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Sentenza — n. 34506/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34506/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34506/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 22.10.2020 il Tribunale del riesame di Bari in accoglimento del ricorso proposto da BERNARDINI Paolo, nato a Massa Marittima (Gr) il 5.6.1961, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 7.8.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari e ordinava la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro per l'insussistenza del fumus del reato. La Procura di Bari procede ad indagini preliminari nei confronti di numerosi indagati, tra cui il BERNARDINI, in relazione alla realizzazione di dieci parchi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore alla soglia di 1 megawatt, effettuata in modo da occultare il fatto che in realtà, secondo la prospettazione accusatoria, è stato realizzato un unico imponente insediamento industriale.

Regesto Legislator

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art. 476 cod. pen, art. 640-bis cod. pen; Sentenza — n. 34506/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sottolinea inoltre il collegio che la DIA non è elemento idoneo ad indurre in inganno il Gestore dei Servizi Energetici il quale, in quanto ente privo del potere di sindacarne la legittimità, può solo verificare la sussistenza del titolo.

Parole chiave

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indennità di prima sistemazione indipendenza fittizia azienda agricola terreno industriale inquinamento d'origine agricola violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 476 cod. pen
"Tale valutazione - si afferma nell'ordinanza impugnata - può essere in sé giusta o sbagliata, ma non già falsa nei termini previsti dall'art. 476 cod. pen.
art. 640-bis cod. pen
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 640-bis cod. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza n. 282 del 26 ottobre 2020, resa dal Tribunale di Bari in funzione di Tribunale del Riesame su ricorso di Bernardini Paolo, nato a Massa Marittima (Gr) il 5.6.1961 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato difensore di Bernardini Paolo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22.10.2020 il Tribunale del riesame di Bari in accoglimento del ricorso proposto da BERNARDINI Paolo, nato a Massa Marittima (Gr) il 5.6.1961, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso il 7.8.2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari e ordinava la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro per l'insussistenza del fumus del reato. La Procura di Bari procede ad indagini preliminari nei confronti di numerosi indagati, tra cui il BERNARDINI, in relazione alla realizzazione di dieci parchi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore alla soglia di 1 megawatt, effettuata in modo da occultare il fatto che in realtà, secondo la prospettazione accusatoria, è stato realizzato un unico imponente insediamento industriale.

Gli impianti, estesi in tre differenti contrade di Gravina di Puglia - e, più specificatamente, nelle contrade San Felice, San Domenico e Masseria San Caino -, secondo la prospettazione accusatoria, farebbero "capo a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico economico: il primo, riconducibile ad un gruppo imprenditoriale con sede a Bergamo, mettente capo agli indagati Sironi Claudio e Zonca Stefano, denominato <Telnno>, con varie articolazioni al proprio interno, parzialmente trasferito, nel corso delle indagini, alla società di diritto inglese <EOS Energy Investment Management Ltd> tramite la controllata <Efesto Holding 4 s.p.a> riconducibile, in quanto amministratore unico, ad uno degli indagati, Iavarone Mario; il secondo riconducibile al gruppo <Ghella>.

Secondo la prospettazione accusatoria, il movente di tale condotta sarebbe da ravvisarsi nella conseguita semplificazione dell'iter tecnico-amministrativo richiesto, poiché esso è più semplice per le strutture di piccole dimensioni, e nel fatto che, grazie a tale occultamento, si sarebbe massimizzato il contributo pubblico ottenibile poiché questo è inversamente proporzionale alla dimensione degli impianti. I reati ipotizzati dal Pubblico ministero in relazione ai quali è stato richiesto il sequestro sono quindi due: il falso ideologico, imputato ai tecnici progettisti e agli asseveratori della DIA? la truffa aggravata in ragione dell'ingiusto profitto corrispondente ai più cospicui contributi erogati.

Il Bernardini viene indagato per entrambi quale amministratore unico pro- tempore della Gravina Power s.r.I., che, insieme alle società Gransolarghella s.r.I., Ghella Investments e Partnership s.p.a e I Girasoli s.r.l. (che secondo la prospettazione accusatoria rientrerebbero nel gruppo Ghella), ha realizzato e messo in esercizio gli impianti siti nella contrada Masseria San Canio denominati "Gravina 5" e "Gravina 6".

2. Il Tribunale del Riesame ha annullato la misura disposta dal Giudice per le indagini preliminari non ritenendo configurabile un unico imponente insediamento industriale sulla base essenzialmente delle seguenti considerazioni: - in ordine al delitto di falso, l'affermazione del pubblico ufficiale che la DIA costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non integra l'attestazione di un fatto avvenuto in sua presenza, né documenta alcunché, ma r) opera una valutazione circa la sussistenza, in punto di diritto, dei requisiti per procedere alla realizzazione dell'opera progettata. "Tale valutazione - si afferma nell'ordinanza impugnata - può essere in sé giusta o sbagliata, ma non già falsa nei termini previsti dall'art. 476 cod. pen.

Nel caso specifico, l'ipotizzata falsità non riguarda elementi di fatto, quali, ad es. l'esatta localizzazione degli impianti, la loro potenza, le loro caratteristiche tecniche, ma la valutazione degli impianti - se unico o molteplice - per cui la valutazione riguarda i presupposti dell'autorizzazione, come tale insuscettibile di falsità"; - in ordine al delitto di truffa, si osserva, che la contestazione di reato sembra indicare inizialmente che la condotta riguardi tutti gli indagati in relazione a tutti gli impianti, ma che tale interpretazione contrasta con la contestazione della continuazione e dell'unicità di un unico disegno criminoso che farebbe ritenere che si tratterebbe di plurime truffe; nel prosieguo della lettura del capo di imputazione le truffe, poi, parrebbero essere tre, una per ogni parco fotovoltaico, e ciò determina evidenti conseguenze in termini di apporto concorsuale.

Parimenti non è dato comprendere, per il Tribunale del riesame, se l'operazione sia riferibile ad un unico centro di interesse o a due atteso che lo stesso GIP fa riferimento a due gruppi. In ogni caso, osserva sempre il Tribunale, non ci si trova al cospetto di un unico impianto poiché, anche avuto riguardo alla relazione della GdF di Bari che distingue i dieci impianti in tre gruppi, i parchi non sono contigui; non sono frutto di un'unica operazione economica; non fanno capo ad un unico centro di interessi; non sono stati progettati e realizzati contemporaneamente; sono autonomi strutturalmente e funzionalmente.

Sottolinea inoltre il collegio che la DIA non è elemento idoneo ad indurre in inganno il Gestore dei Servizi Energetici il quale, in quanto ente privo del potere di sindacarne la legittimità, può solo verificare la sussistenza del titolo.

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari propone un unico ricorso comune a tutte le posizioni articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo denunzia la violazione della disciplina del falso ideologico in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, in relazione alle attestazioni di idoneità contenute nella DIA, poiché riguardanti presupposti di fatto non veri (il fatto che i singoli campi fotovoltaici oggetto di DIA fossero delle entità autonome e distinte e autonome, ciascuna con potenza nominale inferiore a 1 mw, ciascuna appartenente a differenti proprietari o gestori, con autonomi punti di connessione alla rete elettrica) ben può ritenersi il falso ideologico trattandosi di una valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di aspetti fattuali falsi. 2.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 640-bis cod. pen. in quanto il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che la DIA non sia elemento idoneo ad indurre in inganno il Gestore dei Servizi Energetici perché ente privo del potere dì sindacarne la legittimità potendo solo verificare la sussistenza del titolo; ad avviso del ricorrente, invece, rientra tra i compiti del GSE quello di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'accesso ai contributi pubblici e, nello specifico, l'incongruenza tra titolo abilitativo conseguito e potenza dell'impianto, per cui la condotta del progettista, del costruttore e del gestore dell'impianto che alleghino documentazione falsa volta a nascondere l'esistenza di un unico impianto, assume portata decettiva idonea ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di truffa.

Il vantaggio per l'agente è da ravvisarsi nell'ottimizzazione dei tempi di conseguimento del titolo abilitativo al fine di realizzare l'impianto prima dell'esaurimento dei contributi pubblici previsti per il tipo di intervento programmato.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. I difensori dell'indagato, avv.ti Maurizio Bazzoli e Massimiliano Lecce, si sono costituiti con memoria depositata il 13.5.2021 chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, che lo stesso venga rigettato. Allegano, i predetti difensori, che quand'anche si volessero ritenere fondate le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente, in ogni caso esse si appalesano del tutto insufficienti per scalfire la fondatezza dell'ordinanza impugnata che non ravvisa il fumus, in primo luogo ed essenzialmente, perché "sicuramente non ci si trova al cospetto di un unico insediamento industriale costituito da dieci impianti fotovoltaici".

Si sottolinea, quindi, che la tesi sostenuta nell'imputazione dell'esistenza di un unico impianto è il presupposto su cui poggia tutta la ricostruzione accusatoria destinata, quindi, a crollare, venendo a mancare il suo fondamento. Tale aspetto essenziale, rilevano i predetti difensori, non risulta essere stato minimamente censurato dal pubblico ministero di talché, fondandosi il provvedimento impugnato su una ragione giustificatrice, idonea da sola a sorreggere la decisione, l'impugnazione delle altre ragioni poste a fondamento del provvedimento e la sua eventuale fondatezza non potrebbe in ogni caso comportare l'annullamento della decisione impugnata.

Da ciò consegue, ad avviso dei predetti, l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 . Il ricorso è inammissibile.

2. Il provvedimento del Tribunale è sorretto dalle seguenti triplici rationes decidendi:

a) l'asseverazione del funzionario c:onnunale circa l'idoneità delle DIA alla realizzazione degli impianti fotovoltaici realizzati nella specie non contiene elementi di falsità, perché è limitata alla valutazione dei presupposti giuridici del provvedimento e non anche dei presupposti di fatto (ampiezza e caratteristiche degli impianti); b) è da escludere che sia stato realizzato un unico, immenso parco fotovoltaico in violazione della normativa contenuta nel d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 sia perché i dieci parchi menzionati in imputazione insistono su tre diverse aree geografiche e urbanistiche del comune di Gravina di Puglia, nettamente separate tra loro, sia perché anche tra i parchi della stessa area sono stati realizzati da differenti società, accomunate solo dal fatto di operare nel settore delle energie rinnovabili, e su terreni appartenenti a proprietari diversi e sia, infine, perché, anche da un punto di vista tecnico e funzionale, i parchi sono del tutto autonomi.

La consulenza di parte, si evidenzia ancora nel provvedimento impugnato, ha messo in luce la totale autonomia e indipendenza funzionale di ogni impianto, rimarcando che: ognuno è dotato di una propria cabina di consegna localizzata su una distinta particella catastale ed è caratterizzato da punti di connessione alla rete differenti, identificati da propri codici POD; per ognuno degli impianti è stato sottoscritto uno specifico regolamento di esercizio e che anche per l'ENEL ogni pratica è contraddistinta da un diverso numero identificativo, sicché nemmeno in relazione ad ognuno dei tre parchi, riguardati separatamente, può parlarsi di impianto unico, artificiosamente frazionato;

c) non è configurabile, nella specie, uno dei presupposti della truffa e, cioè, la possibilità d i trarre in inganno il G.S.E.; questo, per legge, non è abilitato a sindacare la legittimità del titolo edilizio sulla cui base gli impianti vengono realizzati, essendo tale sindacato demandato alle Amministrazioni competenti al rilascio del titolo.

3. Il Pubblico Ministero ricorrente si limita a contestare solo l'ultima delle ragioni poste a fondamento della decisioni impugnata. Ed invero, in ordine alla configurabilità del falso, non si confronta con l'approfondita motivazione del Tribunale del riesame che ha esaminato e valutato numerose circostanze a partire dalle quali risulta difficile ipotizzare che i dieci impianti siano stati progettati e realizzati dalla stessa mano e facciano capo ad una unitaria entità economica; alla stregua di questa circostanza di fatto, che il ricorrente non contesta, la censura si muove su un piano meramente astratto.

In ordine al reato di truffa, dopo una minuziosa esposizione della normativa applicabile e all'esito di una lunga digressione sugli elementi del reato, il ricorrente si limita a contestare che il GSE manchi del potere di valutare la regolarità amministrativa degli impianti ed afferma, ti al contrario, che, in presenza di un titolo inidoneo, il Gestore ha il potere e il dovere di negare l'erogazione dei contributi pubblici. Orbene, in tale situazione, il ricorso non può che considerarsi inammissibile posto che, per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, da cui questo Collegio non intende discostarsi, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti, manca di specificità (Sez. 3, n. 2754 del 6.12. 2017, Bimonte, Rv. 272448;

Sez. 3, n. 30021 del 14.7.2011, F., Rv 250972). Nella specie, il silenzio del ricorrente sull'argomento di cui alla precedente lettera b) fa venir meno in radice sia il falso, sia la truffa, giacché l'accertamento - non contestato - che non si tratta di un unico impianto, ma di dieci impianti, aventi ciascuno potenza nominale inferiore a 1MW esclude sia la dedotta illegittimità delle opere e del titolo edilizio, sia i profili di falsità e di truffa contestati.

5. Si ritiene, infine, che la violazione di legge non risulta neppure ravvisabile sotto forma di motivazione mancante o apparente, quali possibili vizi della motivazione integranti, per consolidata giurisprudenza, il predetto vizio, in considerazione dell'ampia e approfondita ricostruzione della complessa vicenda e del quadro normativo di riferimenti operata dal Tribunale distrettuale che ha esaminato criticamente le doglianze della difesa ed esposto con chiarezza, in relazione ad entrambi i reati contestati, le ragioni dell