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Sentenza — n. 34513/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34513/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34513/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Antonio Venettoni, avv. Federica Pugliese, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 07 ottobre 2020 con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Tribunale di Tivoli nei confronti del Venettoni nell'ambito del procedimento che lo vede imputato del delitto di lesioni aggravate commesse in danno di Serena Giannetti.

Regesto Legislator

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art. 316 cod. proc. pen, art. 325 cod. proc. pen, artt. 111 Cost, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34513/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero con l'ordinanza del 31/07/2020 il Tribunale del riesame si era limitato ad annullare il sequestro conservativo dei beni del Venettoni per insussistenza dei presupposti di cui all'art.316 cod. proc. pen. e, dunque, per ragioni legate all'assenza di verifica dell'esperibilità del sequestro conservativo. Dunque, solo con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 316 cod. proc. pen. necessari per l'esperibilità del sequestro conservativo. Da ciò l'infondatezza della dedotta violazione del divieto del ne bis in idem.

Parole chiave

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donatario promessa di donazione divieto di accettare regali trascuranza degli obblighi di mantenimento donazione a causa di morte donazione mista

Disposizioni normative citate

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art. 316 cod. proc. pen
Dunque, solo con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 316 cod. proc. pen.
art. 325 cod. proc. pen
Si tratta di censure che non sono inquadrabili nel vizio di violazione di legge, per il quale è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., atteso che nel concetto di violazione di legge, quale si desume dagli artt.
artt. 111 Cost
pen., atteso che nel concetto di violazione di legge, quale si desume dagli artt. 111 Cost.
art. 606 cod. proc. pen
c) dell'art. 606 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Venettoni Antonio, nato a Montorio Romano (RM) il 01/07/1968; avverso l'ordinanza di sequestro conservativo emessa il 07/10/2020 dal Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito l'avv. Federica Pugliese nell'interesse di Antonio Venettoni; lette le conclusioni depositate dall'avv. Francesco Campagna nell'interesse della parte civile Serena Giannetti;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Antonio Venettoni, avv. Federica Pugliese, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 07 ottobre 2020 con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Tribunale di Tivoli nei confronti del Venettoni nell'ambito del procedimento che lo vede imputato del delitto di lesioni aggravate commesse in danno di Serena Giannetti.

2. Risulta in atti che: - con ordinanza del 27/09/2019, il Tribunale del riesame di Roma annullava per carenza di motivazione il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare di Tivoli, su richiesta di Serena Giannetti, aveva disposto il sequestro conservativo di due fabbricati, di un terreno e del saldo attivo di conto corrente nei confronti di Antonio Venettoni, da un lato evidenziando che il giudice di prime cure aveva omesso ogni valutazione in merito alla esatta quantificazione delle pretese risarcitorie -neanche documentate- formulate da Serena Giannetti e, dall'altro, sottolineando l'assenza di concreti indici indicativi della capacità patrimoniale del Venettoni, esercente attività lavorativa regolarmente retribuita, e del reale valore dei beni sottoposti a sequestro (neanche nella disponibilità esclusiva del Venettoni in quanto il terreno risultava intestato anche ad Armando Venettoni e la nuda proprietà del fabbricato, destinato ad abitazione della ex moglie e della figlia, era stata attribuita a quest'ultima a titolo di mantenimento, in occasione della separazione coniugale) ed all'effettiva disponibilità di un saldo attivo di conto corrente, intestato anche alla ex moglie dell'imputato; - a seguito di ricorso per cassazione proposto dalla parte civile Serena Giannetti per omessa notifica della data di udienza, l'ordinanza del 27/09/2019 del Tribunale del riesame di Roma veniva annullata con rinvio; - all'esito del giudizio di rinvio, con ordinanza del 31/07/2020, il Tribunale del riesame di Roma annullava, questa volta per carenza di motivazione, l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare aveva nuovamente disposto il sequestro conservativo degli stessi beni nei confronti di Antonio Venettoni e della moglie separata Marina D'Agostini: anche stavolta il giudice della cautela si era limitato a richiamare l'istanza di sequestro formulata dalla parte civile, omettendo ogni valutazione in merito all'effettiva entità del credito vantato dalla medesima, alla titolarità e al valore dei beni sequestrati, alla presunta incapienza patrimoniale del Venettoni, al saldo attivo del conto corrente; - avverso l'ordinanza non veniva proposta impugnazione; - con ordinanza del 03/11/2020, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di riesame formulata da Antonio Venettoni, il Tribunale del riesame di Roma confermava il provvedimento di sequestro conservativo -questa volta emesso dal Tribunale di Tivoli, dinanzi al quale il Venettoni era stato rinviato a giudizio- del saldo attivo del conto corrente, intestato anche alla ex moglie Marina D'Agostini, nella misura del 50%, nonché dei due fabbricati, previa declaratoria di inefficacia nei confronti della parte civile dell'atto di cessione della nuda proprietà dei beni disposta in favore alla figlia, in sede di separazione coniugale, in luogo del mantenimento; il tutto fino alla concorrenza del valore di euro 350.000,00; -i giudici della cautela, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, ritenevano non integrato il bis in idem, atteso che la prima ordinanza era stata annullata dalla Corte di cassazione per ragioni formali (omessa notifica alla parte civile dell'avviso di udienza), mentre la seconda era stata annullata dal Tribunale del riesame di Roma per difetto di motivazione; -preclusa ogni valutazione in merito alla sussistenza del presupposto del fumus commissi de//ct/ in ragione del rinvio a giudizio del Venettoni, il Tribunale del riesame di Roma, quanto al presupposto del periculum riteneva che, questa volta, l'ordinanza di sequestro conservativo fosse adeguatamente motivata in punto di quantificazione del preteso credito risarcitorio, di incapacità patrimoniale dell'imputato rapportata all'entità del credito vantato dalla parte civile, condividendo altresì le ragioni del giudice di prime cure in ordine alla natura liberale dell'atto notarile con il quale il Venettoni aveva trasferito alla figlia della nuda proprietà del fabbricato a titolo di mantenimento conseguente alla separazione coniugale.

3. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme di cui agli artt. 125, comma 3, 316, 322 e 649 cod. proc. pen., premesso che, dopo il primo annullamento con rinvio per vizio formale da parte della Corte di cassazione, il Tribunale del riesame di Roma, con successiva ordinanza del 31/07/2020, annullando per carenza di motivazione il provvedimento del giudice di prime cure, indirettamente aveva rigettato la pretesa di parte civile di non opponibilità nei suoi confronti dell'atto con il quale il Venettoni aveva trasferito la nuda proprietà dell'immobile in favore della figlia, così attribuendo valore giuridico al titolo di proprietà della medesima, lamenta che con motivazione solo apparente l'ordinanza oggi impugnata afferma l'inefficacia dell'atto notarile di disposizione della nuda proprietà dell'immobile, a fronte di un'ordinanza -quella del 31/07/2020- che, in quanto non impugnata, aveva assunto valore di giudicato nella parte in cui dava atto che l'immobile oggetto del sequestro non era più nella esclusiva disponibilità del Venettoni per esserne stata trasferita la nuda proprietà in capo alla figlia del medesimo. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme di cui agli artt. 125, comma 3, 316 e 322 cod. proc. pen., deduce che l'ordinanza oggi impugnata dà per scontata la verifica da parte del giudice di prime cure della ridotta capacità lavorativa del Venettoni, laddove, invece, il giudice si era limitato a far proprie le mere deduzioni della parte civile, senza procedere ad un autonomo apprezzamento.

Ad avviso della difesa, né la relazione di consulenza medica del pubblico ministero, né la relazione del consulente di parte civile davano riscontro di una stima economica del danno patito da Serena Giannetti. Dunque, nell'ordinanza impugnata non si dava contezza delle ragioni per le quali il patrimonio dell'imputato fosse stato ritenuto insufficiente a garantire il risarcimento del danno in favore della parte civile. 3.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., lamenta che con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame, confermando la decisione del giudice di prime cure, ha confutato l'efficacia dell'atto notarile con il quale il Venettoni aveva trasferito la nuda proprietà dell'immobile in favore della figlia, deducendone la natura liberale in ragione della sproporzione tra il valore del bene medesimo e quello del mantenimento in favore della figlia, senza indicare i parametri di quantificazione dell'obbligazione del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nessuno dei motivi di ricorso proposti è fondato e idoneo a provocare l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, giova evidenziare che non è condivisibile il ragionamento del ricorrente secondo cui l'ordinanza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto l'inefficacia dell'atto con il quale il Venettoni aveva trasferito la nuda proprietà dell'immobile in favore della figlia, in quanto, a suo avviso, già nel corpo dell'ordinanza del 31/07/2020, il Tribunale del riesame di Roma, annullando per carenza di motivazione l'ordinanza del giudice di prime cure, indirettamente aveva rigettato la pretesa di parte civile di non opponibilità nei suoi confronti del trasferimento e aveva riconosciuto valore giuridico al titolo di nuda proprietà.

Invero con l'ordinanza del 31/07/2020 il Tribunale del riesame si era limitato ad annullare il sequestro conservativo dei beni del Venettoni per insussistenza dei presupposti di cui all'art.316 cod. proc. pen. e, dunque, per ragioni legate all'assenza di verifica dell'esperibilità del sequestro conservativo. Dunque, solo con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 316 cod. proc. pen. necessari per l'esperibilità del sequestro conservativo. Da ciò l'infondatezza della dedotta violazione del divieto del ne bis in idem.

Invero, la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne solo le questioni esplicitamente o implicitamente trattate, sicchè quella derivante da "giudicato cautelare", che opera allo stato degli atti, è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari sulla situazione di riferimento in assenza di una modifica della medesima, con la conseguenza che essa può essere superata solo là dove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, Masone, Rv. 265555;

Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724). Il principio del "ne bis in idem" è ostativo alla reiterazione della misura cautelare reale solo quando il giudice sia chiamato a riesaminare nel merito quegli stessi elementi che già siano stati ritenuti insussistenti o insufficienti e non anche quando tali elementi non siano stati valutati nel merito dal giudice del riesame. Sicchè non sussiste alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento fondato sugli stessi presupposti del precedente, quando la rinnovazione del provvedimento cautelare consegua ad un annullamento per vizi processuali o di motivazione (Sez. 2, n. 51199 del 01/10/2019, Amoruso, Rv. 278228)).

Nel caso di specie, dunque, non ricorre alcuna violazione del principio che regola la preclusione endoprocessuale, dal momento che sul bene non gravava alcun vincolo reale e che il nuovo provvedimento, confermato dall'ordinanza oggi impugnata, tendeva ad ottenere un sequestro che in precedenza era stato annullato per vizio di motivazione.

3. Anche il secondo ed il terzo motivo non sono fondati e idonei a provocare l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Premesso che non è consentito al giudice di legittimità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, a meno che non si ravvisi una assoluta incompatibilità con altri atti del processo, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione, al giudice di legittimità non è neanche consentito di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti dal giudicante a fondamento della sua decisione, atteso che tale valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione -come nel caso di specie- di una diversa lettura dei fatti di causa e di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze in atti.

Le ragioni in concreto addotte a fondamento del secondo e del terzo motivo di ricorso attengono esclusivamente al vizio della motivazione, sicchè è meramente formale e priva di qualsiasi contenuto la prospettata censura di violazione o erronea applicazione di legge. Invero il ricorrente non condivide la motivazione con la quale il Tribunale del riesame: -ha ritenuto adeguatamente stimata l'entità del credito vantato dalla parte civile in relazione alle lesioni patite e la ridotta capacità lavorativa della medesima, quali desumibili dalla conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte privata, in linea con quelle rappresentate dal consulente di parte pubblica; -ha stimato insufficiente a soddisfare le ragioni risarcitorie il reddito da lavoro del Venettoni, pari ad euro 1.400,00 mensili, valutando altresì la mancata indicazione di ulteriori fonti di reddito;-ha ritenuto non opponibile alla parte civile l'atto notarile con il quale il Venettoni ha trasferito l'unità immobiliare in favore della figlia, ravvisandone la natura di atto di liberalità in ragione sia della sproporzione tra il valore del bene, pari ad euro 62.000,00, e l'ammontare dell'obbligo di mantenimento se rapportato alle condizioni reddituali del ricorrente, sia del susseguirsi temporale degli eventi (l'atto di trasferimento si pone in epoca successiva alla data di consumazione del reato), sia, infine, della riserva di usufrutto dell'immobile in favore del Venettoni stesso.

Si tratta di censure che non sono inquadrabili nel vizio di violazione di legge, per il quale è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., atteso che nel concetto di violazione di legge, quale si desume dagli artt. 111 Cost. e 606 lett.

b) e c) c.p.p. non possono ricomprendersi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, che sono separatamente previste ex art. 606 lett.

e) come motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge, di cui alla lett.

b) della norma citata, o dalla inosservanza di norme processuali di cui alla lett.

c) dell'art. 606 cod. proc. pen..

4. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso risultando infondati tutti e tre i motivi.

5. Al rigetto consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent