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Sentenza — n. 34504/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34504/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34504/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 5 novembre 2020, il Tribunale di Bologna-Sezione impugnazioni cautelari penali ha applicato ad Andrea Salvioli, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., la misura cautelare degli arresti domiciliari così accogliendo l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 13.10.2020 che aveva rigettato la richiesta cautelare non ravvisando gravi indizi di colpevolezza. All'indagato viene addebitato di aver tentato di impossessarsi dei beni contenuti all'interno di due autovetture, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede e con l'ulteriore aggravante di aver forzato il bagagliaio di una delle due autovetture, divelto la maniglia della portiera e rotto lo specchietto anteriore dell'altra. La Corte d'appello ha negato la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non essendo noti i beni presenti nelle autovetture e le ragioni per cui erano stati lasciati all'interno delle stesse.

Regesto Legislator

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art. 275 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 15138 del 24.2.2920, Lino). Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. Occorre poi precisare che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen. non è perfettamente sovrapponibile a quella di "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Parole chiave

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tentato furto reato impossibile altri reati abuso della licenza e delle targhe tentata lesione personale semplice licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod. proc. pen
Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 275 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
Occorre poi precisare che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Salvioli Andrea nato a Bologna il 17/4/1975 avverso l'ordinanza cautelare resa dal Tribunale di Bologna il 5/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n, 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 novembre 2020, il Tribunale di Bologna-Sezione impugnazioni cautelari penali ha applicato ad Andrea Salvioli, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., la misura cautelare degli arresti domiciliari così accogliendo l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 13.10.2020 che aveva rigettato la richiesta cautelare non ravvisando gravi indizi di colpevolezza. All'indagato viene addebitato di aver tentato di impossessarsi dei beni contenuti all'interno di due autovetture, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede e con l'ulteriore aggravante di aver forzato il bagagliaio di una delle due autovetture, divelto la maniglia della portiera e rotto lo specchietto anteriore dell'altra. La Corte d'appello ha negato la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non essendo noti i beni presenti nelle autovetture e le ragioni per cui erano stati lasciati all'interno delle stesse.

2. Il difensore dell'indagato, avv.to Paola Benfenati, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto contrastante con gli esiti dell'interrogatorio dell'indagato, la relazione di p.g. e la denunzia sporta dalla persona offesa. Ritiene il difensore che la condotta dell'indagato non possa ascriversi alla fattispecie di tentativo di furto in quanto le modalità della stessa e gli strumenti adoperati (utilizzo di una tessera plastificata; suo inserimento, al fine di aprire un'autovettura, attraverso la guarnizione del finestrino; uso della forza fisica) inducono piuttosto a ravvisare gli estremi del reato impossibile. 2.2.

Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e la contraddittoria e illogica motivazione in ordine alla necessità di soddisfare le ravvisate esigenze cautelari unicamente con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di valutare la natura episodica dell'accaduto; lo svolgimento di attività lavorativa; le motivazioni sottese alla condotta addebitata dovuta ad una ricaduta estemporanea nel consumo degli stupefacenti, valutazione che, ove effettuata, ben avrebbe potuto portare all'applicazione di una misura cautelare meno limitativa di quella disposta.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, chiede che il ricorso venga rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.2. Con il primo motivo è stata denunciata l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in quanto fondata sull'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Orbene, occorre preliminarmente e brevemente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, secondo cui "in materia di provvedimenti de libertate il giudice di legittimità non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelarli e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame" (Cass., sez. 5, n. 4856 del 12.6.2014, dep. 2015, C.;

Sez. 5, n. 15138 del 24.2.2920, Lino). Il compito che spetta alla Corte di cassazione è, dunque, quello di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in modo adeguato e congruo, delle ragioni poste a fondamento dell'affermata gravità degli indizi a carico dell'indagato e se la motivazione sia logica e conforme ai principi di diritto. Occorre poi precisare che la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui al primo comma dell'art. 273 cod. proc. pen. non è perfettamente sovrapponibile a quella di "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

In tale ultimo caso si fa riferimento, a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., a quei fatti certi, gravi, precisi e concordanti che consentono di risalire ad un fatto incerto; per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. In altri termini, "in tema dii misure cautelari personali, un indizio può definirsi "grave" qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare". (Sez. 6, n. 26115 dell'11.6.2020, Pesce, Rv. 279610 - 01).

Orbene, il Tribunale, nel corpo della motivazione, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria previsto dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. là dove, in modo puntuale ed esaustivo e coerente sotto il profilo logico-giuridico, evidenzia che l'indagato, come da lui stesso ammesso, ha tentato di forzare, con le mani e con una tessera magnetica, le due autovetture indicate nel capo di imputazione per impossessarsi dei beni ivi custoditi, danneggiando il bagagliaio di un'autovettura e rompendo lo specchietto anteriore dell'altra, di cui aveva staccato la maniglia della portiera lato conducente.

Correttamente, poi, nell'ordinanza impugnata, con motivazione logica e sufficiente, si dà atto del fatto che, nell'a specie, non è configurabile il reato impossibile contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente per il quale, invece, lo strumento utilizzato (una tessera plastificata) e la tecnica adoperata (inserimento della tessera attraverso la guarnizione del finestrino di un'autovettura chiusa a chiave) sarebbero da considerarsi, in base ad una valutazione ex ante, atti inidonei a realizzare l'evento. Ed invero, per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire, neppure in via eccezionale, l'attuazione del proposito criminoso.

Nei reati di danno, poi, l'idoneità degli atti, nel tentativo, deve essere riferita all'insieme complessivo dell'attività posta in essere dal soggetto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive di essa nell'ambito della situazione contingente, e va ritenuta sussistente se gli atti posti in essere risultino dotati di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all'interesse protetto, con valutazione, quindi, da effettuarsi ex ante, anche se la prognosi è necessariamente postuma rispetto all'attività svolta. (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058;

Sez. 1, n. 17787 del 3/11/1988, dep. 1989, Volpe, Rv. 182929). Nella specie, nell'ordinanza impugnata, proprio effettuando una valutazione ex ante, il Tribunale, con motivazione congrua, ha correttamente ritenuto che l'utilizzo delle mani e di una tessera magnetica - pur se quest'ultima solitamente adoperata per aprire le serrature delle porte delle abitazioni - non consente di escludere a priori l'inidoneità assoluta del tentativo tale da non consentire, considerando l'azione combinata della forza delle mani e della scheda, neanche in via eccezionale, l'attuazione del proposito criminoso.

3. Parimenti inammissibile è anche il secondo motivo di gravame concernente la presunta violazione del principio di adeguatezza. Sul punto l'ordinanza impugnata ha congruamente e logicamente motivato nel senso di ritenere — in considerazione delle condizioni dell'indagato, gravato da numerosi precedenti specifici e dedito, in quanto privo di una stabile occupazione e di risorse economiche necessarie per soddisfare il proprio mantenimento e le esigenze connesse alla sua condizione di assuntore di sostanze stupefacenti e di alcolici, all'aggressione del patrimonio altrui — che le ravvisate esigenze cautelari non fossero contenibili se non adottando la misura degli arresti domiciliari, non potendo confidarsi in "un elevato livello di autodisciplina" dell'indagato, né sussistendo alcun elemento concreto su cui fondare una prognosi positiva di rispetto degli ambiti di libertà connaturati a misure meno afflittive.

Ciò è sufficiente per ritenere inammissibile il motivo di ricorso in quanto a fronte di un provvedimento, qual è quello impugnato, coerente, completo e logico, non può questa Corte sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento delle circostanze di fatto compiuto dal giudice di merito. Ed invero, in tema di misure cautelari personali, la discrezionalità del giudice non è assoluta e la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che s; intendono soddisfare è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata valutazione in ordine all'idoneità della misura da applicare a soddisfare le specifiche esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto. (Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652).

ì.1. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Salvioli deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in fav