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Sentenza — n. 34512/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34512/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34512/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIODARELLI MATTEO nato a REVERE il 26/08/1966 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna rigettava la richiesta avanzata nell'interesse Chiodarelli marr-bex art. 629, c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza emessa in data 9.10.2019, divenuta irrevocabile il 22.2.2020, con cui il tribunale di Ferrara aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia il suddetto Chiodarelli, in relazione al reato di cui all'art. 494, c.p.

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Sentenza — n. 34512/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Principi, quelli ora richiamati, ribaditi da altro recente e condivisibile arresto, secondo cui in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (cfr.

Parole chiave

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diritti della difesa procedimento in contumacia diritti del detenuto procedimento dilatorio aiuto all'evasione di detenuti difficoltà linguistiche
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIODARELLI MATTEO nato a REVERE il 26/08/1966 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna rigettava la richiesta avanzata nell'interesse Chiodarelli marr-bex art. 629, c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza emessa in data 9.10.2019, divenuta irrevocabile il 22.2.2020, con cui il tribunale di Ferrara aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia il suddetto Chiodarelli, in relazione al reato di cui all'art. 494, c.p.

2. Avverso il provvedimento de quo, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Chiodarelli, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al disposto dell'art. 629 bis, c.p.p., sussistendo non solo un'incolpevole mancanza di conoscenza del processo e del procedimento da parte dell'imputato, il cui difensore di fiducia, alla prima udienza dibattimentale innanzi al giudice di primo grado, aveva rinunciato al mandato difensivo, senza alcuna comunicazione al prevenuto, ma anche un legittimo impedimento a comparire del reo, posto che, pur trovandosi in stato di detenzione (domiciliare prima, carceraria poi) già dal febbraio del 2019 e poi per tutta la durata del procedimento, sussisteva a carico del tribunale l'obbligo, sanzionato a pena di nullità assoluta, di disporre la traduzione dell'imputato.

2. Con requisitoria depositata il 22.3.2021 il rappresentante dell'ufficio del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché sorretto da motivi manifestamente infondati, oltre che generici.

4. Ed invero, come è stato affermato in un recente e condivisibile arresto di questa Sezione, l'art. 629-bis (già 625-ter), c.p.p., noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare (cfr. Cass., Sez. 5„ n. 31201 del 15/09/2020, Rv. 280137). tr) In questa prospettiva, costante è l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter, c.p.p., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, anche solo procedimentale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza.

Proprio in applicazione di tale insegnamento, in relazione a una fattispecie assimilabile a quella in esame, la Suprema Corte ha escluso che sussistesse un'ignoranza incolpevole che giustificasse la invocata rescissione, nell'ipotesi in cui, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, l'imputata, arrestata in flagranza, non aveva provveduto, come il Chiodarelli, alla nomina di un diverso difensore, né al mutamento del luogo di elezione del domicilio (cfr. Cass., Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Rv. 269554).

Principi, quelli ora richiamati, ribaditi da altro recente e condivisibile arresto, secondo cui in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (cfr.

Cass., Sez. 2, n. 39158 del 10/09/2019, Rv. 277100). Tanto premesso nessuna ignoranza incolpevole del processo può essere legittimamente ravvisata in capo al ricorrente, posto che, come ammesso dal Chiodarelli, quest'ultimo aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, il quale aveva rinunciato al mandato in sede di prima udienza dibattimentale, sicché non può assolutamente sostenersi che l'imputato non fosse a conoscenza della pendenza del processo a suo carico, come evidenziato dalla corte territoriale, che ha fatto buon governo dei principi in precedenza sinteticamente richiamati.

In questa prospettiva la mancata traduzione dell'imputato da parte del tribunale, invocata in termini del tutto generici dal ricorrente - come generica, in fondo, appare anche la censura sulla incolpevole conoscenza del processo, articolata dal Chiodarelli senza confrontarsi realmente con i principi di diritto su cui la corte territoriale ha fondato la sua decisione - non incide sulla conoscenza del processo da parte dell'imputato, già garantita dalla intervenuta elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna del Chiodarelli, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità del ricorso non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore de