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Sentenza — n. 34507/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for limiting cassation review to a single ground when multiple independent grounds exist.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34507/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Public Prosecutor's appeal against a lower court order that annulled a preventive seizure. The prosecutor argued that the lower court erred in finding no fraud or false declaration, but the court noted the prosecutor only contested one of several independent legal grounds used by the lower court. Since the appeal addressed only a single autonomous reason for the decision while ignoring the other valid findings, it lacked the necessary specificity to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal limited to the criticism of a single independent and self-sufficient ground of decision lacks specificity and is inadmissible when other autonomous grounds remain unchallenged.

Parole chiave

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cassation appeal specificity independent grounds of decision inadmissibility of appeal multiple rationes decidendi preventive seizure annulment inchiesta per falsità atti pubblicità ingannevole indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 476 cod. pen
"Tale valutazione - si afferma nell'ordinanza impugnata - può essere in sé giusta o sbagliata, ma non già falsa nei termini previsti dall'art. 476 cod. pen.
art. 640-bis cod. pen
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 640-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2754 del 6.12.2017, Bimonte
Sez. 3, n. 30021 del 14.7.2011, F.
Sez. 3, n. 30021 del 14.7.2011, F., Rv 250972).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza n. 246 del 26 ottobre 2020, resa dal Tribunale di Bari in funzione di Tribunale del Riesame su ricorso di Iavarone Mario, nato a Latronico (Pz) il 18.8.1944 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Mauro; rilevato che il difensore dell'indagato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 1 aprile 2021, n.44; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che, riportandosi alla requisitoria scritta depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato che si è riportato alla memoria ha insistito per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22.10.2020, il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento del ricorso proposto da Mario IAV'ARONE, nato a Latronico (Pz) il 18.8.1944, annullava il decreto di sequestro preventivo (impeditivo nonché ai fini di confisca diretta e/o per equivalente) fino alla concorrenza di C 39.730.230,68 emesso il 7.8.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari e ordinava la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro per l'insussistenza del fumus del reato.

2. La Procura di Bari procede ad indagini preliminari nei confronti di numerosi indagati, tra cui Mario IAVARONE, in relazione alla realizzazione di dieci parchi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore alla soglia di 1 megawatt, effettuata, secondo la prospettazione accusatoria, in modo da occultare, in realtà, la realizzazione di un unico imponente insediamento industriale. Gli impianti, realizzati in tre differenti contrade di Gravina di Puglia - e, più specificatamente, nelle contrade San Felice, San Domenico e Masseria San Caino - farebbero "capo a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico economico: il primo, riconducibile ad un gruppo imprenditoriale con sede a Bergamo, mettente capo agli indagati Claudio Sironi e Stefano Zonca, denominato <Telma>, con varie articolazioni al proprio interno, parzialmente trasferito, nel corso delle indagini, alla società di diritto inglese <EOS Energy Investment Management Ltd> tramite la controllata <Efesto Holding 4 s.p.a> riconducibile, quale legale rappresentante p.t., all'indagato Mario Iavarone; il secondo mettente capo al gruppo <Ghella> con sede legale a Roma.

Secondo la prospettazione accusatoria, il movente di tale condotta sarebbe da ravvisarsi sia nella conseguita semplificazione dell'iter tecnico-amministrativo richiesto, poiché esso è più semplice per le strutture di piccole dimensioni, sia nel fatto che, grazie a tale occultamento, si sarebbe massimizzato il contributo pubblico ottenibile poiché questo è inversamente proporzionale alle dimensioni degli impianti. I reati ipotizzati dal Pubblico ministero, in relazione ai quali è stato richiesto il sequestro per tutti gli indagati, sono quindi due: il falso ideologico, imputato ai tecnici progettisti e agli asseveratori delle DIA, e la truffa aggravata in ragione dell'ingiusto profitto corrispondente ai più cospicui contributi erogati.

Con riferimento all'indagato Iavarone è espressamente esclusa l'imputazione per il delitto di falso.

3. Il Tribunale del riesame, dopo aver rilevato che nel provvedimento del GIP "non è inclusa la posizione del ricorrente" e che "nel capo di imputazione non è descritta in alcun modo la condotta a lui ascritta, evidenzia che per il Gip l'indagato - quale titolare degli impianti ex Roy s.r.l. siti in Contrada San Domenico, subentrato in epoca successiva alla loro realizzazione ed al conseguimento dei titoli abilitativi viziati - avrebbe dolosamente compartecipato "nella consumazione della truffa aggravata correlata all'indebita percezione di elargizioni pubbliche, tuttora corrisposte dalla GSE" e ciò in considerazione del fatto che, a dispetto delle criticità evidenziate dallo studio Grimaldi (a cui la Eos investment s.r.l. si era rivolta per una consulenza prima dell'acquisto) aveva consapevolmente acquisito al proprio patrimonio gli impianti, così aderendo — sempre secondo la ricostruzione del gip — evidentemente in forza di accordi pregressi, al disegno artificioso volto all'erogazione dei contributi pubblici. 3.1.

Tali rilievi non sono stati condivisi dal Tribunale del Riesame che ha annullato la misura disposta dal Giudice per le indagini preliminari non ritenendo configurabile un unico imponente insediamento industriale sulla base essenzialmente delle seguenti considerazioni: - in ordine al delitto di falso, l'affermazione del pubblico ufficiale che la DIA costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non integra l'attestazione di un fatto avvenuto in sua presenza, né documenta alcunché, ma opera una valutazione circa la sussistenza, in punto di diritto, dei requisiti per procedere alla realizzazione dell'opera progettata. "Tale valutazione - si afferma nell'ordinanza impugnata - può essere in sé giusta o sbagliata, ma non già falsa nei termini previsti dall'art. 476 cod. pen.

Nel caso specifico, l'ipotizzata falsità non riguarda elementi di fatto, quali, ad es. l'esatta localizzazione degli impianti, la loro potenza, le loro caratteristiche tecniche, ma la valutazione degli impianti - se unico o molteplice - per cui la valutazione riguarda i presupposti dell'autorizzazione, come tale insuscettibile di falsità"; - in ordine al delitto di truffa, si osserva, che la contestazione di reato sembra indicare inizialmente che la condotta riguardi tutti gli indagati in relazione a tutti gli impianti, ma che tale interpretazione contrasta con la contestazione della continuazione e dell'unicità di un unico disegno criminoso che farebbe ritenere che si tratterebbe di plurime truffe; nel prosieguo della lettura del capo di imputazione le truffe, poi, parrebbero essere tre, una per ogni parco fotovoltaico, e ciò determina evidenti conseguenze in termini di apporto concorsuale.

Parimenti non è dato comprendere, per il Tribunale del riesame, se l'operazione sia riferibile ad un unico centro di interesse o a due atteso che lo stesso GIP fa riferimento a due gruppi. In ogni caso, osserva sempre il Tribunale, non ci si trova al cospetto di un unico impianto poiché, anche avuto riguardo alla relazione della GdF di Bari che distingue i dieci impianti in tre gruppi, i parchi non sono contigui; non sono frutto di un'unica operazione economica; non fanno capo ad un unico centro di interessi; non sono stati progettati e realizzati contemporaneamente; sono autonomi strutturalmente e funzionalmente.

Sottolinea inoltre il collegio che la DIA non è elemento idoneo ad indurre in inganno il Gestore dei Servizi Energetici il quale„ in quanto ente privo del potere di sindacarne la legittimità, può solo verificare la sussistenza del titolo.

4. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Bari propone un unico ricorso comune a tutte le posizioni articolando due motivi. 4.1. Con il primo motivo denunzia la violazione della disciplina del falso ideologico in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame in relazione alle attestazioni di idoneità contenute nella DIA, poiché queste hanno quali presupposti dati di fatto non veri (il fatto che i singoli campi fotovoltaici oggetto di DIA fossero delle entità autonome e distinte e autonome, ciascuna con potenza nominale inferiore a 1 mw, ciascuna appartenente a differenti proprietari o gestori, con autonomi punti di connessione alla rete elettrica) ben può ritenersi il falso ideoiogico trattandosi di una valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di aspetti fattuali falsi. 4.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 640-bis cod. pen. in quanto il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che la DIA non sia elemento idoneo ad indurre in inganno il Gestore dei Servizi Energetici. Per il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non è corretto affermare che il gestore dei servizi energetici ha solo il potere di verificare la sussistenza del titolo e non anche quello di sindacarne la legittimità, in quanto rientra, invece, tra i compiti del GSE quello di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'accesso ai contributi pubblici e, nello specifico, l'incongruenza tra titolo abilitativo conseguito e potenza dell'impianto.

Per il ricorrente, dunque, la condotta del progettista, del costruttore e del gestore dell'impianto, che alleghino documentazione falsa volta a nascondere l'esistenza di un unico impianto, assume portata decettiva idonea ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di truffa. Il vantaggio per l'agente è consistito nell'ottimizzazione dei tempi di conseguimento del titolo abilitativo al fine di realizzare l'impianto prima dell'esaurimento dei contributi pubblici previsti per il tipo di intervento programmato.

5. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

6. Il difensore dell'indagato, avv.to Cimadomo Donatello, insiste per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2. Il provvedimento del Tribunale è sorretto dalle seguenti triplici rationes decidendi:

a) l'asseverazione del funzionario comunale circa l'idoneità delle DIA alla realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nella specie non contiene elementi di falsità, perché è limitata alla valutazione dei presupposti giuridici del provvedimento e non anche dei presupposti di fatto (ampiezza e caratteristiche degli impianti); b) è da escludere che sia stato realizzato un unico, immenso parco fotovoltaico in violazione della normativa contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 sia perché i dieci parchi menzionati in imputazione insistono su tre diverse aree geografiche e urbanistiche del comune di Gravina di Puglia, nettamente separate tra loro, sia perché anche tra i parchi della stessa area vi sono elementi di discontinuità.

I dieci parchi sono stati realizzati da differenti società, accomunate solo dal fatto di operare nel settore delle energie rinnovabili, e su terreni appartenenti a proprietari diversi ed essi, infine, anche da un punto di vista tecnico e funzionale, sono del tutto autonomi. La consulenza di parte, si evidenzia ancora nel provvedimento impugnato, ha messo in luce la totale autonomia e indipendenza funzionale di ogni impianto, rimarcando che: ognuno è dotato di una propria cabina di consegna localizzata su una distinta particella catastale ed è caratterizzato da punti di connessione alla rete differenti„ identificati da propri codici POD; per ognuno degli impianti è stato sottoscritto uno specifico regolamento di esercizio e che anche per l'ENEL ogni pratica è contraddistinta da un diverso numero identificativo, sicché nemmeno in relazione ad ognuno dei tre parchi, riguardati separatamente, può parlarsi di impianto unico, artificiosamente frazionato;

c) non è configurabile, nella specie, uno dei presupposti della truffa e, cioè, la possibilità d i trarre in inganno il G.S.E.; questo, per legge, non è abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati, essendo tale sindacato demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo.

3. Il Pubblico Ministero ricorrente si limita a contestare solo l'ultima delle ragioni poste a fondamento della decisioni impugnata. 3.1. Ed invero, in ordine alla configurabilità del falso che, peraltro, non risulta essere stato contestato all'indagato, non si confronta con l'approfondita motivazione del Tribunale del riesame che ha esaminato e valutato numerose circostanze a partire dalle quali risulta difficile ipotizzare che i dieci impianti siano stati progettati e realizzati dalla stessa mano e facciano capo ad una unitaria entità economica; alla stregua di questa circostanza di fatto, che il ricorrente non contesta, la censura si muove su un piano meramente astratto. 3.2.

In ordine al reato di truffa, dopo una minuziosa esposizione della normativa applicabile e all'esito di una lunga digressione sugli elementi del reato, il ricorrente si limita a contestare che il GSE manchi del potere di valutare la regolarità amministrativa degli impianti ed afferma, al contrario, che, in presenza di un titolo inidoneo, il Gestore ha il potere e il dovere di negare l'erogazione dei contributi pubblici. Orbene, in tale situazione, il ricorso non può che considerarsi inammissibile posto che, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti, manca ai specificità (Sez. 3, n. 2754 del 6.12. 2017, Bimonte, Rv. 272448;

Sez. 3, n. 30021 del 14.7.2011, F., Rv 250972). Nella specie, il silenzio del ricorrente sull'argomento di cui alla precedente lettera b) fa venir meno in radice sia il falso, sia la truffa, giacché l'accertamento - non contestato - che non si tratta di un unico impianto, ma di dieci impianti, aventi ciascuno potenza nominale inferiore a 1MW esclude sia la dedotta illegittimità delle opere e del titolo edilizio, sia i profili di falsità e di truffa contestati.

5. Si ritiene, infine, che la violazione di legge non risulta neppure ravvisabile sotto forma di motivazione mancante o apparente, quali possibili vizi della motivazione integranti, per consolidata giurisprudenza, il predetto vizio, in considerazione dell'ampia e approfondita ricostruzione della complessa vicenda e del quadro normativo di riferimento operata dal Tribunale distrettuale che ha esaminato criticamente le doglian