Sentenza — n. 34501/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 29 gennaio 2015, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Morgana Occhioni per i delitti di concorso in furto pluriaggravato e in indebito utilizzo di carta di credito e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 111 Cost; Sentenza — n. 34501/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020 n.149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello doveva procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avesse fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Occhioni Morgana, nata a Catania il 06/05/1988 avverso la sentenza del 01/12/2020 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 29 gennaio 2015, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Morgana Occhioni per i delitti di concorso in furto pluriaggravato e in indebito utilizzo di carta di credito e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Morgana Occhioni, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo di ricorso con il quale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamenta la violazione degli artt. 97, 178, lett. c), e 420 e segg. cod. proc. pen. e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Nello specifico, la ricorrente lamenta la illegittimità del diniego dell'istanza di rinvio dell'udienza del 1 dicembre 2020 motivata dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali di Catania.
L'udienza per la discussione dell'appello era stata fissata al 1 dicembre 2020 e nessuna delle parti aveva tempestivamente chiesto la discussione orale e quindi il processo era destinato alla trattazione cartolare ed in data 21 novembre 2020 il Procuratore generale aveva fatto pervenire nella cancelleria della Corte di appello le sue conclusioni. Il 16 novembre 2020 l'Unione delle Camere penali aveva deliberato l'astensione per il periodo dal 27 novembre al 7 dicembre 2020 nel quale cadeva anche l'udienza fissata per il giudizio di appello. Il difensore della ricorrente aveva tempestivamente comunicato alla Corte di appello la sua adesione all'astensione, ma la Corte aveva rigettato l'istanza osservando che il termine per il deposito delle conclusioni scritte scadeva il 26 novembre e quindi anteriormente al suddetto periodo.
In realtà, sostiene la ricorrente, rilevava la data dell'udienza, che cadeva nel suddetto periodo e, essendo l'adesione all'astensione stata tempestivamente comunicata, il rigetto deliberato dalla Corte territoriale ledeva il diritto di difesa dell'imputata e il diritto costituzionalmente garantito del difensore all'astensione. Non rileva il tipo di attività processuale che doveva essere svolta dal difensore, dovendo il diritto all'astensione essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di udienza, comprese quelle in cui non è obbligatoria la presenza del difensore, e quindi anche in relazione alle udienze camerali o cartolari.
La circostanza che il processo dovesse essere trattato in forma cartolare non valeva ad escludere il diritto del difensore di aderire all'astensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020 n.149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello doveva procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avesse fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire.
Ai sensi del comma 4 del citato art. 23, la richiesta di discussione orale doveva essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale e che il processo era, pertanto, destinato ad essere trattato in camera di consiglio senza l'intervento dei difensori e del pubblico ministero; il contraddittorio tra le parti sarebbe stato assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23 e difatti il Procuratore generale presso la Corte di appello aveva fatto pervenire nella cancelleria del giudice di appello le proprie conclusioni.
Non avendo alcuna delle parti avanzato richiesta di trattazione orale, deve ritenersi implicitamente rinunciata la facoltà di discutere oralmente il processo e quindi di comparire all'udienza già fissata. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», ma, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
Le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 del citato art. 23 ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore. Deve, allora, ricordarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che allorquando, in cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza 3 AY l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353;
Sez. 5, ord. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633). Tale principio è estensibile al giudizio di appello, laddove esso debba svolgersi mediante trattazione cartolare. Si consideri che, ai sensi dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, l'astensione legittima, nel processo civile, penale, amministrativo e tributario, la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria.
Nel caso di specie il difensore, avendo, in difetto di istanza di discussione orale, implicitamente rinunciato alla sua comparizione all'udienza fissata per la discussione, non poteva più esercitare, in relazione a detta udienza, il suo diritto all'astensione.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2021