Sentenza — n. 34498/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 22 maggio 2018, che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di Giovanni Cataldo per due delitti di concorso in falso ideologico in atto pubblico commessi mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta al Cataldo, applicando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. • Al Cataldo, assistente della Polizia di Stato, si contesta di avere concorso, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, nella emissione di due permessi di soggiorno ideologicamente falsi, in quanto rilasciati in favore di soggetti extracomunitari privi dei requisiti fissati dalla legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 480 cod. pen, art. 166 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34498/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Quanto alla sospensione della pena accessoria, essa si estende ipso iure alle pene accessorie, ai sensi dell'art. 166, primo comma, cod. pen.. Non era quindi necessario che la Corte di appello specificasse che tale beneficio investiva anche la pena accessoria ed il motivo risulta inammissibile per difetto di interesse, oltre che perché manifestamente infondato. 2.2. Quanto alla mancata assunzione dell'esame del teste Rubino, la Corte di appello ha illustrato le ragioni per le quali la prova è stata considerata superflua, osservando che sulle medesime circostanze hanno deposto i testi Andreotti e Posa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cataldo Giovanni, nato a Sapri il 07/04/1982 avverso la sentenza del 18/06/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 22 maggio 2018, che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di Giovanni Cataldo per due delitti di concorso in falso ideologico in atto pubblico commessi mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. In particolare, la Corte di appello ha ridotto la pena inflitta al Cataldo, applicando i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. • Al Cataldo, assistente della Polizia di Stato, si contesta di avere concorso, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, nella emissione di due permessi di soggiorno ideologicamente falsi, in quanto rilasciati in favore di soggetti extracomunitari privi dei requisiti fissati dalla legge.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giovanni Cataldo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'errata qualificazione giuridica del fatto e della motivazione meramente apparente in ordine all'elemento soggettivo del reato. 2.1.1. Il delitto doveva più esattamente essere qualificato quale violazione dell'art. 480 cod. pen., atteso che il permesso di soggiorno non ha il valore di un atto pubblico, ma quello di un'autorizzazione amministrativa, essendo rilasciato allo straniero per consentirgli di soggiornare in Italia per la durata in esso indicata e per svolgere le attività inerenti al motivo della sua emissione. 2.1.2.
Inoltre il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 43, 48 e 479 cod. pen. e la carenza di motivazione, in quanto è stato ritenuto sussistente il dolo senza che fossero valutati gli elementi indicati nell'atto di appello che avrebbero indotto la Corte territoriale a ritenere sussistenti solo profili di colpa, essendosi egli fidato ciecamente del suo superiore Domenico Rubino, il quale si occupava di autorizzare la pratica per l'istruzione, in caso di requisiti incompleti. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole contestualmente dell'omessa statuizione in ordine alla sospensione ex art. 166 cod. pen. della pena accessoria, della mancata assunzione di una prova decisiva e della mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.2.1.
La Corte di appello ha ridotto la pena e ha applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma, confermando nel resto la sentenza impugnata, ha omesso di sospendere la pena accessoria, così violando l'art. 166 cod. pen.. 2.2.2. La Corte di appello avrebbe dovuto esaminare come teste il sovrintendente Domenico Rubino, sia sulla derogabilità della competenza dei commissariati sul sistema di istruzione delle pratiche permessi soggiorno e archiviazione documentale, sia sull'autorizzazione data al Cataldo per l'istruzione di pratiche sensibili. 2.2.3.
Il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio fissato in misura superiore al minimo edittale senza alcuna indicazione dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. concretamente utilizzati. 2 •
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. Esso è inammissibile per manifesta infondatezza laddove si sostiene che il falso ideologico in permesso di soggiorno integrerebbe il delitto di cui all'art.480 cod. pen.. La tesi sostenuta dal ricorrente si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il permesso di soggiorno costituisce atto pubblico, con conseguente configurabilità del reato di falso ideologico per induzione nel caso in cui taluno tenti di ottenerlo mediante false dichiarazioni o attestazioni (in tal senso, fra le altre:
Sez. 5, n. 38226 del 24/06/2008, Yanez, Rv. 241313; Sez. 5, n. 6383 del 26/11/1998 - dep. 1999, D'Angeli, Rv. 212513; Sez. 6, n. 292 del 29/01/1999, Diouf, Rv. 214133; Sez. 5, n. 19924 del 22/04/2005, Ahmed, Rv. 232204; Sez. 5, n. 29860 del 16/06/2006, Chen, Rv 235148). Il permesso di soggiorno non può considerarsi semplice certificato né autorizzazione amministrativa, ma costituisce un atto che, nell'ambito della tutela penalistica in tema di falso, va qualificato quale atto pubblico. L'ampio riferimento all'atto pubblico operato dagli artt. 476 e 479 cod. pen. comporta l'esclusione dal relativo novero solo di quegli atti che rientrino nella previsione degli artt. 477 e 480 c.p. e cioè delle certificazioni ed autorizzazioni, le quali rispettivamente si concretano e si risolvano, le prime, in dichiarazioni di verità e di scienza estranee alla sfera di attività di percezione del pubblico ufficiale e, le seconde, in rimozione di ostacoli posti dalla legge all'esercizio concreto di un già esistente diritto.
Ai fini penalistici che qui interessano, l'atto è dunque pubblico qualora attesti fatti posti in essere direttamente dal pubblico ufficiale che lo redige oppure verificatisi alla sua presenza nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, qualora produca, nei confronti dei soggetti a cui si rivolge, originarie posizioni giuridiche di rilevanza pubblicistica (Sez. 5, n. 9226 del 06/07/1981, Esposito, Rv. 150584; Sez. 5, n. 701 del 09/10/1981, dep. 1982, Saccà, Rv. 151762; Sez. 5, n. 10508 del 27/09/1995, Iaquinta Rv. 202500). Orbene, l'attestazione di cui al permesso di soggiorno - in ordine alla sussistenza dei requisiti per il suo rilascio - indubbiamente riguarda fatti non direttamente compiuti o verificati dal pubblico ufficiale, ma oggetto di operazione di verifica documentale; tale attestazione, peraltro, non esaurisce la funzione dell'atto, di cui costituisce semplice presupposto, atteso che il permesso di soggiorno conferisce al cittadino extracomunitario il diritto alla permanenza nel territorio dello Stato e quello rilasciato per motivi di lavoro consente altresì al predetto la facoltà di accedere, in condizioni di generale parità con i lavoratori italiani, a tutte le opportunità di collocamento previste dall'ordinamento; esula, dunque, da tali provvedimenti la natura di mera certificazione ed al contempo, posto che le attribuzioni sopra menzionate non sono ricollegabili a pregresse situazioni positive, va escluso che essi, al di là della terminologia adottata (permesso), costituiscano semplici autorizzazioni. 1.2.
Il motivo è inammissibile anche laddove si sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello ha motivato in ordine a tutte le censure del Cataldo in punto di penale responsabilità (vedi punto 5.4.1. della sentenza di appello), cosicché il motivo risulta manifestamente infondato. Peraltro, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Quanto alla sospensione della pena accessoria, essa si estende ipso iure alle pene accessorie, ai sensi dell'art. 166, primo comma, cod. pen.. Non era quindi necessario che la Corte di appello specificasse che tale beneficio investiva anche la pena accessoria ed il motivo risulta inammissibile per difetto di interesse, oltre che perché manifestamente infondato. 2.2. Quanto alla mancata assunzione dell'esame del teste Rubino, la Corte di appello ha illustrato le ragioni per le quali la prova è stata considerata superflua, osservando che sulle medesime circostanze hanno deposto i testi Andreotti e Posa.
Il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, né spiega perché tale prova sarebbe decisiva, cosicché anche in ordine a tale punto il motivo è inammissibile. 2.3. Il motivo di ricorso è inammissibile anche laddove il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Nel caso di specie la pena base è pari ad anno uno e mesi due di reclusione, ossia prossima al minimo edittale.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1