Sentenza — n. 34486/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Saverio Macrì, avv. Vincenzo Sergio Vitale, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 20 febbraio 2020 con la quale la Corte d'appello di Milano, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n.2, e 223 I. fall. perché, in qualità di amministratore unico della fallita "S&B Steel and Brass engenineering Idro System s.r.l." dalla data di costituzione e sino al 15 giugno 2015, ometteva di consegnare al curatore la documentazione contabile della società, così da non rendere possibile la individuazione dei beni della fallita e delle rimanenze di magazzino rilevabili dal bilancio redatto al 31/12/2014 e dalle forniture del 2014, nonché la documentazione fiscale e previdenziale relativa ad un debito che, alla data del fallimento risalente al 10/09/2015, ammontava ad euro 600.000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Altrettanto generiche ed infondate le doglianze relative al diniego del trattamento di maggior favore ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. posto che nella sentenza impugnata, ai fini della esclusione delle invocate circostanze, è stato sufficientemente evidenziato come l'imputato non si sia limitato alla irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, ma abbia proprio omesso di tenerli. Dal canto suo, il giudice di prime cure ha rinvenuto nella dismissione dall'incarico di amministratore in prossimità della dichiarazione di fallimento e nell'entità del debito "destinato ad aumentare" le ragioni per le quali non ha riconosciuto al Macrì le circostanze attenuanti generiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Macrì Saverio, nato a Crotone il 14/05/1962; avverso la sentenza emessa il 20/02/2020 dalla Corte d'Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Saverio Macrì, avv. Vincenzo Sergio Vitale, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 20 febbraio 2020 con la quale la Corte d'appello di Milano, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n.2, e 223 I. fall. perché, in qualità di amministratore unico della fallita "S&B Steel and Brass engenineering Idro System s.r.l." dalla data di costituzione e sino al 15 giugno 2015, ometteva di consegnare al curatore la documentazione contabile della società, così da non rendere possibile la individuazione dei beni della fallita e delle rimanenze di magazzino rilevabili dal bilancio redatto al 31/12/2014 e dalle forniture del 2014, nonché la documentazione fiscale e previdenziale relativa ad un debito che, alla data del fallimento risalente al 10/09/2015, ammontava ad euro 600.000,00.
2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non ha attribuito rilievo alla natura meramente formale dell'incarico di amministratore unico assunto dall'imputato nell'ambito della società, in realtà gestita da Nahuel Prete, nei confronti del quale aveva sporto denuncia querela non appena si era reso conto delle operazioni commerciali da costui concluse e che avevano determinato la decozione della società, pervenendo all'affermazione di responsabilità del Macrì senza valutare la impossibilità per costui di reperire e consegnare i libri e le scritture contabili. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, trascurando di dare il giusto rilievo all'apporto offerto alla ricostruzione della gestione societaria dal Macrì con la narrazione dei fatti riportata nella denuncia, ha omesso di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.
2. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado.Va precisato che, nella specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado.
Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e nel fatto che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Si deve riaffermare, dunque, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838;
Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
3. La Corte di merito ha evidenziato i motivi per i quali ha ritenuto il Macrì responsabile del delitto ascrittogli. Invero, dopo aver precisato sia che la denuncia querela è stata sporta dall'imputato solo a distanza di due anni dalla sua nomina ad amministratore unico della "S&B Steel and Brass engenineering Idro System s.r.l." e, comunque, a ridosso della nomina del nuovo amministratore, sia che solo in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento costui si determinava ad integrarne il contenuto, i giudici di appello hanno evidenziato, in linea con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta delle scritture contabili anche qualora investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754;
Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950). Nella sentenza impugnata sono indicati gli elementi sintomatici del ruolo tutt'altro che disinteressato alle vicende societarie svolto dal ricorrente. Invero, al di là di quanto dedotto, risulta che Saverio Macrì, nel periodo in cui aveva ricoperto l'incarico -accettato, a suo dire, al fine di incrementare il reddito da lavoro-, si era attivato a versare in favore delle casse della società una consistente somma di denaro, aveva proceduto all'apertura di un conto corrente societario e aveva richiesto ed ottenuto un affidamento di danaro per la copertura di spese relative ai primi investimenti.
Tutti gli argomenti sviluppati dalla Corte territoriale rinviano al dolo e, dunque, ad uno stato soggettivo che contempla la coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. La circostanza che Saverio Macrì si fosse determinato a sporgere denuncia querela nei confronti del Prete non assume alcun rilievo in termini di esonero da responsabilità non solo in ragione della carica formale ricoperta, ma anche e soprattutto in ragione del comportamento interessato alle vicende societarie.
Il ricorrente, dunque, si è limitato a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati.
4. Altrettanto generiche ed infondate le doglianze relative al diniego del trattamento di maggior favore ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. posto che nella sentenza impugnata, ai fini della esclusione delle invocate circostanze, è stato sufficientemente evidenziato come l'imputato non si sia limitato alla irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, ma abbia proprio omesso di tenerli. Dal canto suo, il giudice di prime cure ha rinvenuto nella dismissione dall'incarico di amministratore in prossimità della dichiarazione di fallimento e nell'entità del debito "destinato ad aumentare" le ragioni per le quali non ha riconosciuto al Macrì le circostanze attenuanti generiche.
Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Rv 192381).I giudici di appello hanno motivato in modo congruo sul punto, richiamando i fattori valutativi presi in considerazione.
In conclusione è insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.pen. può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Correttamente la Corte territoriale ha sottolineato come nessun significativo rilievo possa attribuirsi alla presentazione della denuncia da parte del ricorrente, trattandosi di una circostanza che rimane del tutto neutra rispetto alla rilevata omissione e, dunque, al mancato assolvimento dell'obbligo di tenuta contestato al medesimo.
5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/06/2