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Sentenza — n. 34485/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34485/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34485/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Gianluca Massano, avv. Massimo Rosso, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 13 gennaio 2020 con la quale la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha condannato il Massano, quale responsabile dei delitti di cui agli artt. 612 e 614 cod. pen., al risarcimento del danno in favore delle parti civili appellanti, nonché alla refusione delle spese dalle stesse sostenute, oltre accessori di legge.

Regesto Legislator

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art. 576 cod. proc. pen, art. 612 cod. pen, art. 614 cod. pen; Sentenza — n. 34485/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), ripetendo per intero, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare e può esercitare nel caso in cui il reato non si sia prescritto prima della pronuncia di primo grado appellata (Sez. 3, n. 48742 del 10/10/2019, Basile, Rv. 278269). Tale è il caso in esame.

Parole chiave

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minaccia non comprovata minaccia contro le autorità violazione di domicilio minaccia alla sicurezza pubblica infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori inadempimento del locatore

Disposizioni normative citate

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art. 576 cod. proc. pen
art. 612 cod. pen
Peraltro, ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 612 cod.
art. 614 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Massano Gianluca, nato a Asti il 02/11/1983; avverso la sentenza emessa il 13/01/2020 dalla Corte d'Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate in data 31/05/2021 dall'avv. Massimo Rosso nell'interesse del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gianluca Massano, avv. Massimo Rosso, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 13 gennaio 2020 con la quale la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha condannato il Massano, quale responsabile dei delitti di cui agli artt. 612 e 614 cod. pen., al risarcimento del danno in favore delle parti civili appellanti, nonché alla refusione delle spese dalle stesse sostenute, oltre accessori di legge.

2. Gianluca Massaro, amministratore condominiale, è stato tratto a giudizio per avere minacciato Alessandro Levo e per essersi introdotto, nonostante il diniego del medesimo, nell'appartamento di proprietà del Levo e della moglie al fine di realizzare i lavori di manutenzione dell'antenna condominiale dello stabile nel quale era ubicata l'unità abitativa.

3. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha omesso qualsiasi valutazione in merito alla dubbia attendibilità di Alessandro Levo, parte offesa. 3.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta l'assenza di una sufficiente e logica motivazione in merito all'idoneità della condotta del Massano a configurare il delitto di minaccia, tenuto conto della distanza chilometrica che separava l'imputato dalla vittima, alla quale la minaccia veniva rivolta a mezzo telefono. 3.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta l'omessa motivazione in punto di sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di violazione di domicilio, in quanto dalle risultanze istruttorie era risultato che ad indicare all'imputato il luogo nel quale si trovavano le chiavi d'ingresso dell'abitazione era stato lo stesso proprietario Alessandro Levo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

2. Nessuno dei motivi proposti nell'interesse di Gianluca Massano è fondato e idoneo a provocare l'annullamento della sentenza impugnata.3. La Corte territoriale, investita dell'impugnazione delle parti civili, dopo aver precisato che, nel lasso temporale intercorso tra la pronuncia di primo grado ed il giudizio di appello, i delitti ascritti a Gianluigi Massano, risalenti ai mesi di maggio-giugno 2009, si sono prescritti e dopo aver ritenuto la sussistenza di un danno in capo agli appellanti, ha condannato l'imputato al risarcimento in favore delle parti civili in linea con il principio affermato da questa Corte nella sua più alta espressione -che il Collegio condivide- secondo cui l'art. 576 cod. proc. pen. consente al giudice di appello, che affermi incidenter tantum la responsabilità dell'imputato agli effetti civili su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in prime cure, di condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez.

U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), ripetendo per intero, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare e può esercitare nel caso in cui il reato non si sia prescritto prima della pronuncia di primo grado appellata (Sez. 3, n. 48742 del 10/10/2019, Basile, Rv. 278269). Tale è il caso in esame.

4. Con il primo motivo, che rasenta il profilo dell'inammissibilità, la difesa tende ad ottenere una rivalutazione della regiudicanda, senza un reale ed effettivo confronto con la sentenza impugnata che, invero, ha precisato come la dichiarazione della persona offesa abbia trovato conferma nelle deposizioni rese dagli altri testi in ordine alla modalità surretizia con la quale l'imputato, tacendo il diniego dei proprietari, era riuscito ad entrare nel possesso delle chiavi dell'appartamento dei coniugi Levo-Albesano (nella sentenza di primo grado si legge che:

Caracciolo Franca, titolare dell'agenzia immobiliare e detentrice delle chiavi dell'abitazione, riferiva che il Massano si era recato presso di lei per ritirare le chiavi, chiedendole di informare il Levo della necessità di realizzare lavori condominiali per i quali bisognava accedere all'interno dell'abitazione; Malgari Giuseppe, agente immobiliare, riferiva che, nel corso di una telefonata intercorsa con l'imputato, questi gli aveva fatto intendere di essere stato autorizzato dal Levo a ritirare le chiavi dell'unità abitativa). L'impostazione della Corte distrettuale -che ha collocato il racconto della parte lesa nell'ambito del malanimo già corrente tra le parti, ne ha vagliato la plausibilità intrinseca quanto ai fatti e lo ha raffrontato con gli elementi esterni di prova- è conforme al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio di attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente qualora sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). La Corte ha proceduto anche a riscontrare il contenuto di tali dichiarazioni con altri elementi, sul presupposto che la persona offesa che si costituisce parte civile è portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016;Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che qualora abbia una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312;

Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015,Pirajno, Rv. 261730), ipotesi quest'ultima che nel caso di specie non si ravvisa.

5. Anche il secondo motivo, che riguarda il profilo della condotta del delitto di minaccia, è infondato. 5.1 A fronte del contenuto della frase pronunciata dal Massano, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto, in primo luogo, di doversi concentrare sulla questione se, in ipotesi, il nucleo del racconto fosse sufficiente a far ritenere una consapevole e non veritiera versione della vicenda. Nella specie, le censure proposte non si confrontano con la decisione del giudice d'appello là dove ha ritenuto che gli atti processuali valutati a riscontro delle dichiarazioni rese dal Levo fossero tali da attribuire verosimiglianza e realismo al racconto del medesimo, sempre eguale e mai enfatico, e che, dunque, l'intento della parte civile fosse soltanto quello di denunciare all'organo preposto la ritenuta gravità del comportamento dell'imputato che, a fronte del diniego all'accesso nell'unità abitativa, aveva pensato bene di reagire preannunciando al Levo che, alla prima occasione d'incontro, gli avrebbe "fatto una faccia così". 5.2 La tesi difensiva secondo la quale la frase, pronunciata per telefono e ad una notevole distanza chilometrica tra le parti, non avrebbe assunto una connotazione tale da incidere sulla libertà morale del soggetto, non può essere condivisa.

Invero, nella fattispecie in esame, proprio per il contesto ed il momento nel quale la frase è stata proferita (dopo il diniego all'accesso nell'unità abitativa della parte civile), nonché per i toni e la cornice di riferimento, la stessa non può che essere intesa come prospettazione di una attività aggressiva illegittima e, quindi, idonea ad integrare il delitto di minaccia (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio, Rv. 275889; Sez. 6, n. 35593 del 16/06/2015, Romeo, Rv. 264341). Peraltro, ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che è reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicchè non è necessario neppure che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664;

Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289).

7. Neanche il terzo motivo di ricorso merita accoglimento. Innanzitutto deve darsi atto che, a fronte dell'esplicito diniego del proprietario, il Massano si introduceva nell'appartamento del medesimo dopo averne recuperato le chiavi presso l'agenzia immobiliare che le deteneva in vista di una vendita. Già questo è sufficiente a configurare il delitto contestato. La Corte territoriale, con argomentazioni del tutto congrue e logiche, ha anche spiegato perché abbia ritenuto più convincente la versione della persona offesa rispetto a quella dell'imputato, che fa leva, in buona sostanza, sull'insussistenza dello ius escludendi, e perchè la prospettata necessità di riparare un'antenna condominiale non possa restituire liceità alla condotta.

Invero, il delitto di violazione di domicilio si configura anche qualora il soggetto si introduca nel domicilio con intenzioni tutt'altro che illecite, non assumendo rilievo, neanche la mancanza di clandestinità nell'agente o l'assenza di violenza sulle cose. (Sez. 5, n. 19546 del 27/03/2013 - dep. 07/05/2013, M., Rv. 256506). E' ciò che si è verificato nel caso di specie. La circostanza che il Massaro, invito domino, si sia introdotto nell'abitazione delle parti civili entrando nella disponibilità delle chiavi di accesso in modo non clandestino -e tuttavia surrettizio-, al fine di far riparare l'antenna condominiale, così da evitare esose spese di manutenzione, non esclude la sussistenza del delitto di cui all'art. 614 cod. pen. se si considera che il ius excludendi del titolare del diritto alla inviolabilita del domicilio non trova limiti di sorta neanche nei confronti del proprietario dell'immobile (Sez. 5, n. 7279 del 14/02/1978, Napoli, Rv. 139289).

8. Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de