Ordinanza — n. 34510/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAURO ALFREDO nato NAPOLI il 12/12/1967 ROMANO ANTONIO nato NAPOLI il 02/11/1964 Avverso la SENTENZA del 05/10/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli, previa qualificazione dei fatti di furto in luogo di privata di dimora rubricati sub L) e R) nella corrispondente forma tentata - ha applicato ad Alfredo Mauro e Antonio Romano la pena concordata di anni uno mesi otto di reclusione, operato il calcolo sul reato più grave di cui all'art. 416 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 cod. pen, art. 444 cod.proc.pen, art. 125 cod.proc.pen, art. 112 Cost; Ordinanza — n. 34510/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4 n. 2084 del 07/12/1994, Zanella, Rv 200103) - ritiene che il gìudice sia tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero dare luogo a un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.proc.pen , e a un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo, esigendosi una più incisiva e penetrante motivazione solo nel caso in cui il giudice si orienti per il rigetto della richiesta di patteggiamento, e non quando vi dia adesione, dando implicita dimostrazione che il controllo demandatogli dalla legge ha avuto esito positivo ( Sez. 2 n. 2285 del 23/11/1993, Rv. 196788).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAURO ALFREDO nato NAPOLI il 12/12/1967 ROMANO ANTONIO nato NAPOLI il 02/11/1964 Avverso la SENTENZA del 05/10/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli, previa qualificazione dei fatti di furto in luogo di privata di dimora rubricati sub L) e R) nella corrispondente forma tentata - ha applicato ad Alfredo Mauro e Antonio Romano la pena concordata di anni uno mesi otto di reclusione, operato il calcolo sul reato più grave di cui all'art. 416 cod. pen.
2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore e procuratore speciale, che, con un unico atto, denuncia erronea qualificazione giuridica del fatto, invocando il principio di diritto statuito dalla sentenza delle Sez. Un. n. 5/2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi - che vanno dichiarati inammissibili - devono essere trattati "de plano", ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. - come modificato dalla legge n. 103/2017 - trattandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della predetta novella.
2. L'inammissibilità deriva dalla manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Come premesso, il difensore ricorrente si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto senza, tuttavia, formulare alcuna specifica censura che consenta di interpretare il contenuto la ratio della doglianza.
3. Ciò posto, giova ricordare che la questione del controllo sulla corretta definizione dell' imputazione è stata ripetutamente affrontata da questa Corte di legittimità la quale - sulla premessa che la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. non si sottrae al generale obbligo di motivazione prescritto dall'art. 125 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 1045 del 2402/1993, Rv, 194072), e che, nel caso di sentenza emessa sull'accordo delle parti, tale fondamentale compito è finalizzato a scongiurare il pericolo che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, e cioè in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 444 cod.proc.pen, e dell'art. 112 Cost. (Sez. 6 n. 1282 del 22/10/2002, Rv. 223847;
Sez. 4 n. 2084 del 07/12/1994, Zanella, Rv 200103) - ritiene che il gìudice sia tenuto unicamente alla verifica, in negativo, della presenza delle cause di non punibilità che potrebbero dare luogo a un proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.proc.pen , e a un controllo, in positivo, dei termini dell'accordo, esigendosi una più incisiva e penetrante motivazione solo nel caso in cui il giudice si orienti per il rigetto della richiesta di patteggiamento, e non quando vi dia adesione, dando implicita dimostrazione che il controllo demandatogli dalla legge ha avuto esito positivo ( Sez. 2 n. 2285 del 23/11/1993, Rv. 196788).
Si è anche affermato come la motivazione debba essere specifica quando la proposta delle parti si discosti dalla qualificazione giuridica del fatto originariamente contestata, mentre, quando l'imputazione inizialmente formulata venga recepita come tale, e così ratificata dal giudice, non è necessaria dettagliata motivazione sul punto. (Sez. 4 n. 2084 del 07/12/1994 , Zanella, cit.).4. Con pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di legittimità (Sez .Un. n. 5 del 19/01/2000 P.G: in proc. Neri, Rv. 215825), sulla scia di altre decisioni adottate dal massimo consesso nomofilattico, ( Sez.
U. 25/11/1998, Messina ; e Sez. U. 29/10/1999 Fraccari, con cui si era esclusa la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione, affermandosi, invece, il potere-dovere del giudice di dichiarare la insussistenza emergente ictu °cui/ di eventuali aggravanti contestate), aveva già riconosciuto - prima dell'intervento legislativo che ha interessato l'art. 448 comma 2 cod.proc.pen , con cui si consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto - la impugnabilità della sentenza di patteggiamento contenente un errore di qualificazione giuridica del fatto, limitatamente, però, all'ambito dell'errore manifesto, ovvero di quell'errore che emerge ictu ()culi dalla sentenza impugnata, in quanto sintomatico di una palese svista del giudice ( come nel caso in cui il giudice abbia recepito l'accordo delle parti relativamente al bilanciamento tra attenuanti e recidiva, pur a fronte di una recidiva non contestata per essere l'imputato incensurato (Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, dep. 2011, Viola, Rv. 249488), o di una valutazione eccentrica rispetto al contenuto della imputazione (Sez. 6 n. 15009/2013;
Sez. 4 n. 10692/2010), espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile solo a mezza di una specifica attività di verifica ( del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7 n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766; Sez. 3 n. 46373 del 26/01/2017, Kanow , Rv. 27\789; Sez. 3 n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; nonchè, Sez. 6 n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).
5. Più recentemente, e con specifico riferimento alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448 comma 2bis cod.proc.pen , l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, si è ritenuto che il legislatore abbia cristallizzato nell'art. 448, comma 2bis cod.proc.pen, il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1 n. 15553 del 20/03/2018, Mangeri, Rv. 272619; Sez. 6 ord. N. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).
6. Alla luce del delineato orizzonte ermeneutico, nel caso in scrutinio, l'impugnazione si risolve in una mera enunciazione del motivo di ricorso, pure formalmente consentito, tuttavia, omettendosi, da parte del ricorrente, il, benchè minimo, richiamo ad aspetti in fatto e a elementi probatori che siano stati travisati dal giudice pervenendo all'erronea qualificazione del fatto dedotta in ricorso. Non emergendo, d'altro canto, con immediatezza, dalla contestazione, il predetto vizio qualificatorio, i ricorsi finiscono per palesare la denuncia di un inammissibile, quanto assolutamente generico, vizio della motivazione.
I dati di fatto emergenti immediatamente dalle imputazioni corrispondono, invece, alla fattispecie contestata, anche con riferimento alle contestate aggravanti, in ordine alle quali v'è espresso enunciato descrittivo nella stessa imputazione, peraltro, in presenza di un accordo che le parti hanno raggiunto, venendo ratificato dal giudice sulla base di un corretto inquadramento giuridico.7. Va, pertanto, dichiarata, ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis, secondo periodo, cod.proc.pen, I' inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 giugno 2021 rIl Consigliere estensore Maria Tersa Belmonte 22(àsì.„2ru Il Presidente Gera f [..)27