Sentenza — n. 34492/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LATOCCA SIMONE nato a VARESE il 02/12/1970 Avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 28 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria conclusiva del 18 giugno 2021 dell'avvocato Massimiliano PETTI, difensore fiduciario del ricorrente, che, in replica alle conclusioni del P.G., insiste per l'accoglimento del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137de1 28.10.2020 1 2-r
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 cod. pen, art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 34492/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LATOCCA SIMONE nato a VARESE il 02/12/1970 Avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 28 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria conclusiva del 18 giugno 2021 dell'avvocato Massimiliano PETTI, difensore fiduciario del ricorrente, che, in replica alle conclusioni del P.G., insiste per l'accoglimento del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137de1 28.10.2020 1 2-r
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Simone Latocca colpevole dei reati a lui ascritti sub A) ( relativamente solo alla prima parte della contestazione) e sub B), riqualificati entrambi ai sensi dell'art. 624 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 7, prima parte, contestata in fatto, ed esclusa quella di cui al n. 2 della stessa disposizione di legge, e riconosciute, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e le attenuanti generiche.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge cinque motivi. 2.1. Con i primi tre motivi si deducono violazione di legge e correlato vizio della motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), con specifico riferimento alla circostanza, ritenuta provata dalla Corte di appello, che il lettore CD oggetto in sequestro fosse proprio quello sottratto alla scuola. La Corte di appello avrebbe travisato il motivo di gravame con cui si era segnalato: che il riconoscimento del bene era avvenuto a opera della persona offesa, Cannarsa, presso gli uffici di polizia senza, tuttavia, la esibizione di alcun documento fiscale e/o fotografico che ne giustificasse l'assenta proprietà; nonostante il bene fosse stato acquistato da poco, la persona offesa non era stata in grado di riferirne il prezzo pagato; e che, comunque, non risulta documentata la cessione in comodato alla Scuola nella quale venne sottratto.
Tutti tali elementi non erano stati valutati dal giudice di prime cure, sicchè risulta illogica la affermazione, in sentenza, che la Difesa non si sarebbe confrontata con le motivazioni della sentenza del Tribunale. Del pari illogica la motivazione che non tiene conto che numerosi altri apparati elettronici, pure rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato, gli sono stati restituiti dal Tribunale. Contraddittoriamente, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante pro reo la mancata dimostrazione contabile dell'acquisto del lettore CD da parte della persona offesa, invece, valorizzando il medesimo elemento per fondare il verdetto di condanna. 2.2.
Analoghi vizi vengono denunciati anche con il quarto motivo. Premesso che la denuncia di furto del lettore CD fu fatta non all'epoca della sottrazione, della quale il personale dell'Istituto scolastico non si avvide, ma due giorni dopo il suo riconoscimento da parte della persona offesa, si denuncia la contraddittorietà della motivazione, che dà risalto alla circostanza che il bene fosse provvisto della targhetta di censimento della scuola, senza considerare, però, che esso era stato dismesso, e scaricato dall'inventario dal 2012, che il ricorrente l'aveva trovato presso l'area di smaltimento della scuola, e se ne era impossessato per motivi amatoriali, non essendo più utilizzato dalla scuola e avviato al macero.
Circostanza, questa ultima, della quale devono essere apprezzate le ricadute in termini di elemento soggettivo. 2.3. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e correlato vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentandosi l'ingiustificato allontanamento dal minimo edittale e denunciandosi la motivazione carente, o solo apparente, fornita, sul punto, dalla Corte di appello, che non ha considerato gli elementi positivi evidenziati dalla Difesa, costituiti dalla tenuità del danno e dal comportamento processuale dell'imputato.
3. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
4. Con memoria del 18 giugno 2021 la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo per l'accoglimento del ricorso. ( vedi la memoria che non hai letto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1.Esso propone motivi per lo più reiterativi di quelli già prospettati con il gravame di merito, congruamente vagliati e puntualmente disattesi dalla Corte di appello, con motivazione immune da fratture logiche, con la quale, tuttavia, la parte ricorrente non si confronta, se non in apparenza, piuttosto perseguendo una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione alternativa della vicenda, con ampie incursioni nel merito, inaccessibile al giudice di legittimità. Giova altresì considerare che la sentenza impugnata integra una c.d. doppia conforme di condanna, esito processuale in ordine al quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224;
Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).
Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Nel caso in esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove, considerando altresì che il meccanismo della doppia conforme determina un unico apparato motivazionale integrato, al quale deve farsi globale riferimento per la valutazione del vizio nei limiti della sua rilevanza.
2. Ebbene, con riguardo ai primi tre motivi, relativi al capo B), la Corte di merito ha adeguatamente argomentato il convincimento che il lettore CD oggetto di sequestro fosse proprio quello sottratto alla scuola all'esito di una valutazione complessiva e ragionevole degli elementi emersi (la mancanza di effrazione; la detenzione delle chiavi dell'istituto da parte dell'imputato;il rinvenimento dei beni pubblici a casa dello stesso all'esito di perquisizione), ed ha ben spiegato che nessuno chiese alla persona offesa, in sede di riconoscimento del bene, ulteriori indicazioni finalizzate alla sua precisa individuazione, né l'esibizione di uno scontrino fiscale che ne dimostrasse l'acquisto, in tal senso richiamando quanto riferito dalla teste Cannarsa in udienza; ha evidenziato la piena compatibilità logico - temporale della mancanza di ricordo in ordine al prezzo pagato con il contenuto dell'esame testimoniale, argomentando, del tutto congruamente, che la tesi dell'intento fraudolento della insegnante sostenuta dalla Difesa mirasse, in realtà, a scardinare la attendibilità del teste, mentre la presenza del cartellino dell'inventario non consente di dubitare della provenienza del bene dalla scuola.
D'altro canto, i giudici distrettuali hanno aderito, quanto alla configurabilità del reato di furto, alla autorevole ermeneusi proveniente dall'approdo delle sezioni Unite "Sciuscio", che individuano il bene giuridico protetto dal delitto di furto non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito ( Sez.
U, n. 40354 del 18/07/2013 Rv. 255975 ). D'altro canto, già il primo giudice aveva richiamato tale pronuncia, e considerato l'Istituto scolastico detentore qualificato del lettore DVD, segnalando l'irrilevanza del discarico inventariale, dal momento che il bene era utilizzato per fini propri dell'istituzione ( sent. Tribunale pg. 7) 3. Quanto poi alla circostanza che si trattasse di bene dismesso, - questione oggetto del quarto motivo di ricorso - la Corte ha osservato che la teste Racconi ha riferito dell'abitudine di riporlo nel cassetto di un mobile per televisore posto all'interno dell'aula video; perciò, esso non si trovava, come sostiene l'imputato, nell'area smaltimento, in tal senso dovendosi dare rilievo anche alla circostanza che sullo stesso fosse ancora presente la targhetta identificativa, circostanza incoerente con la tesi che esso fosse stato dismesso ( come annotato dal Tribunale a pg. 6).
Né ha pregio la tesi difensiva, che fa leva sull'assenza di certezza che il ricordo della teste non sia anteriore al provvedimento di discarico, dovendosi qui ricordare che la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti é propria del giudice del merito e che quando l'interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione, continua ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui é inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, 16956 de/ 12/04/2006, Rv. 233822;
Sez. II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, Rv. 233454).
4. Non coglie nel segno neppure il quinto motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, in relazione al quale la Corte, premesso che gli elementi segnalati dalla Difesa erano stati già presi in considerazione dal Tribunale per riconoscere l'attenuante del danno lieve e delle generiche, ha comunque formulato un giudizio di congruità della pena, ritenuta adeguata alla gravità dei fatti, così offrendo congrua motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, peraltro fissato in misura prossima al minimo edittale. E' noto che, in tal caso, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza sella pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. , in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.
Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015;Sez. 5,n. 35100 del 27/06/2019,Rv. 276932; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca