Sentenza — n. 34483/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inannmissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i cinque motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 121 cod. proc. pen, art. 609 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34483/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tutti gli elementi sintomatici evidenziati nel percorso motivazionale delle pronunce di merito danno contezza del ruolo rivestito dalla Wellnn e, di conseguenza, della corretta attribuzione alla ricorrente dell'obbligo di consegna dei libri e delle scritture contabili, obbligo che, ai sensi 'l'i ,///' dell'art. 16, comma 1, n. 3, I. fall., discende dall'ordine contenuto nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento e il cui mancato adempimento aveva finito con il rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio ed del movimento degli affari della fallita.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Wellm Maria, nata a Konstanz (Germania) il 12/03/1938; avverso la sentenza emessa il 31/10/2019 dalla Corte d'Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Di Leo, che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate in data 25 maggio 2021 dall'avv.
Giovanni Marinosci.RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Maria Wellm, avv. Giovanni Marinosci, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 31 ottobre 2019 con la quale la Corte d'appello di Milano -per quel che rileva in questa sede-, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. di Milano, ha dichiarato prescritto il reato di cui al capo C) della rubrica, ha ridotto la pena principale e la pena accessoria inflitte in primo grado ed ha confermato la penale responsabilità della Wellm in ordine ai delitti di cui: - agli artt. 216, comma 1, n.2, e 223 I. fall. perché, nel periodo dall'Il giugno 2006 al 21 aprile 2010, in qualità di consigliere di amministrazione della società di capitali T.L.S. Italia s.r.I., dichiarata fallita il 26 settembre 2011, sottreva e distruggeva i libri e le scritture contabili della società, così da non renderne possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari con danno ai creditori, ed ometteva il versamento dei contributi e tributi dovuti maturando nei confronti degli enti un debito di poco inferiore al passivo fallimentare (è il capo A della rubrica); - agli artt. 216, comma 1, n.1, 219, comma 2, e 223 I. fall. perché, nel periodo dall'Il giugno 2006 al 21 aprile 2010, quale consigliere di amministrazione della società di capitali T.S.L.
Italia s.r.I., dichiarata fallita il 26 settembre 2011, distraeva non solo i beni della società, effettuando bonifici in favore sia della T.S.L. Transport Logistic Solution A.G., sia di Wellm Siegfried, sia della T.L.S. Deutschland GMBH, ma anche il controvalore della vendita di un immobile di proprietà della T.L.S. Italia s.r.I., ubicato in Milano (è il capo B della rubrica).
2. La difesa articola le proprie censure in cinque motivi. 2.1 Con il primo motivo -relativo al capo A) punto 2 della imputazione-, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e e) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 10-bis e 10- ter, d.lgs n. 74/2000 e per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha escluso ogni responsabilità in capo al coimputato Massimo Giudici, nonostante questi avesse rivestito il ruolo di procuratore speciale con ampia procura per gli atti di gestione dell'azienda, invece affermando la responsabilità della Wellnn per violazione dell'obbligo di vigilanza, pur avendo la stessa rivestito solo formalmente la carica di consigliere di amministrazione. 2.2 Con il secondo motivo -relativo al capo A) punto 1 della imputazione-, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha ravvisato la penale responsabilità della Wellm -esclusa per il coimputato Massimo Giudici- in ragione della mancata consegna dei libri e delle scritture contabili della società da parte del commercialista incaricato in favore del curatore che ne aveva fatto richiesta, nonostante fosse risultata l'esistenza della documentazione sino alla data in cui l'imputata aveva ricoperto la carica di consigliere di amministrazione.Con il terzo motivo -relativo al capo B) punto 1 della rubrica-, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha attribuito alla Wellm la responsabilità dei bonifici effettuati in favore della T.S.L.
Transport Logistic Solution A.G., del marito Wellm Siegfried e della società di famiglia T.L.S. Deutschland GMBH, nonostante la donna non avesse mai svolto attività gestoria all'interno della compagine sociale. Con il quarto motivo - relativo al capo B) punto 2 dell'imputazione-, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la Corte ha attribuito a Maria Wellm la distrazione del controvalore della vendita di un immobile di proprietà della T.L.S. Italia s.r.I., ubicato in Milano, in assenza di specifici ed inequivocabili prove di responsabilità della medesima.
Con il quinto motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante la conclusione in sede civile di una transazione in merito all'omesso versamento di contributi e tributi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inannmissibilità.
2. Le questioni giuridiche sollevate con i cinque motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito.
Nella specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argonnentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e nel fatto che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01;
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Si deve riaffermare, dunque, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
3. Quanto al primo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha dichiarato l'innprocedibilità per estinzione del delitto di omesso versamento di ritenute per intervenuta prescrizione, là dove, a suo avviso, non ricorrevano estremi di responsabilità a suo carico, avendo ella ricoperto solo formalmente la carica di consigliere di amministrazione della società di capitali T.S.L. s.r.I., sicchè la responsabilità per omesso controllo sul regolare versamento di contributi e tributi avrebbe dovuto ricadere sulla persona del coimputato Massimo Giudici, procuratore speciale per gli atti di gestione dell'azienda nonché amministratore di fatto della società.
Premesso che la ricorrente non contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ma solo la circostanza che la responsabilità della vicenda sia caduta sulla sua persona, giova precisare che nel percorso nnotivazionale della sentenza di primo grado, condiviso in grado di appello, sono puntualizzate le ragioni della decisione. Invero il mancato rinvenimento dei libri e delle scritture contabili e la circostanza che, nonostante la nomina a procuratore generale con poteri gestori a "firma libera", in realtà qualsiasi operazione conclusa da Massimo Giudice richiedesse, sempre e comunque, la preventiva autorizzazione scritta di Maria Wellm o del marito, davano contezza, da un lato, del ruolo non solo formale ma sostanziale rivestito dall'imputata nella compagine sociale e, dall'altro, dell'attribuzione solo formale dei poteri gestori al Giudici.
Nella pronuncia del giudice di prime cure e nella sentenza impugnata che la conferma, dunque, sono indicati gli elementi sintomatici di un ruolo tutt'altro che disinteressato e passivo della Wellm alle vicende societarie. Invero, se si considera che tutte le operazioni portate a termine dal procuratore generale necessitavano di una sua autorizzazione scritta, è evidente che la Wellm per l'intera esistenza in vita della T.S.L. s.r.l. ebbe a ricoprire l'incarico di consigliere di amministratore svolgendo un'attività di controllo della gestione societaria tutt'altro che formale.
Tutti gli elementi sintomatici evidenziati nel percorso motivazionale delle pronunce di merito danno contezza del ruolo rivestito dalla Wellnn e, di conseguenza, della corretta attribuzione alla ricorrente dell'obbligo di consegna dei libri e delle scritture contabili, obbligo che, ai sensi 'l'i ,///' dell'art. 16, comma 1, n. 3, I. fall., discende dall'ordine contenuto nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento e il cui mancato adempimento aveva finito con il rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio ed del movimento degli affari della fallita.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, i giudici di merito hanno ben spiegato che è la Wellm a dover rispondere del delitto di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. in ragione delle effettive funzioni esercitate, con costante ingerenza, nella gestione dell'attività imprenditoriale e nell'assetto organizzativo dell'azienda. Si coglie nelle sentenze il ragionamento sulla base del quale si è ritenuto che alla carica formale corrispondesse il concreto esercizio, da parte della Wellm, delle funzioni collegate alla qualifica ricoperta. La ricorrente, dal canto suo, si è limitata a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati.
4. Le considerazioni dianzi svolte rilevano anche con riferimento al secondo motivo di ricorso. Ad esonerare da responsabilità la Wellnn non può valere la circostanza che ella si sia avvalsa dell'opera di un professionista, in quanto, in caso di bancarotta fraudolenta documentale, anche qualora l'imprenditore abbia affidato la contabilità a soggetti terzi forniti di specifiche cognizioni tecniche, permane in capo a lui l'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). Dunque, in caso di fallimento, l'imprenditore risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge (Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, De Franceschi, Rv. 231707; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147).
5. Con il terzo e il quarto motivo, ancora una volta, la ricorrente, senza muovere alcuna critica alla ricostruzione delle vicende contestate, tenta di smontare il costrutto argomentativo delle sentenze di merito adombrando responsabilità di terzi in ordine alle operazioni dolose commesse ai danni della compagine sociale. Come desumibile dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici attraverso il compendio probatorio, la Wellm agiva in completa autonomia e/ nonostante il manifestato dissenso degli altri componenti del consiglio di amministrazione, assumendo comportamenti contrari all'etica professionale oltre che agli interessi strettamente economici della società, tali da indurre taluno anche alle dimissioni (teste Murano). 5.1 Ciò posto, il giudice d'appello ha sottolineato non solo l'omessa e doverosa consegna dei libri e delle scritture contabili, che ha reso impossibile ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita e, di conseguenza, la verifica di fattibilità di azioni recuperatorie, ma anche il mancato reperimento dei beni strumentali, con grave danno per i creditori.I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio - consolidato nella giurisprudenza di legittimità - secondo cui l'accertata presenza, in un determinato momento della vita della società, di beni che non vengono poi rinvenuti dal curatore fallimentare costituisce prova della distrazione ove l'imprenditore fallito non sappia o non voglia dare conto della loro destinazione al soddisfacimento di bisogni della società.
Nella specie, la ricorrente non contesta che, al momento del fallimento, il denaro e i beni non fossero più nelle casse o nella disponibilità della fallita, ma si limita ad evidenziare un'estraneità alla vicenda che la carica formale ricoperta e l'accertata ingerenza nelle operazioni di gestione non consentono, tralasciando di offrire qualsiasi chiarimento in merito alla loro destinazione a soggetti a lei legati e fermandosi ad una sterile critica della complessa ricostruzione fattuale, della quale sollecita una rilettura. 5.2 E' preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01).
Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), tese ad imporre una diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 5.3 Correttamente e logicamente la Corte territoriale, in buona sostanza, ha desunto la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della fallita dalla mancata dimostrazione della loro reale destinazione, sul presupposto che gli obblighi di custodia e conservazione dei beni restano immutati in capo al fallito fino alla consegna di essi al curatore (Sez. 5, n. 13528 del 08/02/2017, Virgili, Rv. 269721-01; Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710-01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740- 01), non senza, tuttavia, evidenziare come la movimentazione di denaro, priva di causali, fosse sempre a vantaggio di persone, fisiche o giuridiche, legate alla Wellm e come la carica ricoperta dalla stessa le imponesse di provare la destinazione alla società degli incassi della vendita dell'immobile della quale, invece, non risultava prova.
6. Inammissibile è anche il quinto motivo con il quale la ricorrente lamenta il diniego di un trattamento di maggior favore ex art. 62 n. 6 cod. pen. Premesso che la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non si configura la predetta attenuante a fronte di una transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità che implica ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315;
Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv. 276276) e che la lettura dell'accordo transattivo -allegato al ricorso- concluso tra l'imputata e la curatela fallimentare depone per il mancato integrale ristoro delle stesse, deve evidenziarsi che la questione non era stata oggetto di gravame innanzi alla Corte territoriale. In punto di dosimetria della pena, nell'atto di appello la difesa si era limitata a lamentare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche alla cui applicazione, a suo avviso, avrebbero dovuto indurre l'incensuratezza dell'imputata e il risarcimento del danno -provato a mezzo allegazione alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen., della scrittura privata nella quale si conveniva con la fallita T.S.L. s.r.l. sia la quantificazione del risarcimento del danno, sia la rinuncia della Wellnn ad insinuarsi nel passivo per la somma già liquidata ed ammessa-, senza tuttavia articolare la censura oggi lamentata. 6.1 II parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comnna 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti, motivi che -contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581., comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.-, sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto, intenzionalmente o meno, sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745;
Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Graziolo, Rv. 255577). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Amnnende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'innporto di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagannento delle spese processuali