Sentenza — n. 34494/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdenuncia di inizio di attività del 28/12/2007, relativa alla produzione, preparazione e confezionamento di n. 8.367 pasti giornalieri da parte della Nuova Cucina Siciliana soc. coop. a r.I., in persona del legale rappresentante Gaetano Stagno; denuncia di inizio di attività del 16/11/2010 relativo alla predetta ditta, circa il trasporto di pasti caldi su strada in idonei contenitori isotermici, con indicazione dei mezzi di strasporto utilizzati, destinati ad una distanza non superiore a 50 km. dal locale di produzione e per un trasporto non eccedente i 60 minuti. Risulta, quindi, del tutto pacifica la circostanza che lo Stagno non disponesse dell'autorizzazione oggetto del capo di imputazione e che, sul punto, egli avesse reso una dichiarazione non veritiera, in quanto - come si evince testualmente dal documento allegato al ricorso - l'attestazione concerneva l'attualità, non desumendosi affatto che lo Stagno avesse inteso garantire la sussistenza dei requisiti alla data futura della sottoscrizione del contratto; tale circostanza, peraltro, sarebbe risultata in palese contrasto con le clausole del bando, come ricordato da entrambe le sentenze di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 76 d.p.r. 445/2000, art. 483 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 175 cod. pen, art. 538 cod. proc. pen, art. 131-bis cod.pen; Sentenza — n. 34494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Come detto, tale prospettazione, peraltro, si basa sulla lettura personale ed alternativa delle vicenda processuale, contraddetta dalla motivazione dei giudici di merito che, sulla scorta della lettura inequivocabile della documentazione in atti, hanno offerto una motivazione del tutto ineccepibile e congrua. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che con i motivi di appello si richiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. in maniera del tutto generica, deducendosi una mancanza di abitualità della condotta, criterio certamente non esaustivo nella valutazione da operare circa la sussistenza della richiesta causa di non punibilità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Stagno Gaetano, nato a Palermo il 21/03/1953, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 21/01/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli, che si è riportato alle conclusioni scritte, già rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 28/10/2020, con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv.to Roberto Corsello, difensore della parte civile Fondazione G.
Giglio di Cefalù, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avv.to Antonino Favazzo, difensore dell'imputato, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, in data 15/01/2019, con cui Gaetano Stagno era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 76 d.p.r. 445/2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., commesso Cefalù, in data anteriore e prossima al 04/01/2011, in quanto, quale presidente del CdA della Nuova Cucina Siciliana soc. coop., con la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000, relativa alla procedura della gara di appalto per l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione indetta dalla Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù, attestava falsamente di essere in grado di fronteggiare l'emergenza per eventuale indisponibilità e/o inutilizzabilità delle cucine, mediante fornitura di pasti surgelati e/o refrigerati, oltre che a mezzo di un centro di cottura alternativo.
2. In data 02/09/2020 Gaetano Stagno ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Antonino Favazzo, deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 111 Costituzione, 125 cod. proc. pen., 43, 483 cod. pen., e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di fornire adeguata risposta ai motivi di gravame circa l'insussistenza del reato tanto sotto l'aspetto dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo, in quanto l'imputato, lungi dal rendere dichiarazioni mendaci, aveva riprodotto nella propria istanza le clausole del bando di gara al fine di garantire la sussistenza dei requisiti richiesti all'epoca della sottoscrizione del contratto, ossia in un momento successivo all'aggiudicazione della gara pubblica, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza amministrativa, allegando alla domanda di partecipazione alla gara pubblica documentazione dalla quale risultava evidente l'inoltro della richiesta di autorizzazione per la fornitura di beni surgelati e/o refrigerati in data 04/02/2011, ossia dopo la presentazione dell'offerta, tant'è che la commissione giudicatrice, dopo aver richiesto chiarimenti, ammetteva l'impresa a partecipare alla gara, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 131 bis, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito del tutto omesso di valutare la sussistenza della causa di non punibilità alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando, ad esempio, che il teste Truscelli ha evidenziato come l'A.T.I. di cui faceva parte l'azienda del ricorrente non era risultata aggiudicataria della gara di appalto, essendosi classificata seconda, e che la terza classificata, la COT società cooperativa, aveva proposto ricorso in sede amministrativa, ritenendosi pregiudicata dall'aggiudicazione in favore della Siciliana Ristorazione di Partinico, con ciò risultando dimostrata l'assenza di danno del fatto illecito; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte di merito fornito una motivazione apparente circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le deduzioni difensive sul punto; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 175 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale fornito una motivazione apodittica circa il diniego del riconoscimento del beneficio della non menzione; 2.5 violazione di legge, in riferimento all'art. 538 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) ed e), cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito considerato che la persona offesa non abbia in alcun modo dimostrato la sussistenza di un danno, come dimostrato dalle dichiarazioni del teste Truscelli allegate al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Gaetano Stagno è inammissibile. La sentenza di primo grado ha ricordato come la dichiarazione dell'imputato - nella qualità di legale rappresentante della società cooperativa Nuova Cucina Siciliana - fosse funzionale alla partecipazione alla gara di appalto, indetta dalla Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù e finalizzata alla gestione della cucina per servizi di ristorazione dei degenti e di soggetti terzi; che, inoltre, il disciplinare di gara del 12/11/2010, con scadenza al 04/01/2011, richiedeva, tra i requisiti di partecipazione alla gara, di essere in grado di fronteggiare l'emergenza per eventuale indisponibilità e/o inutilizzabilità delle cucine, assicurando la fornitura di pasti per i degenti a mezzo di una delle alternative modalità, ossia o con la fornitura di pasti surgelati e/o refrigerati, per i quali la ditta doveva disporre di apposita autorizzazione, ovvero con la produzione di pasti presso altro centro di cottura e confezionamento, a sua volta munito delle prescritte autorizzazioni per una capacità produttiva idonea alla necessità, oltre che autorizzato per distanza e tempi di percorrenza; come dalle indagini svolte era emerso che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, la società rappresentata dall'imputato non aveva ancora ottenuto dall'A.S.P. l'autorizzazione per l'inserimento di linea produttiva di pasti refrigerati, che sarebbe stata rilasciata il successivo 25/05/2011, essendo la ditta in possesso solo dell'autorizzazione per l'attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti caldi; che, inoltre, ai sensi del decreto regionale n. 19732 del 20/05/1996, richiamato dal capitolato di appalto, la ditta non soddisfaceva neanche i requisiti di distanza tra il punto di produzione e quello di consumo e la conseguente durata del trasporto.
Ne conseguiva, pertanto, la falsità della dichiarazione, a cui era allegata solo la DIA del 28/12/2017, relativa alla produzione, preparazione e confezionamento di n. 8.367 pasti giornalieri. La Corte di merito, con la sentenza impugnata, ha ribadito il percorso argomentativo del primo giudice, alla luce della documentazione agli atti, ribadendo come lo Stagno, alla data della presentazione della domanda per la partecipazione alla gara, non fosse ancora in possesso del'autorizzazione ottenuta in data 25/05/2011, ossia cinque mesi dopo, circostanza di cui egli era del tutto consapevole.
Lo Stagno, quindi, al momento della presentazione della domanda, era in possesso solo dell'autorizzazione per l'attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti caldi, ma non era in grado di assicurare nessuna delle due modalità alternative in caso di emergenza, condizione, quest'ultima, richiesta dal punto n. 5 della pag. 8 del capitolato di appalto che, non a caso, richiedeva - tra la documentazione amministrativa da presentare a pena di esclusione dalla gara - non solo la dichiarazione del titolare di essere in grado di fronteggiare l'emergenza attraverso una delle due descritte modalità, ma anche la copia delle relative autorizzazioni sanitarie.
Non a caso - come emerge dalla documentazione allegata al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza - la dichiarazione sottoscritta dallo Stagno in data 22/12/2010, relativa alla capacità di fronteggiare l'emergenza secondo le modalità previste dal bando, è accompagnata dalla seguente produzione documentale:
1) denuncia di inizio di attività del 28/12/2007, relativa alla produzione, preparazione e confezionamento di n. 8.367 pasti giornalieri da parte della Nuova Cucina Siciliana soc. coop. a r.I., in persona del legale rappresentante Gaetano Stagno;
2) denuncia di inizio di attività del 16/11/2010 relativo alla predetta ditta, circa il trasporto di pasti caldi su strada in idonei contenitori isotermici, con indicazione dei mezzi di strasporto utilizzati, destinati ad una distanza non superiore a 50 km. dal locale di produzione e per un trasporto non eccedente i 60 minuti. Risulta, quindi, del tutto pacifica la circostanza che lo Stagno non disponesse dell'autorizzazione oggetto del capo di imputazione e che, sul punto, egli avesse reso una dichiarazione non veritiera, in quanto - come si evince testualmente dal documento allegato al ricorso - l'attestazione concerneva l'attualità, non desumendosi affatto che lo Stagno avesse inteso garantire la sussistenza dei requisiti alla data futura della sottoscrizione del contratto; tale circostanza, peraltro, sarebbe risultata in palese contrasto con le clausole del bando, come ricordato da entrambe le sentenze di merito.
Sicché il primo motivo di ricorso appare del tutto inammissibile, in quanto basato sulla ricostruzione di una volontà assolutamente inespressa da parte dell'autore della condotta che - indiscutibilmente - ha attestato una circostanza non rispondente al vero. Non vi è dubbio che, successivamente, lo Stagno abbia inoltrato una dichiarazione di inizio di attività per la modifica degli impianti e delle attrezzature, ma ciò non influisce sulla condotta criminosa, per la quale rileva la consapevolezza e la volontarietà concernenti la falsità dell'attestazione, ossia l'immutatio veri, a prescindere da qualsivoglia incidenza di ogni ulteriore finalità che l'agente possa rappresentarsi.
Quanto alla questione concernente l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, va ricordato come già la sentenza di primo grado, alla pag. 7, avesse ricordato che la pronuncia del TAR Abruzzo del 22/07/2011, prodotta dalla difesa, concerneva una diversa questione, relativa alla interpretazione di un bando di gara relativa ad una fornitura dello stesso genere di quella in oggetto, da cui il ricorrente era stato illegittimamente escluso, affermando che l'aspetto evidenziato dall'orientamento della giurisprudenza amministrativa non poteva essere confuso con il profilo della falsa dichiarazione.
Tale motivazione, ancorché implicitamente, è condivisa dalla Corte di merito, atteso che, trattandosi di "doppia conforme", l'apparato argomentativo delle sentenze di merito deve ritenersi unitario e che, in ogni caso, lo stesso motivo di appello, sul punto, appare come meramente riproduttivo di una questione che già il primo giudice aveva vagliato. La difesa, quindi, confonde il livello concernente la possibilità di disporre dei requisiti richiesti per la partecipazione ad un bando anche in un momento successivo, consentendo all'impresa aggiudicatrice di organizzarsi all'esito dell'aggiudicazione - ammessa dalla giurisprudenza amministrativa - con la condotta di immutatio veri contenuta nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 d.p.r. 445/2000, con consapevole assunzione delle conseguenze penali.
Come detto, tale prospettazione, peraltro, si basa sulla lettura personale ed alternativa delle vicenda processuale, contraddetta dalla motivazione dei giudici di merito che, sulla scorta della lettura inequivocabile della documentazione in atti, hanno offerto una motivazione del tutto ineccepibile e congrua. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che con i motivi di appello si richiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. in maniera del tutto generica, deducendosi una mancanza di abitualità della condotta, criterio certamente non esaustivo nella valutazione da operare circa la sussistenza della richiesta causa di non punibilità.
Peraltro la Corte di merito, nell'affrontare la doglianza, ha adeguatamente motivato anche in riferimento alle modalità specifiche della condotta, che aveva determinato l'allungamento dei tempi della gara ed il ritardo nella predisposizione di un servizio essenziale, quale quello della fornitura dei pasti di un ospedale; con tale motivazione il ricorso, quindi, non risulta essersi confrontato in maniera adeguata. In relazione alla doglianza circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso valorizzava l'incensuratezza dell'imputato, criterio già di per sé insufficiente, secondo la specifica dizione normativa di cui all'art. 62-bis, comma terzo, cod. pen.; in ogni caso, le argomentazioni evidenziate in precedenza circa la gravità della condotta, oltre all'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato, sono state valorizzate dalla sentenza impugnata al fine di motivare in maniera del tutto adeguata il diniego delle concesse circostanze attenuanti.
Le medesime circostanza sono state, infine, ritenute rilevanti anche per negare il beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen., non potendo ravvisarsi alcuna contraddizione rispetto alla valutazione formulata dalla sentenza impugnata in tema di beneficio della sospensione condizionale della pena; quest'ultimo, infatti, si basa su una valutazione di tipo prognostico, laddove il beneficio della non menzione risulta ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Circa la sussistenza del danno, la sentenza impugnata ha ricordato come l'Istituto San Raffaele G.
Giglio, proprio a causa della falsa dichiarazione dello Stagno, avesse dovuto svolgere un'attività istruttoria suppletiva, con allungamento dei tempi per l'espletamento della gara e ritardo nell'affidamento del servizio. Trattasi di motivazione che la difesa non contesta in alcun modo, limitandosi ad una generica doglianza, la quale prescinde dal fatto che le sentenze di merito hanno rinviato la quantificazione del danno al giudice civile competente. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fondazione Istituto G.
Giglio di Cefalù, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fon