Sentenza — n. 34491/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TRICCA ALDO nato a SCAFA il 12/01/1931 Avverso la SENTENZA del 20/12/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 26 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica del 10 giugno 2021 dell'avvocato Claudio MAZZONI, difensore del ricorrente, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137de1 28.10.2020
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34491/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibilmente proposto. La Corte di appello ha spiegato in maniera razionale e, quindi, incensurabile, le ragioni della ravvisata gravità della colpa, motivazione con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto, ostinandosi nel reiterare le medesime doglianze formulate con l'appello, già vagliate congruamente nella sentenza impugnata. In tal modo i motivi, più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (per tutte Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TRICCA ALDO nato a SCAFA il 12/01/1931 Avverso la SENTENZA del 20/12/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 26 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica del 10 giugno 2021 dell'avvocato Claudio MAZZONI, difensore del ricorrente, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. udienza camerale senza discussione orale ex art. 23, comma 9, d.l. n. 137de1 28.10.2020
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che, assolvendolo dai fatti di bancarotta distrattiva e documentale, aveva dichiarato Aldo Tricca colpevole di bancarotta semplice, per avere, quale amministratore unico e poi liquidatore della società Impresa Lavoro s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 16/02/2016, aggravato il dissesto, omettendo di richiedere il fallimento in proprio - riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando inosservanza o erronea applicazione di legge sostanziale e correlato vizio della motivazione, mancante, contraddittoria o illogica nel ricostruire l'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità circa il requisito della colpa grave necessario per la integrazione, sotto il profilo psicologico, del reato, con specifico riferimento alla ritenuta insufficienza del mero ritardo o della mera omissione da parte dell'imprenditore nel richiedere il fallimento, senza tenere conto, peraltro, delle deduzioni difensive in ordine al tentativo, effettuato dal ricorrente, di recuperare l'ingente credito derivante dai servizi prestati in favore dell'unico committente, inadempiente.
3. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
4. Il Difensore di Tricca ha depositato memoria scritta di replica alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibilmente proposto. La Corte di appello ha spiegato in maniera razionale e, quindi, incensurabile, le ragioni della ravvisata gravità della colpa, motivazione con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto, ostinandosi nel reiterare le medesime doglianze formulate con l'appello, già vagliate congruamente nella sentenza impugnata. In tal modo i motivi, più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (per tutte Sez.
U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.
c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 3 n. 12727 del 21/02/2019 Rv. 275841; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710; Sez. 2 , n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811).Non considera, infatti, il ricorrente che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei consolidato indirizzo giurisprudenziale a tenore dei quale, nei reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018,Rv. 272823 -01;
Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017,Rv. 270874 -01). Spetta, cioè, al giudice di merito, fornire adeguata dimostrazione degli elementi fattuali da cui desumere la piena conoscenza da parte dell'imprenditore dello stato di decozione in cui versava l'impresa, onde sia possibile evincere che gli abbia potuto preventivamente rappresentarsi che la sua scelta di ritardare la presentazione dell'istanza di fallimento avrebbe potuto determinare un aggravamento del dissesto. Nel caso di specie, la Corte territoriale, lungi dal far discendere la sussistenza di colpa grave a carico dell'imputato dalla mera circostanza dei ritardato deposito della domanda di fallimento, ha compiutamente individuato gli elementi da cui desumere la piena conoscenza dello stato di decozione in cui versava l'impresa, espressivi di scelte gravemente colpose, individuate nella mancata ricostituzione del patrimonio sociale ( in presenza di una crisi di liquidità manifestatasi fin dagli esordi dell'attività aziendale), precisando che, in diversi momenti, il ricorrente si è astenuto dal richiedere il fallimento facendo affidamento sui corrispettivi di un contratto di appalto, che prevedeva, tuttavia, margini inidonei a remunerare i costi sostenuti.
In tal modo, l'attività aziendale è proseguita per oltre un anno, cori aggravamento del dissesto connesso allo svolgimento di prestazioni in favore dell'unica committente, rimasta inadempiente. Ma v'è che neppure a seguito della conclamata insolvenza del committente, era stato chiesto il fallimento ovvero quando si era pienamente formata la consapevolezza che la scelta di ritardare la richiesta di fallimento avrebbe aggravato il dissesto della società, in virtù dell'inadempimento dell'unico cliente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2021 ri I Consiglier