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Sentenza — n. 34488/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34488/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34488/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia quanto all'affermazione di colpevolezza di Milu Tanasie, per il reato di concorso in rissa aggravata, rideterminando la pena nei suoi confronti in 300 euro di multa, alla luce del mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, pur concesse dal primo giudice, con l'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 588 cod. pen. L'imputato è stato condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile costituita, Antonio Scuderi. Sono stati condannati per rissa lo stesso Scuderi, un altro coimputato facente parte del gruppo di Tanasie - Marian Bradu - e Mauro Alongi, poi assolto in appello.

Regesto Legislator

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art. 588 cod. pen, art. 163 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34488/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La prognosi, infatti, deve essere svolta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in base all'art. 164, primo comma, cod. pen., ai sensi del quale "la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati". L'art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen. prevede la rilevanza anzitutto proprio dei precedenti penali - criterio valutativo utilizzato nel caso di specie - come anche di quelli giudiziari ed anche più in generale della condotta di vita del reo, antecedente al fatto.

Parole chiave

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aggressione fisica tentate lesioni personali gravi reati violenti circostanza attenuante azione civile difesa penale

Disposizioni normative citate

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art. 588 cod. pen
art. 163 cod. pen
La prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi, infatti, su precedenti penali, sebbene non di entità tale da superare il limite sanzionatorio di due anni, stabilito dall'art. 163 cod. pen., come anche sui precedenti di polizia (Sez.
art. 133 cod. pen
La prognosi, infatti, deve essere svolta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in base all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TANASIE MILU nato il 02/10/1985 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia quanto all'affermazione di colpevolezza di Milu Tanasie, per il reato di concorso in rissa aggravata, rideterminando la pena nei suoi confronti in 300 euro di multa, alla luce del mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, pur concesse dal primo giudice, con l'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 588 cod. pen. L'imputato è stato condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile costituita, Antonio Scuderi. Sono stati condannati per rissa lo stesso Scuderi, un altro coimputato facente parte del gruppo di Tanasie - Marian Bradu - e Mauro Alongi, poi assolto in appello.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo tre motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura attiene al vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, nonostante nel caso di specie ne sussistessero le condizioni prescritte dalla giurisprudenza di legittimità, che la ritiene ipotizzabile quando vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (si cita Sez. 5, n. 32381 del 19/2/2015).

L'imputato ha dovuto reagire ad una condotta posta in essere da uno dei corrissanti, Antonio Scuderi, con armi ed oggetti contundenti, e diretta contro di sé e contro l'amico e coimputato Marian Bradu, mai accettando la situazione di pericolo creatasi, del tutto sproporzionata rispetto all'iniziale litigio. Tanto ciò è vero, se si pone mente alle lesioni molto serie riportate proprio dall'imputato, che ne hanno imposto il ricovero ospedaliero. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento egualmente alla ritenuta insussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, nonostante vi siano molti elementi del tessuto probatorio che pacificamente depongono in tal senso: le condizioni del ricorrente al momento dell'intervento della polizia giudiziaria (egli era seduto in terra con il viso ricoperto di sangue e con un'evidente ferita alla testa), nonché la tipologia di strumenti atti ad offendere in possesso del coimputato Scuderi (un "nunchaku" ed una pistola semiautomatica Kimar con colpi a salve). 2.3.

La terza censura deduce vizio di mancanza di motivazione quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, specificamente richiesto con i motivi d'appello. Invero, la Corte territoriale ha basato le sue ragioni negative del beneficio facendo leva soltanto sul carattere ostativo di un precedente penale a carico del ricorrente, peraltro risalente nel tempo e non di entità sanzionatoria tale da superare il limite di legge previsto per la concedibilità dagli artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen. Manca qualsiasi giudizio sulla sua personalità e qualsiasi valutazione prognostica in merito alla futura astensione dal commettere condotte di reato.

3. Il Sostituto Procuratore Generale alga Mignolo ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi di censura si inscrivono al di fuori del perimetro che delinea il sindacato del giudice di legittimità. I vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare resistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità. Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui verifica è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). Nondimeno, neppure l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia u21 contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988;

Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053) Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha chiaramente delineato le fasi dinamiche del fatto contestato all'imputato ed agli altri soggetti coinvolti, anche richiamandosi ampiamente alla pronuncia di primo grado conforme quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente. La lite da cui è scaturita la rissa è stata originata da ragioni di vicinato (Alongi aveva chiesto ai vicini di casa, Bradu e Tanasie, di diminuire il volume di ascolto della musica, scatenando così, dopo qualche minuto, una protesta verbale con insulti e urla nei suoi riguardi e, successivamente, l'intervento di Scuderi, con cui effettivamente la lite tra i due cittadini rumeni era degenerata, anche per l'utilizzo di armi — un nunchaku e una pistola con cui erano stati sparati in aria due colpi dallo stesso Scuderi - e oggetti contundenti).

La fattispecie di reato è stata senza incertezze ricostruita dalle testimonianze di due testi non coinvolti e dalla documentazione medica acquisita, relativa alle lesioni riportate da alcuni dei partecipanti alla rissa, nonché, quanto proprio all'accettazione da parte del ricorrente del piano di violenze realizzate, a suo dire, soltanto da Scuderi, da documentazione fotografica, dalla quale si evidenzia lo sradicamento del cancelletto della villetta di Scuderi; la presenza di bottiglie e pezzi di vetro sparsi nel giardino di Alongi (che è stato assolto in appello dalla partecipazione al reato).

Sulla gravità delle condotte litigiose reciproche non vi sono incertezze, pertanto, nella ricostruzione probatoria né il ricorrente attacca aporie o manifeste illogicità della sentenza impugnata, limitandosi inammissibilmente a proporre una propria versione dei fatti, che non ha trovato riscontro se non nelle sue asserzioni difensive; né le lesioni riportate possono essere significative del suo coinvolgimento soltanto "in legittima difesa". In proposito, la Corte d'Appello ha richiamato correttamente la giurisprudenza di legittimità che, sulla questione proposta con i primi due motivi di censura, da tempo afferma come sia inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 15090 del 29/11/2019, dep. 2020, Titone, Rv. 279085;

Sez. 5, n. 32381 del 19/2/2015, D'Alesio, Rv. 265304; Sez. 5, n. 4402 del 9/10/2008, dep. 2009, Corrias, Rv. 242596).Più precisamente, si è ancora di recente chiarito che, in tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (Sez. 5, n. 33112 del 8/10/2020, Borghi, Rv. 279972).

Non è questa la condizione del ricorrente, il quale, oltre che dar causa scatenante alla rissa, "provocando", insieme a Bradu, il vicino di casa Alongiu con insulti e inizialmente solo aggressioni verbali, ha poi accettato il piano di scontro violento in cui è degenerata la lite dopo l'intervento di Scuderi.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza. La Corte d'Appello ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione di un serio precedente penale per furto aggravato, in relazione al quale l'imputato ha riportato una condanna definitiva ad un anno e quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa. Il precedente penale è stato ritenuto ostativo non già per la sua entità sanzionatoria, avuto riguardo ai limiti dell'art. 163 cod. pen., piuttosto constatatane la sua intrinseca gravità: ed infatti, la Corte territoriale ha posto l'accento, sia pur sinteticamente, sulla tipologia del reato, non menzionando affatto la pena inflitta.

Tale valutazione corrisponde all'interpretazione condivisa dal Collegio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena e l'estensione dei poteri valutativi del giudice, che può ancorarsi alla personalità desunta dal precedente e non al limite di pena quantitativamente inflitta. La prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi, infatti, su precedenti penali, sebbene non di entità tale da superare il limite sanzionatorio di due anni, stabilito dall'art. 163 cod. pen., come anche sui precedenti di polizia (Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, A., Rv. 278685) ovvero su condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 41291 del 11/9/2019, Pagani, Rv. 277355).

La prognosi, infatti, deve essere svolta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in base all'art. 164, primo comma, cod. pen., ai sensi del quale "la sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati". L'art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen. prevede la rilevanza anzitutto proprio dei precedenti penali - criterio valutativo utilizzato nel caso di specie - come anche di quelli giudiziari ed anche più in generale della condotta di vita del reo, antecedente al fatto.

Escluso, pertanto, qualsiasi automatismo ostativo ovvero, viceversa, favorevole alla concessione del beneficio, che derivi dalla constatazione della presenza o assenza di una condanna penale passata in giudicato (si intende qualora il cumulo di sanzioni non sia ostativo ai sensi dell'art. 163 cod. pen.), come anche di precedenti di polizia, il giudice può valutare tali elementi, anche implicitamente, facendo riferimento a tali episodi pregressi, al fine di trarne una prognosi negativa circa il fatto che l'imputato, in futuro, si asterrà dal commettere ulteriori reati (cfr.

Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, Radosavljevic, Rv. 187298).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor