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Sentenza — n. 34503/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34503/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34503/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il sequestro preventivo, ai fini di confisca, in forma diretta e/o per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 39.730.230,68, quale profitto del reato di cui all'art. 640 bis, c.p., oggetto dell'imputazione provvisoria contestata nel capo n. 2); il sequestro preventivo "impeditivo" di una serie di impianti fotovoltaici, di cui si dirà nel prosieguo, in quanto "tuttora regolarmente in funzione e, dunque, idonei a generare elargizioni non dovute da parte del G.S.E., aggravando le conseguenze del reato". Secondo l'ipotesi accusatoria in tre contrade del comune di Gravina in Puglia ("San Felice"; "San Domenico"; "Masseria San Canio") sono stati realizzati dieci parchi fotovoltaici, tra essi variamente integrati, in modo da costituire un unico, imponente insediamento industriale, riconducibile "a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico economico ("gruppo Telmo", con sede a Bergamo; "gruppo Ghella", con sede a Roma").

Regesto Legislator

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art. 640 bis cod. pen; Sentenza — n. 34503/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640 bis, c.p., il pubblico ministero ricorrente opera innanzitutto un'ampia disamina della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento penale di cui si discute, degli interventi della Corte Costituzionale in materia, della elaborazione giurisprudenziale operata dalla Corte di Cassazione in sede di interpretazione del precetto penale, per poi concentrarsi sul meccanismo noto come "Conto Energia", in base al quale sono state introdotte tariffe incentivanti della durata ventennale per la produzione di energia elettrica.

Parole chiave

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art. 640 bis cod. pen

Disposizioni normative citate

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art. 640 bis cod. pen
266896, fattispecie relativa proprio a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in un procedimento per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen.

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARInei confronti di: PACE SALVATORE nato a BARI il 31/07/1959 avverso l'ordinanza del 26/10/2020 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato DOMENICO DI TERLIZZI, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale, chiede l'inammissibilità del ricorso; si riporta alla memoria depositata. FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Bari, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 322, c.p.p., annullava il decreto di sequestro preventivo, emesso ex artt. 321, co. 1 e 2, c.p.p., 640 quater e 322 ter, c.p., dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari il 7.8.2020 nei confronti di Pace Salvatore, indagato, unitamente ad altri soggetti, del delitto di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 640 bis, c.p.

2. Per una migliore comprensione della vicenda portata all'esame del Collegio, va evidenziato che il giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del medesimo procedimento penale, ha disposto nei confronti di una pluralità di indagati, persone fisiche e persone giuridiche:

1) il sequestro preventivo, ai fini di confisca, in forma diretta e/o per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 39.730.230,68, quale profitto del reato di cui all'art. 640 bis, c.p., oggetto dell'imputazione provvisoria contestata nel capo n. 2);

2) il sequestro preventivo "impeditivo" di una serie di impianti fotovoltaici, di cui si dirà nel prosieguo, in quanto "tuttora regolarmente in funzione e, dunque, idonei a generare elargizioni non dovute da parte del G.S.E., aggravando le conseguenze del reato". Secondo l'ipotesi accusatoria in tre contrade del comune di Gravina in Puglia ("San Felice"; "San Domenico"; "Masseria San Canio") sono stati realizzati dieci parchi fotovoltaici, tra essi variamente integrati, in modo da costituire un unico, imponente insediamento industriale, riconducibile "a due unitari, quantunque distinti, centri di interesse giuridico economico ("gruppo Telmo", con sede a Bergamo; "gruppo Ghella", con sede a Roma").

Le singole unità produttive, che, complessivamente considerate, costituiscono il suddetto insediamento, sarebbero state fittiziamente suddivise in più micro-impianti contigui, ciascuno di potenza di poco inferiore a un megawatt, allo scopo di eludere il complesso iter previsto per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale (da ora in poi A.U.R), di cui all'art. 12, co. 5, d.lgs. n. 387/2003, avvalendosi, per ognuna delle menzionate unità, della Denuncia di Inizio Attività (da ora in poi DIA.), titolo abilitativo semplificato previsto dalla normativa regionale all'epoca vigente, per la realizzazione di impianti di potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, i cui tempi di rilascio (contenuti in sessanta giorni) erano di gran lunga inferiori a quelli, pari a circa tre anni, necessari a ottenere l'A.U.R.

La semplificazione procedurale "era funzionale alla velocizzazione delle procedure al fine di rispettare i termini entro cui, secondo la normativa vigente, gli impianti di produzione di energie rinnovabili avrebbero dovuto essere realizzati per potere beneficiare del contributo incentivante per rientrare nel cd. Secondo Conto Energia" (decreto interministeriale del 19.2.2007), "che prevedeva contributi di importo maggiore rispetto ai successivi di importo progressivamente decrescente", a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto produttivo, materialmente erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (da ora in poi G.S.E.), ente pubblico completamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Come rileva il giudice per le indagini preliminari nella motivazione del titolo cautelare, tale risultato era stato raggiunto "attraverso il rilascio, da parte di compiacenti pubblici ufficiali dell'Ufficio Tecnico del comune di Gravina di Puglia, delle attestazioni analiticamente indicate nel capo A) della rubrica, in ordine alla idoneità delle D.I.A. predette a costituire titolo valido ed efficace per la realizzazione degli impianti in esame, da ritenersi, ideologicamente false", ai sensi degli artt. 479, 476, co. 2, c.p.", in quanto, come si è detto, volte a rappresentare una realtà diversa dal vero, vale a dire che i singoli campi fotovoltaici fossero delle unità produttive autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di un megawatt, laddove si trattava, invece, di impianti reciprocamente integrati, la cui potenzialità produttiva aggregata era di gran lunga superiore a tale soglia, per la cui realizzazione, dunque, sulla base della normativa vigente, sarebbe stato necessario il rilascio dell'A.U.R. e non di una semplice D.I.A.

In tal modo, secondo il costrutto accusatorio, le società titolari dei suddetti parchi fotovoltaici avrebbero goduto di contributi pubblici, sotto forma di "incentivi" previsti dal citato decreto interministeriale del 19.2.2007, erogati dal G.S.E. per un importo complessivo pari a euro 39.730.230,68, in realtà non dovuti, trattandosi di impianti realizzati sulla base di un titolo abilitativo, la DIA, difforme da quello, l'A.U.R, che la normativa di settore imponeva in relazione alle reali dimensioni degli impianti stessi. Ciò giustificava, nella prospettiva accusatoria, la contestazione del reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, 640 bis, c.p.

3. Il tribunale del riesame di Bari, investito dell'impugnativa riguardante il titolo cautelare in premessa indicato, disattendeva radicalmente l'assunto accusatorio, ritenendo l'insussistenza del fumus commissi delicti per entrambe le ipotesi di reato oggetto della contestazione provvisoria. 3.1. Con particolare riferimento alla contestazione di falsità ideologica ex artt. 479, 476, co. 2, c.p., osserva preliminarmente il giudice dell'impugnazione cautelare che, come si evince dalla lettura del relativo capo d'imputazione, quattro sono gli atti di cui si assume la falsità: le attestazioni n. 20391, n. 20392 e n. 20393, datate 29.6.2011, nella parte in cui esse affermano che la D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione degli impianti fotovoltaici; l'atto n. 35786 del 17.12.2008, a firma dell'indagata Varvara Angela, funzionario dell'U.T.C. del comune di Gravina di Puglia, con il quale si attestava falsamente l'avvenuta decorrenza del termine per il relativo perfezionamento, con riferimento a due DIA., recanti la data del 9.7.2008.

Ciò posto, rileva il tribunale del riesame, al fine di escludere il fumus doni iuris del delitto di cui si discute, come, quando "un pubblico ufficiale dichiari che una D.I.A. costituisce titolo idoneo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non attesti un fatto avvenuto in sua presenza, né documenti alcunché, ma operi una valutazione circa la sussistenza in punto di diritto dei requisiti onde procedere alla realizzazione dell'opera. Tale valutazione può essere in sé giusta o sbagliata, in tale ultimo caso potendo integrare (ove ne sussistano gli elementi costitutivi) un reato contro la pubblica amministrazione, ma non già falsa nei termini previsti dall'art. 476, c.p.".

A sostegno della sua tesi il giudice di merito richiama una serie di princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. falso valutativo, a partire dall'affermazione secondo cui non è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico, con riferimento al contenuto valutativo di un documento che contenga un giudizio di conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Rv. 272457).

Se è vero, pertanto, che è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, è altrettanto vero che appare ormai consolidato nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto; diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez.

F, n. 39843 del 04/08/2015, Rv. 264364: la Corte ha pertanto ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato in questione con riferimento alla omessa indicazione, in provvedimenti urbanistici di tipo abilitativo, da parte di funzionari e dirigenti comunali, della reale /t) consistenza delle opere, della loro incidenza sulla realtà territoriale e della normativa correttamente applicabile nel caso concreto). In applicazione di tali princìpi, dunque, il tribunale del riesame ha evidenziato che "l'ipotizzata falsità non riguarda gli elementi di fatto, quali, ad esempio, l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaici, la loro ampiezza, la loro potenza o altre caratteristiche tecniche", concernendo, piuttosto, "la necessità di valutare ciascun impianto in correlazione con gli altri, sì da ritenerli parte di un unico grande impianto, che come tale avrebbe dovuto essere assentito con un'autorizzazione unica regionale.

Il che equivale ad una valutazione in ordine ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio che il pubblico ufficiale (ing. Angela Varvara) riteneva sufficiente nel caso di specie", vale a dire la D.I.A. Orbene nel caso in esame, ribadiva il giudice dell'impugnazione cautelare, viene in rilievo proprio "una valutazione correlata alla mera interpretazione della normativa di settore, svincolata da qualsiasi riferimento ad elementi fattuali integranti il presupposto dell'atto", priva, pertanto, "di quella funzione informativa in forza della quale l'enunciato può essere predicato di falsità.

Un siffatto enunciato può, ricorrendo i requisiti di legge, integrare un reato contro la pubblica amministrazione, ma non un reato contro la fede pubblica". Rilevava, inoltre, il tribunale del riesame, che non risultava nemmeno accertata la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici ad un unico impianto, profilo sul quale la motivazione dell'ordinanza oggetto di ricorso si sofferma in particolare nelle pagine dedicate all'indicato delitto di truffa aggravata. Esclusa la falsità delle attestazioni relative alla ritenuta idoneità della D.I.A. quale titolo autorizzativo, per il tribunale del riesame analoghe considerazioni valgono per l'atto imputabile alla funzionaria dell'U.T.C., Varvara Angela, attestante, secondo la contestazione falsamente, l'avvenuta decorrenza del termine per il perfezionamento di due D.I.A. del 9.7.2008 (presentate, rispettivamente, dalle società "I Girasoli srl" e "Gravina Power srl"). "Il riconoscimento delle gravi, precise e concordanti inadempienze che avrebbero dovuto farle ritenere inefficaci ab origine", evidenziava, infatti, il giudice dell'impugnazione cautelare, "rientra, nuovamente, in quell'ambito valutativo che non integra né una descrizione, né una ricognizione, ma che potrebbe" integrare, "riconoscendone i requisiti, il reato di abuso di ufficio". 3.2.

In ordine al delitto ex artt. 81, cpv., 110, 640 bis, c.p., di cui al capo n.

2) dell'imputazione provvisoria, il tribunale del riesame ha escluso la configurabilità del fumus commissi delicti attraverso un percorso motivazionale, che si articola attraverso le seguenti fasi:

1) alla luce delle considerazioni già rappresentate in tema di falsità ideologica, non può ritenersi falsa la documentazione che ha indotto in errore il G.S.E. nell'erogazione degli incentivi pubblici;

2) il fulcro su cui si fonda l'ipotesi accusatoria, secondo cui, come si è detto, sarebbe stato realizzato un frazionamento simulato di un unico insediamento industriale in dieci parchi fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore alla soglia di un megawatt, non corrisponde al vero, in quanto i suddetti parchi non sono contigui, né vicini e non sono frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale, in qualsiasi modo riconducibile a un unitario centro di interesse giuridico economico, anche perché gli stessi sono stati progettati e realizzati in tempi diversi, per cui, anche da un punto di vista tecnico e funzionale, appaiono del tutto autonomi l'uno dall'altro;

3) tale conclusione veniva ribadita, attraverso l'esame della documentazione acquisita e della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca della loro realizzazione, anche con riferimento a ciascun gruppo di impianti ubicati nelle singole contrade;

4) il titolo edilizio presentato (la D.I.A) non era idoneo a trarre in errore il G.S.E., non avendo quest'ultimo il potere di sindacarne la legittimità, in quanto, da un lato, l'art. 11, d.m. 19.2.2007, disciplinante l'accesso al Secondo conto energia, prevedeva la decadenza dalla tariffa incentivante solo a seguito di false dichiarazioni inerenti una serie di disposizioni del medesimo decreto, tra le quali non era ricompresa la legittimità dei titoli edilizi, dall'altro, il controllo di legittimità dei titoli amministrativi non era di spettanza del G.S.E., ma delle Amministrazioni competenti al rilascio, che, nel caso in esame, ne hanno accertato la regolarità (principio affermato, proprio con riferimento alle competenze del G.S.E., dal Consiglio di Stato nella sentenza della IV Sezione, n. 2859 del 14 maggio 2018), sicché diventa impossibile l'induzione in errore, rilevante ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 640 bis, c.p., quando l'errore cade, come nel caso in esame, su un elemento, quale il titolo edilizio abilitativo, estraneo al potere di valutazione spettante al G.S.E. al fine della erogazione degli incentivi pubblici.

Il tribunale del riesame, infine, rilevava anche come l'ipotesi accusatoria non trovasse conferma negli atti di indagine anche in relazione al profilo del dolo generico richiesto per l'integrazione della fattispecie i ncri mi natrice. Ciò in ragione:

1) della circostanza che il concorso di tutti gli indagati, i quali, nella prospettazione accusatoria a partire dal 2007 avrebbero concordato unitamente di porre in essere una "mega truffa" ai danni del G.S.E., mal si concilia con il proliferare della legislazione e delle circolari degli anni a seguire e con gli interventi della Corte Costituzionale, il cui contenuto i prevenuti non potevano ex ante conoscere;

2) del fatto che al momento della presentazione della maggior parte delle DIA., gli indagati non potevano sapere né che gli incentivi del Terzo Conto Energia, di cui al d.m. 6.8.2010, sarebbero stati inferiori a quelli indicati dal Secondo Conto Energia, né che l'applicazione di quest'ultimo sarebbe stata prorogata al punto di consentirne di usufruirne;

3) dell'assenza di significativi contatti tra gli indagati, confermata dagli esiti negativi delle disposte intercettazioni telefoniche;

4) della disciplina contenuta nel Secondo Conto Energia, che prevedeva un'unica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici non integrati di potenza superiore a 20 Kw, sicché, ove anche la richiesta di incentivi fosse stata presentata per un unico impianto da circa 10 Mw, invece che per dieci di potenza di poco inferiore ad 1 Mw„ l'importo degli incentivi non sarebbe diminuito;

5) del fatto che, a partire dal settembre del 2007, vi sarebbe stato ampio margine di tempo per iniziare e concludere la procedura per il rilascio ( della A.U.R. entro il termine utile del 31.12.2010 per connettere tutti gli impianti e che, comunque, il termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione ha natura perentoria, la cui inosservanza, pertanto, determina la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal proponente;

6) della circostanza che deve considerarsi meramente ipotetica e non suffragata dal alcun riscontro fattuale l'affermazione secondo cui la procedura per il rilascio della A.U.R. avrebbe potuto presentare maggiori ostacoli.

4. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, lamentando violazione di legge penale ed erronea applicazione degli artt. 479, 476, co. 2, 640 bis, c.p. 4.1. Con particolare riferimento alla fattispecie di falsità ideologica di cui si discute, il ricorrente, dopo avere ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, per ricavarne principi di diritto in larga parte coincidenti con quelli richiamati nell'ordinanza oggetto di ricorso, perché desunti dai medesimi arresti della Suprema Corte, contesta l'applicazione che di tali principi è stata operata dal tribunale del riesame nel caso concreto.

Ad avviso del pubblico ministero, infatti, la falsa attestazione compiuta dai funzionari pubblici negli atti oggetto dell'imputazione provvisoria lungi dall'essere il frutto di una semplice interpretazione dei presupposti giuridici dei provvedimenti abilitativi cui gli stessi si riferivano, si configura come un'attestazione falsa, perché fondata sulla rappresentazione di una situazione non corrispondente al vero, in quanto inficiata da una documentazione progettuale (tecnica, urbanistica, societaria) e da una situazione di fatto non aderente alla realtà, artatamente rappresentata e fatta propria dai funzionari pubblici nelle attestazioni di idoneità richiamate nell'imputazione provvisoria, regolarmente trasmesse e protocollate in entrata dal G.S.E.; preordinata, in altri termini, a simulare che i singoli campi fotovoltaici o oggetto di D.I.A. fossero delle entità produttive tra loro autonome e distinte, ciascuna con potenza nominale inferiore alla soglia di 1 MW, ciascuna appartenente a distinti proprietari e/o gestori, con autonomi punti di connessione alla rete elettrica nazionale, su terreni non oggetto di lottizzazione nel biennio precedente.

In questa prospettiva il ricorrente ribadisce come l'attestazione effettuata dai pubblici ufficiali indagati attenesse proprio alle situazioni fattuali rappresentate nelle DD.II.AA. dai soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione degli impianti, fondate su elementi di fatto artificiosamente alterati o sottaciuti (come la reale potenza produttiva; la riconducibilità a uno ovvero a due comuni centri di interesse; l'autonomia strutturale ed elettrica degli impianti), che i pubblici funzionari avevano fatto proprie riversandole nelle attestazioni false a propria firma circa l'idoneità delle suddette DD.II.AA. quali atti abilitativi legittimanti la tipologia e la dimensione di ciascun impianto. 4.2.

In relazione alla fattispecie di cui all'art. 640 bis, c.p., il pubblico ministero ricorrente opera innanzitutto un'ampia disamina della normativa di settore, nazionale e locale, vigente all'epoca dei fatti oggetto del procedimento penale di cui si discute, degli interventi della Corte Costituzionale in materia, della elaborazione giurisprudenziale operata dalla Corte di Cassazione in sede di interpretazione del precetto penale, per poi concentrarsi sul meccanismo noto come "Conto Energia", in base al quale sono state introdotte tariffe incentivanti della durata ventennale per la produzione di energia elettrica.

Per incentivo, specifica il ricorrente, si deve intendere l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta, idonea ad assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, corrisposta al produttore dal G.S.E., società per azioni integralmente controllata dal M.E.F., in riferimento alla produzione netta di energia elettrica immessa in rete. Il suddetto meccanismo, in vigore dal luglio 2005 al luglio 2013, anno in cui sono terminati gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, prevedeva che gli impianti venissero effettivamente realizzati, messi in esercizio ovvero collegati alla rete, pronti per immettere energia elettrica nella rete di distribuzione e di trasmissione nazionale, dopodiché i soggetti, a seconda delle procedure che le leggi specificavano in dettaglio, potevano avanzare richiesta di riconoscimento di incentivi al G.S.E., presentando una serie di documenti attraverso i quali, tramite una prima istruttoria, l'ente verificava che l'impianto fosse accessibile all'incentivo; tra questi documenti ve ne erano alcuni relativi ai dati tecnici dell'impianto e altri di natura amministrativa, nei quali era ricompreso il titolo abilitativo conseguito per la realizzazione dell'impianto.

Il procedimento attivato presso il G.S.E. era destinato a concludersi con un provvedimento di ammissione agli incentivi ovvero, in alternativa, con un provvedimento di rigetto della relativa richiesta, nel caso in cui fossero stati riscontrati motivi ostativi all'accoglimento, tra i quali, ad avviso del ricorrente, rientrava il titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'impianto. Non può, pertanto, essere condivisa, rileva il pubblico ministero, l'affermazione del tribunale del riesame, secondo cui il G.S.E. non aveva il potere di sindacare la legittimità del titolo edilizio presentato, in quanto l'incongruenza tra titolo abilitativo conseguito e potenza dell'impianto realizzato, nell'ambito dei parametri dimensionali, che, secondo la normativa vigente, determinavano la necessità della D.I.A. o della A.U.R., rientrava pacificamente tra i requisiti oggetto di istruttoria da parte del G.S.E. Quest'ultimo, infatti, in qualità di soggetto attuatore, ai sensi dell'artt. 11 del d.m. 19.2.2007, aveva il potere/dovere di procedere al controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti, come confermato dall'art. 11 del d.m. 31.1.2014, che ha imposto al G.S.E. di disporre il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, che comprende, per l'appunto, l'inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione dell'impianto.Rileva, infine, il ricorrente che la trasmissione delle DD.II.AA., quale titolo inidoneo alla realizzazione di parchi fotovoltaici di potenza ben superiore a un MW, è servita a ottenere in tempi rapidi gli incentivi erogati dal G.S.E., così da competere con gli altri imprenditori del settore, pur non avendo i richiedenti alcuna legittimazione alla relativa percezione, in assenza della corrispondenza tra impianto realizzato e titolo edilizio impiegato.

L'obiettivo avuto di mira dagli indagati era, dunque, quello di rientrare nel Secondo Conto Energia, evitando che terminassero gli incentivi da esso previsti, provenienti da una dotazione massima di incentivi erogabili, che si sarebbero esauriti, una volta raggiunto il limite dei 1200 MW, come espressamente indicato dal d.m. 19.2.2007.

5. Con memoria del 12.5.2021 il Pace si oppone all'accoglimento del ricorso, chiedendo che venga dichiarato inammissibile o rigettato.

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Ed invero, come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951, del 14.3.2017, Rv. 269656).

Si è, in particolare, precisato che il ricorso per cassazione, proposto contro l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa di un decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, è ammesso solo per violazione di legge, ribadendosi che il sequestro per equivalente, in quanto ricompreso tra le misure cautelari reali, soggiace al regime impugnatorio dettato dall'art. 325, c.p.p., (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 45343 del 06/10/2011, Rv. 251616). Né va taciuto un altrettanto costante orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di reati edilizi, in cui vengono affermati principi applicabili al caso in esame, in considerazione della rilevanza che assume nella vicenda di cui si discute la correttezza del procedimento amministrativo seguito per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti fotovoltaici in precedenza indicati.

Si è, così, affermato che è insindacabile in sede di legittimità la regolarità dei procedimenti amministrativi seguiti per il rilascio di titoli abilitativi edilizi, essendo altresì precluso alla Corte di cassazione procedere all'accertamento di eventuali errori di fatto commessi in sede di merito nel verificare detta regolarità (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20571 del 28/04/2010, Rv. 247189, fattispecie in cui si contestava l'asserito errore di fatto commesso dal tribunale del riesame circa l'esatta qualificazione dell'area oggetto di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in base a titoli abilitativi ritenuti illegittimi dal giudice del riesame).

Ed ancora, che in tema di reati edilizi, l'accertamento della correttezza dei procedimenti amministrativi per il rilascio dei titoli abilitativi è un giudizio di fatto, fondato sulla verifica di atti della pubblica amministrazione, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, concernente, invece, la correttezza giuridica di detto accertamento (cfr. Cass., Sez. 3, n. 13075 del 08/02/2019, Rv. 275858). In conclusione va ribadito il principio secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p., riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr.

Cass., Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404).Ciò posto non può non rilevarsi come nel caso in esame il ricorso deduca vizi di motivazione piuttosto che di violazione di legge, perché si fonda su di una rappresentazione, di evidente natura fattuale, sulla dimensione unitaria degli impianti fotovoltaici, peraltro affermata con apodittico argomentare dal pubblico ministero, dimensione che, invece, il tribunale del riesame, nell'ordinanza oggetto di ricorso, ha escluso con articolata motivazione, con cui il ricorrente non si confronta. In altri termini non può non rilevarsi come nel caso in esame il ricorrente denunci, sotto le apparenti forme della violazione di legge, un vero e proprio vizio di motivazione, in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta addebitata al tribunale del riesame, vizio in quanto tale, per le ragioni già esposte, non scrutinabile in sede di legittimità.

Vi è poi un'ulteriore carenza che rende inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero. Ed invero, come affermato da un condivisibile arresto di questa Corte di Cassazione, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu oculi" (cfr.

Cass., Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896, fattispecie relativa proprio a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto in un procedimento per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. in danno di una università, contestato all'amministratore di una società operante nel settore delle certificazioni di conformità, in relazione alla regolarità di una certificazione emessa per un natante realizzato a spese del predetto ente; in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del dolo sotteso alle condotte contestate quali artifici e raggiri, atteso che i tecnici dell'università erano stati costantemente informati delle complessità tecniche e delle incertezze interpretative che avevano caratterizzato il procedimento di certificazione).Orbene, come si è detto il tribunale del riesame si è specificamente soffermato sul pr