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Sentenza — n. 34481/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34481/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34481/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZULIAN GIORGIO nato a MORBEGNO il 08/05/1959 DEL PO ANDREINA LUISELLA nato a TEGLIO il 09/07/1960 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Sondrio, in data 22.3.2018, aveva condannato, tra gli altri, Zulian Giorgio e Del Po Andreina Luisella, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente in rubrica ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello Zulian, in ordine al reato di porto abusivo di un coltello a serramanico, e della Del Po, in ordine al reato di porto al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo di un oggetto atto ad offendere (una bomboletta contenente spay urticante), perché estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole ai rei, confermando nel resto la sentenza impugnata.

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Sentenza — n. 34481/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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lesioni gravi crimine di aggressione azione civile causalità del colpo di frusta reati violenti lesione al ginocchio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ZULIAN GIORGIO nato a MORBEGNO il 08/05/1959 DEL PO ANDREINA LUISELLA nato a TEGLIO il 09/07/1960 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Sondrio, in data 22.3.2018, aveva condannato, tra gli altri, Zulian Giorgio e Del Po Andreina Luisella, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati loro rispettivamente in rubrica ascritti, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello Zulian, in ordine al reato di porto abusivo di un coltello a serramanico, e della Del Po, in ordine al reato di porto al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo di un oggetto atto ad offendere (una bomboletta contenente spay urticante), perché estinti per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso favorevole ai rei, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando, con riferimento a ciascuna delle fattispecie per cui gli imputati hanno riportato to condanna, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali ad opera del giudice di secondo grado (cfr. pp. 14-31 del ricorso).

3. Con requisitoria scritta del 17.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili 4. Diverse appaiono le ragioni che inficiano il ricorso presentato nell'interesse del Zulian e della Del Po sotto il profilo della inammissibilità.

Ed invero i ricorrenti non tengono nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, pertanto, è precluso il percorso argomentativo seguito dai menzionati ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217;

Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica nel ricostruire la dinamica degli episodi che hanno visto contrapposti i coniugi Zulian-Del Po, da un lato, Moujahid-Talaa, dall'altro.

I ricorsi vanno, altresì, considerati inammissibili anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondati su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto i ricorrenti non si confrontano realmente, devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr.

Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Va, infine, rilevata la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi sulla configurabilità della esimente della legittima difesa, in relazione al reato di lesioni personali volontarie aggravate, di cui al capo a) dell'imputazione, contestato allo Zulian. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata, come nel caso in esame, dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, essendosi limitato, lo Zulan, a ipotizzare in maniera del tutto generica una versione alternativa secondo cui l'imputato avrebbe reagito a un'aggressione patita ad opera della persona offesa, Moujahid Kadir, che Io avrebbe stretto in una morsa da tergo, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p., risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (cfr.

Cass., Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rv. 279356). Manifestamente infondata appare la censura che del pari si risolve nell'invocazione del riconoscimento della esimente della legittima difesa in favore di entrambi gli imputati in ordine al delitto di rissa, alla quale hanno partecipato insieme con i loro antagonisti Moujahid Kadir e Talaa Fathia. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (cfr., ex pIurimis Cass., Sez. 5, n. 33112, del 08/10/2020, Rv. 279972), posizione passiva che la ricostruzione dei fatti operata con logico argomentare dai giudici di merito, ha escluso sia stata quella assunta dalla coppia Zulian-Del Po.

Aspecifico, come si è detto, è anche il rilievo sulla impossibilità di configurare in capo al Zulian il concorso nel reato di lesioni personali di cui al capo c), materialmente eseguito dalla Del Po, spruzzando, con una bomboletta spray, una sostanza urticante sul volto del Moujahid Kadir e della moglie Talaa Fathia, in quanto la corte, facendo buon governo delle regole generali in tema di concorso di persone nel reato, ha chiarito che la concorrente responsabilità dello Zulian in tale reato trova il suo fondamento a titolo di concorso morale.

Generica, infine, è la censura sul legittimo possesso da parte della Del Po della indicata bomboletta spray, che, nella prospettiva difensiva, giustificherebbe la sua condotta, a fronte della pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato di cui al capo d) per prescrizione, adottata dalla corte territoriale, posto che, come è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr.

Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del