione di coinvolgere il Collegio, in ultima analisi, in una non consentita valutazione dell'esattezza degli snodi decisionali del provvedimento impugnato rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata.
Tale operazione ermeneutica non è ammissibile in sede di ricorso di legittimità in materia di prevenzione, neppure sotto il profilo della verifica di attualità della pericolosità sociale. Invero, nel procedimento di prevenzione, è consentito dedurre soltanto vizi di violazione di legge, nella cui nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre, oltre che nei casi di macroscopica mancanza, anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080;
Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119; cfr. anche sentenza n. 321 del 2004 Corte cost. e sentenza n. 106 del 2015 Corte cost.). Quanto al contenuto, in generale, del vizio di motivazione che trasmodi in violazione di legge, le Sezioni Unite da tempo hanno chiarito come siano ricomprese in tale nozione, e pertanto deducibili, la mancanza o la mera apparenza della motivazione, poichè in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611;
Sez. 6, n. 50946 del 18/9/2014, Catalano, Rv. 261590). Nel caso di specie, come correttamente argomentato anche dal PG, la motivazione impugnata non è affatto viziata da apparenza o mancanza evidenti e neppure dal difetto di confronto con il motivo essenziale di eccezione dedotto dall'istante.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag