Sentenza — n. 34487/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 10.11.2017 con cui Franco Lombardo è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di lesioni ai danni di Lorenzo Gardoni, colpito con calci e pugni all'altezza del volto e sulle spalle, lesioni consistite in una lussazione posteriore della spalla destra e in una contusione facciale, giudicate guaribili in 21 giorni. Nei riguardi dell'imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 162-ter cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34487/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi d'appello relativi a tali aspetti della sentenza di primo grado non sono stati oggetto di alcuna analisi da parte della Corte territoriale.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FRANCO nato a CUNEO il 30/07/1968 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva ed il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 10.11.2017 con cui Franco Lombardo è stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione per il delitto di lesioni ai danni di Lorenzo Gardoni, colpito con calci e pugni all'altezza del volto e sulle spalle, lesioni consistite in una lussazione posteriore della spalla destra e in una contusione facciale, giudicate guaribili in 21 giorni. Nei riguardi dell'imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica.
2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi differenti. 2.1. La prima censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza di norme processuali quanto alla ritenuta decadenza dell'imputato dal diritto di essere ammesso alla procedura finalizzata alla causa estintiva del reato per condotte riparatorie, prevista dall'art. 162-ter cod. pen. La tesi del ricorrente è che le lesioni siano procedibili a querela perché di durata non superiore a venti giorni o comunque di durata incerta, sicchè andrebbero ritenute di durata ricompresa in tale limite; il che gli darebbe diritto all'ammissione alla causa estintiva predetta.
Si contesta, altresì, la decadenza, dichiarata in giudizio, dalla possibilità di proporre la definizione del processo ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., nonostante il rinvio in via solo preliminare da parte del giudice non titolare del procedimento all'udienza del 10.11.2017, udienza nella quale erroneamente il giudice titolare ha ritenuto tardiva la richiesta dell'imputato di fissazione di un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa. 2.3.
La terza censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, erroneamente ritenuta richiesta in forma "putativa" e, dunque, irrilevante, dall'imputato. In realtà, grazie alla teste Flaccadori, si è compreso in dibattimento che la persona offesa dal reato aveva spinto con un calcio il portafogli dell'imputato, schernendolo per averlo fatto cadere in terra, sicchè sussisterebbe l'attenuante invocata. 2.4. La quarta ragione di ricorso eccepisce, infine, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione, di contro, dell'aggravante della recidiva così come contestata.
I motivi d'appello relativi a tali aspetti della sentenza di primo grado non sono stati oggetto di alcuna analisi da parte della Corte territoriale.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva ed il rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi tre motivi di ricorso sono manifestamente infondati e formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità. Le censure, infatti, si risolvono in una rilettura non consentita, nel giudizio di cassazione, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. Il Collegio si richiama all'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
Ciò perché sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1. Tanto premesso, il primo motivo, apparentemente anche di ordine processuale, presuppone una rivalutazione in fatto della durata e della qualità delle lesioni provocate alla persona offesa dall'imputato.
In ragione, infatti, dell'ammissibilità della definizione del procedimento attraverso le condotte riparatorie previste dall'art. 162-ter limitata ai soli reati procedibili a querela soggetta a remissione, la Corte d'Appello ha escluso con ragioni assorbenti la possibilità per il ricorrente di dar luogo al meccanismo di diversion suddetto, tenuto conto della durata delle lesioni che ne fanno scattare la procedibilità d'ufficio. L'affermazione è esatta dal punto di vista processuale e inattaccabile nel merito, poiché il ricorrente si limita a sostenere la sua tesi relativa ad una durata non determinata delle lesioni riportate dalla vittima e, pertanto, da ritenersi inferiore a venti giorni, non confrontandosi con le risultanze processuali che hanno fissato con chiarezza in 21 giorni la durata delle lesioni suddette, sia pur da valutarsi "lievi", attraverso un accertamento contenuto in una doppia pronuncia conforme che non presenta lacune o incongruenze motivazionali, neppure dedotte dal ricorrente. 2.2.
Il secondo ed il terzo motivo sono in fatto, reiterativi delle scarne e generiche ragioni d'appello, nonché anch'essi aspecifici, perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. I fatti, per come ricostruiti, sono di chiara sintesi: il ricorrente ha aggredito un conoscente che, raccolto un libretto degli assegni in terra nei pressi di dove questi stava intrattenendosi con altre persone, glielo aveva riconsegnato; verosimilmente l'aggressione nasce da un equivoco circa le intenzioni della persona offesa, che forse l'imputato ha creduto volesse sottrargli lo stesso libretto.
Tutti i testi terzi presenti sulla scena dell'aggressione hanno confermato la ricostruzione della vicenda nel senso predetto, segnalando la gratuità dell'aggressione, mentre il ricorrente tenta di proporre la tesi di una sua necessità di legittima difesa seguita ad una qualche azione violenta o minacciosa da parte della vittima nei suoi confronti, azione da nessuno dei testi confermata né altrimenti emersa. Di nessun rilievo la circostanza che la Corte d'Appello, poi, abbia inteso, per completezza, escludere anche il piano di operatività di un'ipotesi di legittima difesa o di provocazione putativa, trattandosi di un'argomentazione che rafforza la complessiva tenuta della sentenza.
3. Anche il quarto motivo di censura è manifestamente infondato e generico, mutuando la genericità dell'appello, anche su questo punto. Quanto al profilo di eccezione afferente alla mancanza di motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso, da un lato, ripropone la tesi della legittima difesa e dello stato d'ira, che sarebbero state alla base del suo comportamento, richiamando il comportamento a suo dire scorretto della vittima, la quale, con un calcio, avrebbe allontanato da terra il libretto degli assegni poi raccolto: l'argomento è in fatto e, come detto, inammissibile anche perché manifestamente infondato.
D'altro canto, la Corte d'Appello ha confermato il trattamento sanzionatorio del giudice di primo grado, ritenendolo pienamente adeguato a coprire il disvalore complessivo del reato, sicchè vale il principio ermeneutico, che il Collegio condivide, secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057).
Tale criterio vale ancor più in un caso come quello di specie, in cui il motivo d'appello e lo stesso motivo di ricorso, riferiti al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. sono genericamente formulati, senza indicare alcuna delle ragioni ex art. 133 cod. pen. che potrebbero motivare la concessione delle attenuanti, bensì, come detto, riproponendo argomentazioni in fatto volte ad accreditare una differente dinamica dei fatti. Infine, anche la doglianza circa l'omessa motivazione sulla recidiva è inammissibile poiché, alla luce della formulazione totalmente generica dell'atto di appello al riguardo, il Collegio rammenta che non può formare oggetto di ricorso per cassazione - che è, pertanto, sul punto inammissibile - l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, che restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).
Nel merito, la recidiva è stata esplicitata nelle sue ragioni dal provvedimento impugnato, là dove richiama gli argomenti del giudice di primo grado, legati all'esistenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato per reati commessi con violenza o minaccia (cfr. pag. 2 della sentenza d'appello), confermando, poi, tale giudizio con l'adesione al trattamento sanzionatorio già determinato dal Tribunale.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr