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Sentenza — n. 34514/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34514/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34514/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Marcel Borsan, avv. Nicola Rago, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 29 marzo 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Gorizia ha convalidato il fermo ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato limitatamente agli addebiti provvisori di ricettazione e furto pluriaggravato (al Borsan è contestato anche il delitto di resistenza a pubblico ufficiale).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34514/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, dunque, si è limitato a dedurre la censura su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono manifestamente infondati.

Parole chiave

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carcerazione di sicurezza misure sostitutive della carcerazione permesso di promuovere un procedimento penale carcerazione cautelativa capacità di subire la carcerazione diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Borsan Maricel, nato in Romania il 05/02/1996; avverso l'ordinanza di convalida di fermo e di applicazione di misura cautelare emessa il 29/03/2021 dal Giudice per le indagini preliminari di Gorizia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette la requisitoria del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avv. Nicola Rago con atto del 04 giugno 2021;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Marcel Borsan, avv. Nicola Rago, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 29 marzo 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Gorizia ha convalidato il fermo ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'indagato limitatamente agli addebiti provvisori di ricettazione e furto pluriaggravato (al Borsan è contestato anche il delitto di resistenza a pubblico ufficiale).

2. La difesa articola le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, lett. c), cod. proc. pen. e 111 Cost., lamenta l'insufficienza del quadro indiziario di colpevolezza a carico del Borsan, stante l'assenza di elementi comprovanti il ruolo ricoperto e il contributo causale offerto dal medesimo nella vicenda. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, lett. c), cod. proc. pen., lamenta l'assenza di specifiche indicazioni in merito alle esigenze cautelari in termini di attualità e concretezza del pericolo di recidivazione della condotta. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta l'omessa indicazione delle ragioni determinanti l'applicazione della misura restrittiva massima nonostante la dichiarazione di disponibilità all'accoglienza presso il proprio domicilio formulata dal fratello del ricorrente. 2.4 Con il quarto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 143 e 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt 27, 274, 275, 285, 292 cod. proc. pen., eccepisce la nullità dell'ordinanza cautelare notificata all'indagato per omessa traduzione in lingua a lui comprensibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

2. Quanto al primo motivo, giova evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudice per le indagini preliminari ha puntualmente indicato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del Borsan.Si legge nell'ordinanza che: -Maricel Borsan, dopo una rocambolesca fuga a bordo di un veicolo sul quale viaggiava assieme ad altri due individui non identificati e dal quale gli occupanti lanciavano in direzione del veicolo delle Forze dell'Ordine numerosi oggetti (tre estintori, due "piedi di porco", numerose lattine), sceso dal mezzo, veniva raggiunto dagli agenti intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta presso la centrale operativa; -immediati accertamenti consentivano di acclarare che gli estintori lanciati dal veicolo in fuga erano provento del furto perpetrato quello stesso giorno ai danni di un distributore di carburante ubicato lungo la S.R. 56 di San Giovanni al Natisone (UD) e che il veicolo utilizzato per la fuga era di proprietà di Carlo Gottaris che ne aveva denunciato il furto avvenuto la notte precedente; -in prossimità del luogo nel quale il Borsan era stato bloccato dagli agenti era stata rinvenuta una tuta da lavoro analoga, per colori e tipologia, a quella indossata da tre individui che, alle prime ore del mattino, si erano resi autori di un furto all'interno del supermercato Eurospin ubicato in Capriva del Friuli, presso il quale erano giunti a bordo di un veicolo Volvo V 40 station wagon, introducendosi nel locale commerciale previo sfondamento, a mezzo di un estintore, della vetrina esterna e dal quale avevano sottratto merci di vario tipo del valore complessivo di circa euro 40,00, nonché una cassetta portavalori contenente la somma di euro 1.000,00; -all'individuazione del numero dei malviventi, del mezzo a bordo del quale gli stessi erano giunti presso il supermercato, della modalità di ingresso all'interno dell'attività commerciale e dell'abbigliamento dagli stessi indossato, si era pervenuti attraverso la visione dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui era dotato il centro Eurospin; -Maricel Borsan, nel momento in cui veniva bloccato dagli agenti di polizia giudiziaria, indossava un paio di calzini di colore bianco e rosa, analoghi a quelli indossati da uno degli autori del furto perpetraro ai danni del supermercato Eurospin.

Il ricorrente, dunque, si è limitato a dedurre la censura su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono manifestamente infondati.

3. Quanto al secondo motivo, nell'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari ha puntualmente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto l'attualità e concretezza del pericolo di recidivazione della condotta che ha individuato nella pluralità dei delitti addebitati al ricorrente, nelle modalità dell'azione tutt'altro che improvvisata, nonché nella personalità scaltra del Borsan, già ristretto in carcere per delitti contro il patrimonio risalenti a poco tempo prima e rimesso in libertà per decorrenza dei termini di custodia.Anche sotto tale profilo la difesa ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni profuse dal giudice delle indagini preliminari, limitandosi a proporre censure che, per quanto evidenziato, sono manifestamente infondate.

4. Quanto al terzo motivo di ricorso, giova precisare che agli atti del fascicolo, compulsati allo scopo, non vi è traccia della dichiarazione di disponibilità all'accoglienza presso il proprio domicilio da parte del fratello del Borsan, dichiarazione che la difesa si è limitata a richiamare, senza provvedere alla sua allegazione. Dunque, nella specie, il ricorrente ha riferito di un atto, a suo avviso trascurato da parte del giudice per le indagini preliminari, omettendo di allegarlo al ricorso. In ogni caso il profilo censurato risulta adeguatamente motivato dal giudice nell'ordinanza cautelare.

5. E' manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso con il quale la difesa eccepisce la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa traduzione in lingua comprensibile all'indagato. Invero, al fascicolo è allegato il provvedimento restrittivo tradotto in lingua rumena, puntualmente inoltrato alla casa circondariale presso la quale è ristretto l'indagato. Va comunque rimarcato che la mancata traduzione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale in lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, non determina l'invalidità del provvedimento, ma, al più, comporta la decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione dal momento dell'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto da parte dell'indagato (Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447; Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep. 2020, Chanaa, Rv. 278883).

6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa de