Sentenza — n. 34500/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como del 29 maggio 2019, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Anna Lisa Elia per due delitti di furto aggravato e per più delitti di cui all'art. 493-ter cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra tutti i reati, l'ha condannata alla pena di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493-ter cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 34500/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello aveva affermato che l'orario indicato nei filmati poteva essere dovuto ad un difetto di sincronizzazione dell'impianto di videosorveglianza e tuttavia l'orario era errato e le registrazioni costituivano meri indizi. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente invoca, nell'eventualità che l'aggravante della destrezza sia ritenuta insussistente, l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.. 2.5. Con il quinto motivo la ricorrente invoca, in caso di accoglimento degli altri motivi, una attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Elia Anna Lisa, nata a San Pietro Vernotico il 09/02/1985 avverso la sentenza del 08/09/2020 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. Pasquale Rizzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como del 29 maggio 2019, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Anna Lisa Elia per due delitti di furto aggravato e per più delitti di cui all'art. 493-ter cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione tra tutti i reati, l'ha condannata alla pena di giustizia, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
All'imputata si contesta di essersi impossessata a scopo di profitto, in data 12 febbraio 2014, del portafogli di Esterina Seregni, sottraendolo a quest'ultima. Il portafogli, privo della somma di euro 70,00 che esso, unitamente ai documenti ed alla carta di credito, conteneva, veniva rinvenuto sulla pubblica via e restituito alla proprietaria dai dipendenti di uno studio legale. Inoltre, le si contesta di essersi, in data 14 febbraio 2014, impossessata a scopo di profitto della carta bancomat che Esterina Seregni custodiva nel suo portafogli. Le vengono contestate le aggravanti della destrezza, consistita nell'approfittare di una momentanea distrazione della vittima, e del nesso teleologico, essendo il furto stato consumato al fine di commettere gli ulteriori delitti ex art. 493-ter cod. pen. a lei contestati, ossia plurimi reati di indebito utilizzo della carta bancomat sottratta per effettuare altrettanti prelievi di denaro dal conto corrente intestato a Esterina Seregni per un importo complessivo pari ad euro 1.100,00.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Anna Lisa Elia, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente si duole del rigetto del motivo di appello con il quale aveva dedotto l'inutilizzabílità degli atti sui quali si fondava la decisione in conseguenza dell'annullamento, da parte di questa Corte di cassazione — con sentenza n. 55243 del 26 ottobre 2018 -, delle precedenti sentenze di secondo grado e di primo grado per effetto dell'illegittimo rigetto di un'istanza di differimento dell'udienza preliminare per impedimento del difensore.
La Corte di appello ha erroneamente ritenuto che l'eccezione di inutilizzabilità si riferisse agli atti delle indagini preliminari, mentre essa riguardava gli atti dei giudizi di primo e secondo grado che erano rimasti all'interno del fascicolo ed erano stati utilizzati per la decisione. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.. Evidenzia che l'aggravante della destrezza è stata ritenuta sussistente per avere lei approfittato, nel commettere il reato, della distrazione della vittima, mentre secondo le Sezioni Unite è necessario che la disattenzione sia stata provocata dall'autore del reato (Sez.
U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante del nesso teleologico, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata è illogica e contraddittoria. Sostiene che non è verosimile che la stessa abbia dapprima rubato il portafogli con lo scopo di utilizzare la tessera bancomat per poi farlo ritrovare in strada con all'interno la tessera ed il pin della carta senza utilizzarli e in seguito abbia nuovamente sottratto la carta bancomat allo scopo di utilizzarla quando avrebbe potuto utilizzare la tessera già immediatamente dopo il primo furto.
Solo dopo che la polizia giudiziaria aveva mostrato alla persona offesa le fotografie dell'odierna ricorrente nell'atto di effettuare i prelievi allo sportello bancomat utilizzando la tessera sottratta, la Seregni aveva reso dichiarazioni che avevano portato a contestare alla Elia i furti del 12 e del 14 febbraio 2014. La Elia era stata condannata sulla base di mere congetture indimostrate. Anche in relazione a taluni dei prelievi bancomat per i quali mancavano videoregistrazioni, la penale responsabilità dell'Elia era stata affermata in mancanza di prova; inoltre, per i prelievi oggetto di videoregistrazione, durante gli orari in cui essi sarebbero avvenuti la Elia si trovava a casa della Seregni.
La Corte di appello aveva affermato che l'orario indicato nei filmati poteva essere dovuto ad un difetto di sincronizzazione dell'impianto di videosorveglianza e tuttavia l'orario era errato e le registrazioni costituivano meri indizi. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente invoca, nell'eventualità che l'aggravante della destrezza sia ritenuta insussistente, l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.. 2.5. Con il quinto motivo la ricorrente invoca, in caso di accoglimento degli altri motivi, una attenuazione del trattamento sanzionatorio.
3. Il difensore della ricorrente ha pure fatto pervenire una memoria difensiva con la quale insiste nei motivi del ricorso di cui chiede l'accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Dal tenore della sentenza di primo grado risulta che, ai fini della decisione, avendo la ricorrente optato per il rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare si è basato esclusivamente sugli atti delle indagini preliminari. Del resto, neppure la ricorrente chiarisce nel motivo di ricorso quali sarebbero gli specifici atti aventi rilevanza probatoria acquisiti nei due gradi di giudizio oggetto del precedente annullamento che il Giudice avrebbe posto a base dell'affermazione della penale responsabilità e nemmeno le ragioni per le quali tali prove assumerebbero rilevanza decisiva.
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).
Nel caso in esame la ricorrente non ha assolto tali oneri, cosicché il motivo risulta inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).
Nella motivazione della sentenza di primo grado si afferma che l'imputata ha approfittato della condizione di fiducia della persona offesa, ospite presso l'abitazione dei consuoceri; tale condizione aveva indotto la Seregni a lasciare incustodita la propria borsa; tale motivazione è stata poi avvalorata dalla Corte di appello. Dalla ricostruzione del fatto che emerge dalle due sentenze di merito risulta quindi che la momentanea disattenzione della vittima non è stata provocata dall'odierna ricorrente, che si è limitata ad approfittare della già esistente disattenzione della denunciante.
In applicazione del principio di diritto sopra esposto deve pertanto escludersi la contestata aggravante della destrezza.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato in relazione al furto commesso in data 12 febbraio 2014. 3.1. Il primo furto ha avuto ad oggetto il portafogli che è stato poi ritrovato con all'interno la tessera bancomat ed il pin occorrente per il suo utilizzo. Tale circostanza si pone in netto contrasto con l'aggravante del nesso teleologico. Se dopo il primo furto la tessera bancomat non è stata utilizzata appare illogico affermare che esso sia stato consumato allo scopo di commettere i delitti di cui all'art. 493-ter cod. pen..
Non risultando alcun elemento in grado di sostenere la suddetta aggravante, la stessa deve essere esclusa. Il reato di furto del 12 febbraio 2012 resta comunque procedibile, avendo la Seregni sporto tempestiva querela. 3.2. Il motivo è invece inammissibile laddove la ricorrente si duole dell'applicazione dell'aggravante in relazione al secondo furto del 14 febbraio 2014. Il Tribunale e la Corte di appello hanno affermato che in occasione del primo furto la Elia non si era accorta della presenza all'interno del portafogli di un foglietto in cui era stato trascritto il pin e pertanto non aveva utilizzato la tessera per effettuare indebiti prelievi.
Successivamente, essendo venuta a conoscenza, avendoglielo rivelato la Seregni, del pin, aveva sottratto, in data 14 febbraio 2014, la sola tessera bancomat e l'aveva utilizzata per effettuare gli indebiti prelievi e, in occasione di alcuni di essi, era stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza e quindi riconosciuta dalla Seregni, alla quale sono state mostrate le relative immagini. La ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile per genericità. È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato, Rv. 259425).
Nel resto le censure della ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non può trovare applicazione, nonostante l'esclusione dell'aggravante della destrezza in relazione ai delitti di furto, atteso che non ricorre l'ulteriore requisito della non abitualità del comportamento. Difatti, la Elia è stata condannata, all'esito del giudizio, per più di tre reati della stessa indole, in quanto tutti commessi a fine di lucro. Occorre ricordare che, in ordine all'abitualità del comportamento, le Sezioni Unite hanno quindi affermato che «Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento» (vedi Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la causa ostativa scatterebbe a seguito della commissione del terzo reato. Peraltro, sempre stando a quanto affermato delle Sezioni Unite, non sarebbe necessario che i più reati siano stati commessi prima di quello oggetto del processo, «perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; ed è in questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti». Questo principio è stato ribadito da altra sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 4123 del 11/07/2017 - dep. 2018, Zoccarato, Rv. 272039).
5. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla aggravante della destrezza, che deve essere esclusa in relazione ad entrambi i delitti di furto, ed alla aggravante del nesso teleologico, che deve essere esclusa limitatamente al delitto di furto commesso il 12 febbraio 2014, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il quinto motivo di ricorso resta assorbito e nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'aggravante della destrezza e all'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., quest'ultima solo in relazione al furto commesso il 12 febbraio 2014, aggravanti che esclude. Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la determinazione del tratta