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Sentenza — n. 34484/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34484/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34484/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Antonio Flore, avv. Ladislao Massari, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 14 ottobre 2019 con la quale la Corte d'appello di Lecce, confermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n.2, I. fall. perché, quale amministratore della fallita Connitex s.r.I., provvedeva alla tenuta dei libri e delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari nel periodo dal 13 ottobre 2011 e sino alla sentenza di fallimento del 27 marzo 2012, in riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di Brindisi, ha rideterminato la durata della pena accessoria commisurandola alla pena principale ed ha riconosciuto al Flore il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie, nonché il beneficio della non menzione.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34484/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie flussi finanziari illeciti lotta contro la frode falsità in documenti appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
per erronea applicazione della norma penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
La lettura non parcellizzata della motivazione della sentenza impugnata consente di ritenere che i giudici di appello siano pervenuti a tale quantificazione valutando gli stessi criteri che li hanno indotti a confermare il quantum della pena principale determinato dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Flore Antonio, nato a Brindisi il 22/07/1967; avverso la sentenza emessa il 04/10/2019 dalla Corte d'Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Ladislao Massari;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Antonio Flore, avv. Ladislao Massari, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 14 ottobre 2019 con la quale la Corte d'appello di Lecce, confermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 216, comma 1, n.2, I. fall. perché, quale amministratore della fallita Connitex s.r.I., provvedeva alla tenuta dei libri e delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari nel periodo dal 13 ottobre 2011 e sino alla sentenza di fallimento del 27 marzo 2012, in riforma della pronuncia del Giudice per le indagini preliminari di Brindisi, ha rideterminato la durata della pena accessoria commisurandola alla pena principale ed ha riconosciuto al Flore il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie, nonché il beneficio della non menzione.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. per erronea applicazione della norma penale in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall., per inosservanza delle norme processali in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non ha offerto una plausibile spiegazione, oltre ogni ragionevole dubbio, in merito alla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto e alla sua attribuibilità al Fiore, nonostante l'imputato avesse consegnato agli organi della curatela talune annotazioni contenenti l'esposizione della situazione patrimoniale della società e, dunque, la prova dell'esistenza di movimentazioni in entrata ed in uscita che avrebbero dovuto indurre a ravvisare nel comportamento del ricorrente solo un profilo di colpa, da cui la sussunnibilità della vicenda nell'alveo dell'art. 217 I. fall. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della norma penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte, senza spiegarne i motivi, ha escluso in favore del Flore il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha determinato la durata della pena accessoria in misura pari a quella della pena principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

2. Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello, sia la decisione di primo grado.

Va precisato che, nella specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene sia nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, sia nella circostanza che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;

Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

3. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dedotto la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato Alla condotta dell'imputato che, in luogo dei libri e delle scritture contabili, si era limitato a consegnare agli organi della curatela "due fogli contenenti prospetti della situazione patrimoniale", evidenziando come tanto fosse espressione sia della omessa tenuta, o quantomeno dell'indimostrata tenuta delle scritture nel momento immediatamente precedente al fallimento, sia della inadeguatezza di tali prospetti all'assolvimento dell'obbligo di legge.

Diversamente, invero, la norma non avrebbe fatto esplicito e dettagliato riferimento ai libri e alle scritture contabili, ma avrebbe ritenuto sufficiente a rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o il movimento degli affari anche documenti diversi da quelli prescritti. Sul punto, il giudice di prime cure aveva evidenziato l'insufficienza dei prospetti ai fini dell'accertamento reale della situazione della società, sottolineando come il curatore non avesse lesinato riferimenti all'impossibilità di svolgere il compito affidatogli proprio a causa dell'inadeguatezza della documentazione prodotta.

I giudici di appello, dal canto loro, hanno sviluppato le argomentazioni rese nella sentenza di primo grado, fornendo una valutazione analitica ed autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati nell'impugnazione, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure. La Corte territoriale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, ha precisato che quello contestato al Flore è un delitto che richiede il dolo generico cioè la consapevolezza nell'agente che la non corretta tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, e che, per contro, non è necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753 - 01 Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv. 258881).3.1.

Dalle suesposte considerazioni, consegue la infondatezza anche della censura relativa alla mancata sussunzione della vicenda nella fattispecie di reato di cui all'art. 217 I. fall. Al Flore non è addebitata la mera condotta, cosciente e volontaria o semplicemente negligente, di omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, ma è contestato il mancato aggiornamento, desumibile dall'omesso deposito, dei libri e delle scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non obbligatori. E' questa una situazione che, provata in punto di fatto, ha impedito la ricostruzione del volume d'affari e della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fallita ed è estranea al fatto tipico descritto dell'art. 217, comma 2, I.fall. che, quale reato di pericolo presunto e di pura condotta posto a tutela del bene giuridico costituito dall'esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa fallita, si concretizza anche in assenza di danni o di messa in pericolo degli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867-01, in motivazione;

Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508-01).

4. Altrettanto generiche sono le lagnanze inerenti il diniego del trattamento di maggior favore ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. posto che nella sentenza impugnata, ai fini della esclusione delle invocate circostanze, è stato sufficientemente sottolineato il fatto che l'imputato non si fosse limitato alla irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, ma avesse proprio omesso di tenerli. La Corte ha ritenuto priva di rilievo l'incensuratezza del Fiore. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice che ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata nneritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, Rv 192381).

I giudici di appello hanno motivato in modo congruo sul punto, richiamando i fattori valutativi presi in considerazione.In conclusione è insindacabile in questa sede il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125 per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).

5. Quanto alla generica censura di assenza di motivazione in punto di commisurazione della pena accessoria, la Corte territoriale, alla luce dei nuovi parametri dettati dal giudice delle leggi con la sentenza n. 222 dei 2018, ha rideterminato la durata delle pene accessorie a quella della pena principale. La lettura non parcellizzata della motivazione della sentenza impugnata consente di ritenere che i giudici di appello siano pervenuti a tale quantificazione valutando gli stessi criteri che li hanno indotti a confermare il quantum della pena principale determinato dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Dal canto suo, al di là di generiche affermazioni, la difesa non ha enunciato specifici motivi implicanti l'annullamento della sentenza in parte qua per difetto di motivazione.

6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa