Sentenza — n. 34511/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto del 7 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in relazione ai reati di cui agli artt. 110 - 479 - 476, comma secondo, 61 n. 2 cod. pen. e 81 - 110 e 640 bis cod. pen. ha disposto il sequestro preventivo di dieci parchi fotovoltaici, siti in territorio di Gravina in Puglia - quattro in Contrada San Felice, quattro in Contrada San Domenico e due presso Masseria San Canio - e il sequestro, ai fini della confisca, in forma diretta e/o per equivalente, della somma complessiva di € 39.730.230,68, quale profitto del reato di cui all'art. 640 bis cod.pen.. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 bis cod.pen; Sentenza — n. 34511/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959). Nel caso in esame, le asseverazioni oggetto delle imputazioni provvisorie non presentano i connotati dell'atto facente fede fino a querela di falso, in quanto i contenuti da esse documentati non riguardavano quanto fatto dal pubblico ufficiale e dallo stesso rilevato ovvero avvenuto in sua presenza, il che esclude la configurabilità della fattispecie aggravatrice di cui all'art. 476, secondo comma, cod. peri.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInei confronti di: WILLIAM srl, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Luigi Birritteri, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della WILLIAM srl, in persona del legale rappresentante pro - tempore, avvocato Del Vecchio, in sostituzione dell'avvocato Alessandro Dello Russo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 7 agosto 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in relazione ai reati di cui agli artt. 110 - 479 - 476, comma secondo, 61 n. 2 cod. pen. e 81 - 110 e 640 bis cod. pen. ha disposto il sequestro preventivo di dieci parchi fotovoltaici, siti in territorio di Gravina in Puglia - quattro in Contrada San Felice, quattro in Contrada San Domenico e due presso Masseria San Canio - e il sequestro, ai fini della confisca, in forma diretta e/o per equivalente, della somma complessiva di € 39.730.230,68, quale profitto del reato di cui all'art. 640 bis cod.pen.. 1.1.
Per quanto di interesse in ordine al ricorso in esame, va detto che, secondo l'ipotesi accusatoria relativa al delitto di falso ideologico (capo 1), progettisti e funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gravina in Puglia hanno attestato, contrariamente al vero: - nella nota n. 35786 del 17.12.2008 l'avvenuta decorrenza del termine per il perfezionamento delle DIA n. 19962, intestata alla società I Girasoli, e n. 19946, intestata alla società Gravina Power, presentate in data 9.7.2008; - nelle note nnrr. 20391, 20392, 20393 del 29.6.2011 che "la DIA costituisce titolo idoneo alla realizzazione degli impianti fotovoltaici". 1.2.
L'imputazione per il reato di truffa ex art. 640 bis cod. pen. (capo 2) è stata ascritta a tutti gli indagati per avere, in concorso tra loro, posto in essere artifici e raggiri consistiti nel predisporre falsa documentazione (elaborati progettuali, attestazioni, asseverazioni) e realizzare un insediamento industriale per la produzione di energia da fonte rinnovabile, simulandone il frazionamento in 10 parchi fotovoltaici ciascuno di potenza inferiore alla soglia di 1 mW in guisa da accedere, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, alla procedura semplificata della DIA., in luogo della prescritta Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art. 12 comma 5 D.Igs. 387/2003", così inducendo in errore il Gestore dei Servizi Energetici in ordine alla sussistenza dei requisiti (asseritamente assenti per difetto del titolo abilitativo richiesto in relazione alle reali dimensioni degli impianti) ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale del 19.02.2007 (c.d.
Secondo Conto Energia), con ingiusto profitto corrispondente ai contributi erogati dal G.S.E., per un ammontare complessivo stimato in €. 39.730.230,68 fino alla data del 29.10.18, con pari danno per l'ente pubblico erogatore. 1.3. A una serie di enti, tra cui la società WILLIAM srl, è stata ascritta la seguente imputazione (capo 3): "in relazione all'illecito amministrativo di cui agli artt. 6, primo comma, con riferimento all'art. 5, primo comma lett. a), 24 d.lgs. 231/01 dipendente dal delitto di cui agli artt. 81, 110 e 640 bis c.p., poiché i fatti di cui al precedente capo 2) venivano commessi nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche di appartenenza, in totale assenza o comunque in mancanza di efficace attuazione di modelli di organizzazione, dai soggetti preposti, anche di fatto, alla rappresentanza, amministrazione o direzione di esse; soggetti i quali, agendo in concorso tra loro o con condotte tra loro indipendenti e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, realizzavano e avviavano all'esercizio n. 10 impianti fotovoltaici, inducendo in errore, circa la sussistenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, la società a capitale interamente pubblico denominata "Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.", che liquidava gli incentivi previsti dal c.d. secondo conto energia in favore delle sottonotate persone giuridiche titolari degli impianti, per un ammontare complessivo di € 39.730.230,68 (dettagliato nella tabella che segue e aggiornato alla data del 29 ottobre 2018)" 1.4.
Nell'ordinanza qui in esame l'ipotesi accusatoria è stata riassunta nei seguenti termini. « In agro di Gravina in Puglia (BA) - e più specificamente nelle contrade "San Felice", "San Domenico" e "Masseria San Canio" - sono stati realizzati dieci parchi fotovoltaici, tra loro variamente integrati, sì da costituire un unico, imponente insediamento industriale. Le unità produttive sarebbero state suddivise fittiziamente in più micro-impianti contigui, ciascuno di potenza di poco inferiore ad un megawatt, allo scopo di eludere il complesso iter previsto per il rilascio dell'Autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12, co.
V, D. Igs n. 387/2003, e di avvalersi, invece, di più agevoli DIA. - denuncia di inizio attività - (titoli abilitativi semplificati), previste dalla normativa regionale all'epoca vigente limitatamente agli impianti di potenza nominale inferiore alla soglia di 1 mW. Al riguardo, la P.G. operante aveva raffrontato i tempi medi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 D. Lgs n. 387/2003, pari a circa tre anni (ciò sulla base di due AUR richieste per altrettanti impianti), con quelli correlati alla presentazione della D.I.A., pari all'epoca a trenta giorni per il perfezionamento del titolo abilitativo.
Si sostiene, altresì, che l'illecito frazionamento sarebbe stato finalizzato anche alla massimizzazione del contributo pubblico ottenibile, rivestente importo variabile ed inversamente proporzionale rispetto alla dimensione degli impianti produttivi. In particolare, la semplificazione era funzionale alla velocizzazione delle procedure al fine di rispettare i termini entro cui, secondo la normativa di settore, gli impianti di produzione di energie rinnovabili avrebbero dovuto essere realizzati per poter beneficiare del contributo incentivante (1.6.2011, per rientrare nel "secondo conto energia" che prevedeva contributi di importo maggiore rispetto ai successivi di importo progressivamente decrescente).
Gli impianti, estesi nelle tre località in precedenza menzionate, farebbero capo a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico-economico: • il primo riconducibile ad un gruppo imprenditoriale con sede in Bergamo, mettente capo agli indagati SIRONI Claudio (ndr. amministratore della WILLIAM s.r.l.) e ZONCA Stefano, denominato "Telmo", con varie articolazioni al proprio interno, parzialmente trasferito nel corso delle indagini alla società di diritto inglese "EOS Energy Investment Management Ltd" tramite la controllata "Efesto Holding 4 s.p.a.", riconducibile all'indagato IAVARONE Mario;
• il secondo riconducibile al gruppo "Ghella", con sede legale in Roma, azienda leader nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture>> (pag. 15 della ordinanza impugnata).
2. Con ordinanza del 22 ottobre 2020 il Tribunale di Bari ha accolto l'istanza di riesame ex art.324 cod. proc. pen. nell'interesse della WILLIAM srl avverso il suindicato decreto di sequestro.2.1. In tale ordinanza si è affermato che "è certo che non ci si trova al cospetto di un unico imponente insediamento industriale costituito da dieci impianti fotovoltaici" (pag. 32). A tale conclusione il Tribunale è giunto avendo accertato le seguenti circostanze di fatto: i dieci campi fotovoltaici "si collocano su tre distinte aree geografiche e urbanistiche del Comune di Gravina rispettivamente denominate:
Contrada San Felice, Contrada San Canio e Contrada San Domenica"; si tratta "di aree che risultano, già da un esame delle planimetrie catastali, dalle immagini prese dal satellite e persino dai rilievi plano-altimetrici, nettamente separate fra loro" in quanto "la distanza minima frapposta tra gli impianti realizzati in Contrada San Canio e quelli realizzati in Contrada San Domenico è pari a circa km 1,3; la distanza minima tra gli impianti realizzati in Contrada San Domenico e quelli realizzati in Contrada San Felice è pari a circa km 6,8. A separare detti due gruppi, oltre ad una miriade di mappali coltivati, vi sono persino: una valle lungo cui corrono la SS 96, la SP 203, le rotaie della ferrovia, e un corso d'acqua"; "la distanza tra gli impianti realizzati in Contrada San Canio e quelli realizzati in Contrada San Felice è addirittura maggiore di quella tra i primi due gruppi"; "nell'ambito della sola Contrada San Domenica: tra Gravina Energy e Gravina Sun e Gravina Fotovoltaico si frappongono: la Strada Contrada San Domenico, un vigneto, campi coltivati e la Cantina Murgia; tra Gravina Fotovoltaico e Gravina Sun vi sono: una strada, e poco meno di dieci piccoli mappali coltivati, frutto di vecchissime parcellizzazioni"; "sul piano dell'evoluzione cronologica e della titolarità dei campi, si rileva poi che il gruppo dei quattro impianti in Contrada San Felice a partire dal 2007 è stato progettato e realizzato dalla William srl, controllata dal Gruppo Telma, che ne è attualmente anche il proprietario.
In Contrada San Domenico sono stati realizzati quattro impianti, non contigui né vicini, due dei quali progettati e muniti di titolo concessorio dal Gruppo Maino per poi essere acquistati e realizzati dal Gruppo Espe. Gli altri due sono stati invece progettati e muniti di titolo concessorio dal Gruppo Eosolar, per poi essere acquistati e realizzati dal Gruppo Espe che, nel luglio 2010, ha ceduto i quattro impianti alla Roy, controllata del Gruppo Telma. Quest'ultimo ne ha mantenuto la titolarità sino al 2017, allorquando la società è stata ceduta al fondo d'investimento Efesto Energy"; "gli ultimi due parchi realizzati in contrada San Canio sono stati progettati e muniti di titolo concessorio dal Gruppo Maino, per poi essere realizzati dal Gruppo Espe che li ha poi ceduti al Gruppo Ghella, che ne è attualmente anche proprietario"; "nessun legame societario è stato evidenziato tra i Gruppi Telma, Espe, Eosolar, Maino e Ghella, apparendo gli stessi accomunati solo dall'essere poli imprenditoriali che operano nel mercato delle energie rinnovabili"; in particolare "l'assenza di significativi contatti tra gli indagati è confermata dall'esito negativo dell'attività captativa azionata proprio per far emergere il "quadro d'insieme dei soggetti ancora legati da uno stretto vincolo economico e personale [...] decifrare la natura del rapporto intercorrente tra i vari responsabili, così da poter stabilire l'effettivo ruolo e l'apporto di ciascuno in relazione ai reati per cui si procede", avendo la G.d.F. richiesta la cessazione anticipata delle operazioni del 27.11.2017, in quanto "dall'ascolto delle conversazioni intercettate è emerso che dalle utenze sopra menzionate non sono intercorse conversazioni di rilevanza penale nei confronti dei soggetti indagati"; "i dieci parchi fotovoltaici sono stati poi realizzati su terreni di proprietà di soggetti diversi: in particolare, Mariolina Loschiavo è proprietaria dei terreni su cui sono stati realizzati i due campi in Contrada San Canio;
Salvatore Pace di quelli realizzati in Contrada San Felice; mentre Chiara Dambrosio, Grazia Nacucchi e Vincenzo, Nicola e Maria Maddalena Ventricelli sono i proprietari delle distinte particelle su cui insistono i campi fotovoltaici in Contrada San Domenico" (pagg. 33-35 della ordinanza impugnata). 2.2. Sulla scorta di tali presupposti di fatto il Tribunale ha quindi concluso che "i dieci parchi fotovoltaici oggetto di indagine non sono contigui né vicini e non sono frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale, in qualsiasi modo riconducibile a un unitario centro di interessi giuridico-economico", trattandosi di impianti "progettati e realizzati in tempi diversi e che, peraltro, anche da un punto di vista tecnico e funzionale appaiono del tutto autonomi l'uno dall'altro" (pag. 35).
Di conseguenza, ha ritenuto i titoli abilitativi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione perfettamente regolari e le opere realizzate conformi alla normativa urbanistica vigente ratione temporis, avendo anche motivatamente escluso la possibilità di configurare separate ed autonome condotte decettive in relazione ai singoli impianti fotovoltaici ubicati in ciascuna delle tre Contrade indicate nel capo di imputazione. Ha inoltre escluso, in ogni caso, la falsità degli atti incriminati, posto che la loro "ipotizzata falsità non riguarda gli 'elementi di fatto', quali, ad esempio, l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaici, la loro ampiezza, la loro potenza o altre caratteristiche tecniche", bensì "l'idoneità della DIA quale titolo autorizzativo" e, quindi, "una valutazione", insuscettibile di falsità ideologica, "in ordine ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio che il pubblico ufficiale (ing.
Angela Varvara) riteneva sufficiente nel caso di specie e cioè la DIA" (pag. 31). 2.3. Il Tribunale ha escluso anche il reato di truffa, perché il GSE non aveva il potere di sindacare la legittimità dei titoli abilitativi urbanistici e non poteva pertanto essere stato tratto in inganno dalle DIA oggetto di imputazione. Sotto il profilo dello scopo decettivo, posto a fondamento della contestazione cautelare, il Tribunale ha invece "osservato che il D.M. del 19 febbraio 2007 (c.d. Secondo Conto Energia) che disciplina le modalità e l'entità dell'incentivo riconosciuto agli impianti oggetto del presente procedimento quantifica un'unica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a 20 kW, sicché anche ove la richiesta di incentivi fosse stata presentata per un unico impianto da 10 MW invece che per dieci di potenza di poco inferiore ad 1 MW, l'importo degli incentivi non sarebbe mutato" (pag. 44).Del pari insussistente è stata ritenuta la finalità di abbreviare i tempi di definizione del procedimento amministrativo, posto che "nel settembre 2007 vi sarebbe stato ampio margine di tempo per iniziare e concludere detta procedura entro il termine utile per connettere tutti gli impianti, ossia il 31.12.2010", e che la possibilità secondo cui "la procedura della autorizzazione regionale avrebbe potuto presentare maggiori ostacoli è rimasta a livello del tutto ipotetico, posto che nessuna specifica anomalia foriera di un possibile diniego della detta autorizzazione è stata segnalata con riferimento alle opere in questione" (pag. 45).
3. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica della Procura presso il Tribunale di Bari, articolandolo in due motivi e chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale del riesame ritenendola viziata da violazione di legge nella parte in cui ha escluso la sussistenza del fumus sia del reato di falso che di quello di truffa. 3.1. Quanto al reato di falso si censura il provvedimento impugnato ritenendo che la falsa attestazione compiuta dai funzionari pubblici negli atti oggetto dell'imputazione provvisoria, lungi dall'essere frutto di una «interpretazione» dei presupposti giuridici dei provvedimenti abilitativi cui gli stessi si riferivano, si configura invece come un'attestazione falsa in quanto fondata sulla rappresentazione di una situazione di fatto non corrispondente al vero.
Il fatto non corrispondente al vero sarebbe costituito dalla circostanza simulata secondo cui i singoli campi fotovoltaici oggetto di DIA fossero delle entità produttive tra loro autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di 1 MW, ciascuna appartenente a distinti proprietari e/o gestori, con autonomi punti di connessione alla rete elettrica nazionale, su terreni non oggetto di lottizzazione nel biennio precedente. Di conseguenza, i pubblici ufficiali avrebbero, in concorso con i privati proponenti, "artificiosamente alterato" importanti "elementi di fatto" quali "la reale potenza produttiva, la riconducibilità ad uno (o anche a due) comuni centri di interesse economico (suddivisi in due distinti nuclei facenti capo al gruppo Telmo di Bergamo e al gruppo Ghella di Roma), l'autonomia strutturale ed elettrica degli impianti". 3.2.
Con riguardo al reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., il Pubblico Ministero ricorrente deduce che merita decisa censura la ritenuta (non) configurabilità della condotta decettiva tenuta dagli indagati, desunta dalla circostanza che il titolo edilizio presentato (DIA piuttosto che autorizzazione unica regionale) non fosse elemento idoneo ad indurre in inganno il GSE, atteso che quest'ultimo non aveva il potere di sindacarne la legittimità, laddove, di contro, l'incongruenza tra titolo abilitativo conseguito e potenza dell'impianto realizzato, nell'ambito dei parametri dimensionali che secondo la normativa vigente determinavano la necessità della d.i.a. o, in alternativa, dell'autorizzazione unica regionale, rientra pacificamente tra i requisiti oggetto di istruttoria da parte del Gestore.In proposito viene richiamato l'art. 11 del DM 19.2.2007, a mente del quale "il soggetto attuatore (per l'appunto il G.S.E.) definisce e attua le modalità per il controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti". 3.3.
Il secondo profilo di censura relativo al reato di truffa attiene alle finalità della condotta, in quanto, per i Pubblico Ministero ricorrente, "la trasmissione delle D.I.A., quale titolo inidoneo alla realizzazione di parchi fotovoltaici di potenza ben superiore a un MW, è servita a ottenere in tempi rapidi gli incentivi erogati dal GSE". In effetti, gli indagati non intendevano ottenere incentivi più consistenti rispetto a quelli erogabili in favore di impianti di potenza superiore a 1 MW, poiché è emerso nel corso delle indagini che il secondo conto energia di cui al D.M. 19.2.2007 prevedeva una remunerazione proporzionale e non prevedeva alcuna distinzione tariffaria in ragione dell'entità dell'impianto".
Essi, tuttavia, dovevano rientrare nel Secondo Conto Energia per "evitare semplicemente che terminassero gli incentivi ivi previsti", poiché "il secondo conto energia prevedeva un plafond massimo di incentivi erogabili e, raggiunti i 1200 MW, gli incentivi sarebbero finiti".
4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Luigi Birritteri, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. « Con riguardo alla prima doglianza, il ricorrente assume che il falso in parola tocca una situazione di fatto e non già una valutazione tecnica. Alla stregua della contestazione di reato, allo stato, il falso consiste nel simulare che i singoli impianti siano autonomi e distinti. In realtà il tribunale del riesame ha scrutinato molto approfonditamente numerose circostanze a partire dalle quali risulta difficile ipotizzare che i 10 impianti siano stati progettati e realizzati dalla stessa mano e facciano capo ad una unitaria entità economica.
Alla stregua di questa circostanza di fatto, che il ricorrente non contesta, la censura si muove su un piano astratto e del tutto generico. Con riguardo alla seconda doglianza, va ricordato che il provvedimento impugnato esclude il fumus della truffa in ragione di una serie di circostanze e di considerazioni. Di tutto ciò il ricorrente non tiene conto e si limita a rappresentare l'opinione secondo la quale l'autorità pubblica specificamente competente in realtà avrebbe il potere di sindacare e potrebbe quindi essere tratta in inganno. Come per il primo motivo, anche qui va osservato che l'argomento, semmai fondato, non scalza alcuna ragione esposta dal giudice di merito per escludere il fumus della truffa.
Non si incarica il ricorrente di trattare il tema di un vasto concorso di indagati che è riferito alla realizzazione di molteplici impianti difficilmente collegabili al punto da costituire una unità produttiva».
5. È pervenuta memoria a firma del difensore della WILLIAM srl, avvocato Alessandro Dello Russo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, «investendo parti della decisione che, ove pure cassate, non ne intaccherebbero in alcun modo il nucleo fondamentale, costituito dal riconoscimento della regolarità dei campi fotovoltaici oggetto di contestazione e quindi dalla esclusione della condotta decettiva contestata agli indagati, quale che ne fosse lo scopo (non più il conseguimento dell'incentivo, come da imputazione, bensì l'accelerazione delle procedure, secondo il ricorso)»,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare vanno fatte delle precisazioni in diritto sulla questione della configurabilità del falso ideologico in documento pubblico. Invero, sul punto il Tribunale del riesame erroneamente ha richiamato la pronunzia di questa Corte Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018 (Daversa, Rv. 272457), secondo la quale «la falsità ideologica del documento pubblico non è configurabile con riferimento al contenuto valutativo del documento relativo a un giudizio di conformità alla pertinente normativa / formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa», mentre «un enunciato valutativo fondato su un giudizio di conformità legale può integrare la fattispecie del falso ideologico purché sia correlato ad elementi di fatto».
Nel caso esaminato dalla citata sentenza Daversa, la configurabilità del falso ideologico fu esclusa perché a venire in rilievo era sì l'attestazione della conformità alla normativa dell'intervento oggetto del provvedimento abilitativo, ma un'attestazione correlata — non già ad una situazione di fatto descritta (falsamente) come conforme alla normativa di settore, bensì alla sola «legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti», ossia alla valutazione degli agenti circa una determinata interpretazione dei presupposti giuridici del provvedimento; valutazione, questa, che non presupponeva «alcuna falsa attestazione dell'esistenza di "elementi di fatto" integranti il presupposto dell'atto». 1.2.
Invece, nel caso in esame viene in rilievo proprio una valutazione fondata su un giudizio di conformità legale ma correlato ad elementi di fatto, ossia quegli elementi di fatto idonei ad attribuire o meno ai vari interventi realizzativi, oggetto delle singole dichiarazioni di inizio attività, carattere unitario (o, meglio, riconducibile a due unitari interventi), secondo la tesi accusatoria. L'immutatio veri delineata dall'imputazione provvisoria sub 1), dunque, non attiene a una mera questione giuridica (quale, come nel caso esaminato dalla citata sentenza Daversa, la legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti), ma la qualificazione giuridica dei vari impianti fotovoltaici basata su elementi di fatto espressivi del carattere unitario (nel senso chiarito di riconducibilità a due unitari centri di interesse giuridico-economici).
2. Sempre con riferimento all'imputazione provvisoria sub 1), il pubblico ministero ricorrente lamenta l'erronea mancata qualificazione dei documenti pubblici in questione (anche) come connotati in termini di fidefacenza. In relazione a tale profilo il ricorso è manifestamente infondato.Invero, la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta a quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che - in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede - presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione (Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, Targhetti, Rv. 250832): pertanto, non basta a rendere l'atto facente fede "fino a querela di falso" la circostanza che esso provenga da pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice, ma occorre anche che esso abbia un suo particolare contenuto concernente l'opera propria del pubblico ufficiale, ovverossia quanto da lui attestato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 4568 del 24/03/1972, Garbo); ne consegue che sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della Pubblica Amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263265; conf.
Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959). Nel caso in esame, le asseverazioni oggetto delle imputazioni provvisorie non presentano i connotati dell'atto facente fede fino a querela di falso, in quanto i contenuti da esse documentati non riguardavano quanto fatto dal pubblico ufficiale e dallo stesso rilevato ovvero avvenuto in sua presenza, il che esclude la configurabilità della fattispecie aggravatrice di cui all'art. 476, secondo comma, cod. peri.
3. Passando all'esame delle altre censure proposte con il ricorso, va rilevato che, come si desume dalla esposizione in fatto, sopra riportata, il provvedimento del Tribunale è sorretto da due diverse argomentazioni: a) è da escludere che sia stato realizzato un unico, immenso parco fotovoltaico in violazione della normativa contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Questo perché i dieci parchi menzionati in imputazione insistono su tre diverse aree geografiche e urbanistiche del comune di Gravina di Puglia, nettamente separate tra loro, e perché anche tra i parchi della stessa area vi sono elementi di discontinuità.
Inoltre, perché i dieci parchi in questione sono stati realizzati su terreni appartenenti a proprietari diversi e da società diverse (Gruppi Telmo, Espe, Eosolar, Maino e Ghella), accomunate dal solo fatto di operare nel settore delle energie rinnovabili. Infine, perché anche da un punto di vista tecnico e funzionale i parchi sono del tutto autonomi. Tanto è stato accertato attraverso una consulenza di parte, che ha evidenziato la totale autonomia e indipendenza funzionale di ogni impianto, rimarcando che ognuno è dotato di una propria cabina di consegna localizzata su una distinta particella catastale ed è caratterizzato da punti di connessione alla rete differenti, identificati da propri codici POD; che, per ognuno degli impianti è stato sottoscritto uno specifico regolamento di esercizio e che anche per l'ENEL ogni pratica è contraddistinta da un diverso numero identificativo, sicché nemmeno in relazione ad ognuno dei tre parchi, riguardati separatamente, può parlarsi di impianto unico, artificiosamente frazionato; b) è assente, nella specie, uno dei presupposti della truffa: la possibilità che potesse trarsi in inganno il G.S.E., il quale, per legge, non è abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati, essendo tale sindacato demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo.
5. Delle due rationes decidendi sopra illustrate il Pubblico Ministero impugnante ha aggredito solo l'ultima, perché, dopo una minuziosa esposizione della normativa applicabile e dopo una lunga digressione sugli elementi della truffa, si è limitato a contestare che il G.S.E. mancasse del potere di valutare la regolarità amministrativa degli impianti, rimarcando che, in presenza di un titolo inidoneo, il Gestore aveva il potere e il dovere di negare l'erogazione dei contributi pubblici. Tale circostanza comporta la declaratoria di inammissibilità, giacché manca di specificità il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448;
Sez. 3, n. 30021 del 14/7/2011, rv 250972). Nella specie, il silenzio del ricorrente sulla ratio decidendi di cui alla suindicata lettera a) fa venir meno in radice sia il falso che la truffa, giacché l'accertamento - non contestato - che non di impianto unico si tratti, ma di dieci impianti aventi potenza nominale in