Sentenza — n. 34477/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANFELLOTTO BRUNO nato a NAPOLI il 22/03/1949 TURANO GIANFRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 26/08/1962 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 21.9.2017 aveva condannato Turano Gianfranco e Manfellotto Bruno, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 595, co. 3, c.p., 13 e 21, I. 8.2.1948, n. 47, commesso in danno di Raimone Angelo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34477/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 17.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.Con conclusioni scritte pervenute a mezzo posta elettronica il 24.5.2021 il difensore dei ricorrenti, avv. Paolo Mazzà, nel replicare ai rilievi del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento dei ricorsi, reiterando le proprie doglianze.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MANFELLOTTO BRUNO nato a NAPOLI il 22/03/1949 TURANO GIANFRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 26/08/1962 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 21.9.2017 aveva condannato Turano Gianfranco e Manfellotto Bruno, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 595, co. 3, c.p., 13 e 21, I. 8.2.1948, n. 47, commesso in danno di Raimone Angelo.
Il Turano, in particolare, nell'articolo a sua firma pubblicato sul settimanale "L'Espresso" del 2 giugno 2011, di cui era direttore responsabile il Manfellotto, dal titolo "Alitalia lascia a terra Mister Meridie", aveva ricompreso tra i soci di "Meridie" anche la persona offesa, indicandola come "Angelo Rainone dell'Immobiliare Campana, arrestato due anni fa per truffa mentre tentava di trasformare il Convento salernitano di Montevergine in un albergo", laddove, come ha evidenziato la corte territoriale nel riportare le ragioni della decisione di condanna del giudice di primo grado, "la notizia dell'arresto del Rainone non è veritiera, posto che il predetto non è stato arrestato o sottoposto a misure coercitive, né tanto meno indagato in relazione all'operazione immobiliare riguardante il convento di Montevergine".
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto di inchiesta giornalistica, quale specie del diritto di manifestazione della libertà di pensiero, garantito dall'art. 21, Cost., che, rilevano i ricorrenti, ha una portata più ampia del semplice diritto di cronaca giudiziaria.
In considerazione della particolare natura dell'attività di inchiesta giornalistica, caratterizzata da un metodo di lavoro incentrato sulla ricerca delle informazioni condotta in prima persona dal giornalista con gli strumenti propri della sua professione, quali la consultazione di fonti "aperte" e dei documenti reperibili, nonché dal necessario riferimento a personaggi e accadimenti di rilevante interesse pubblico, ad avviso dei ricorrenti va riconosciuta al professionista una più estesa tutela, tale da giustificare possibili errori ricostruttivi, purché commessi nel rispetto delle regole d'indagine proprie dell'attività giornalistica.
In applicazione di tali principi, rilevano gli imputati, la loro condotta deve ritenersi scriminata alla luce dell'esercizio del diritto d'inchiesta giornalistica, quanto meno ai sensi della previsione dell'art. 59, c.p., in quanto, come riconosciuto dagli stessi giudici di primo e di secondo grado, da un lato, l'articolo di Turano non era incentrato sulla figura del Rainone, soggetto del tutto secondario nel resoconto giornalistico, ma su Lettieri Giovanni, imprenditore candidato alla carica di sindaco di Napoli, e sul gruppo "Meridie", a lui facente capo, apparendo l'inchiesta giornalistica, per tale ragione, relativa a un argomento di primario interesse pubblico; dall'altro, erano risultate esatte la quasi totalità delle notizie riportate nell'articolo incriminato.
Tenuto conto, pertanto, della serietà del lavoro di approfondimento svolto dal Turano, che aveva appreso della notizia dell'arresto del Rainone da un quotidiano nazionale mai smentito da quest'ultimo, procurandosi, inoltre, in un secondo momento, l'atto giudiziario contenente il rinvio a giudizio del Rainone per una "rilevante truffa nel settore urbanistico che poteva avere ben condotto al suo arresto", la motivazione sulla natura non marginale dell'informazione relativa all'arresto della persona offesa con cui è stata esclusa la natura incolpevole dell'errore in cui è incorso il Turano sull'arresto della parte lesa, si presenta come una motivazione apparente, che non tiene conto degli evidenziati principi in tema di giornalismo d'inchiesta.
3. Con requisitoria scritta del 17.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.Con conclusioni scritte pervenute a mezzo posta elettronica il 24.5.2021 il difensore dei ricorrenti, avv. Paolo Mazzà, nel replicare ai rilievi del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento dei ricorsi, reiterando le proprie doglianze.
4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni. Manifestamente infondata è la tesi sostenuta dai ricorrenti in ordine alla configurabilità di un diritto d'inchiesta giornalistica, autonomo e di più ampia portata rispetto al diritto di cronaca giudiziaria. In realtà, anche il "giornalismo d'inchiesta" deve attenersi alle regole che disciplinano l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, a partire dal fondamentale principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non è configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, vengano pubblicate inesattezze non marginali e non riguardanti semplici modalità del fatto, ma idonee a modificarne la struttura essenziale.
Sicché, ai fini della configurabilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria, incombe sul giornalista l'onere di allegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneo convincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal fine sufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonte informativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata da altre fonti di informazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7008 del 18/11/2019, Rv. 278793). Ed invero, come affermato in altro condivisibile arresto in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 35702 del 19/05/2015, Rv. 265015). In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione, non essendo irrilevante per la reputazione di un soggetto l'attribuzione di un fatto illecito diverso da quello su cui effettivamente si indaga (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 13782 del 29/01/2020, Rv. 278990; Cas., Sez. 5, n. 5760 del 04/12/2012, Rv. 254970). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, risalta l'impossibilità di configurare, anche sotto il profilo di cui all'art. 59, c.p., l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, in quanto, come chiarito con lucido argomentare dalla corte territoriale, da un lato, il Rainone ha dimostrato di avere acquistato il Convento nell'aprile del 2009 in qualità di amministratore della "Conservatorio Immobiliare srl" per trasformare l'immobile non in albergo, ma in alloggi per civili abitazioni, operazione imprenditoriale in ordine alla quale non era stata aperta alcuna indagine da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, né il Rainone era stato arrestato o raggiunto da misure cautelari; dall'altro la richiesta di rinvio a giudizio prodotta dagli imputati a giustificazione della propria condotta non era inerente alla notizia contenuta nell'articolo, riguardando tale richiesta reati contestati dalla diversa Procura della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore per fatti diversi dall'acquisto del Convento salernitano, contestati, peraltro, al Rainone non in qualità di legale responsabile della "Conservatorio Immobiliare srl", ma quale legale rappresentante di "Raim srl" e di "Raical srl", commessi prima del menzionato acquisto del Convento da parte della "Conservatorio Immobiliare srl".
Appare, pertanto, evidente come lo "scollamento fra la vicenda" riportata nell'articolo pubblicato e la "realtà" dei fatti, sottolineato dalla corte territoriale e non contestato nella sua oggettività dai ricorrenti, non essendo mai stato, il Rainone, né sottoposto a indagine per l'acquisto del Convento salernitano, né arrestato per tale vicenda, non possa trovare giustificazione alcuna nell'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, nemmeno in forma putativa, alla luce dei principi di diritto in precedenza sinteticamente richiamati, che rendono del tutto irrilevante la dedotta esattezza sulle altre notizie contenute nell'articolo non riguardanti lo specifico episodio attribuito al Rainone, in relazione al quale è stato violato il dovere del giornalista di esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio sulla sua veridicità.
Non sembra, in conclusione, che i ricorrenti abbiano sufficientemente meditato su di un aspetto che, ad avviso del Collegio, inficia, dal punto di vista logico, la loro argomentazione, apparendo in effetti contraddittorio richiedere per il "giornalismo d'inchiesta" o "giornalismo investigativo", che, per definizione, come ammesso dagli stessi imputati, deve essere caratterizzato da un rigoroso accertamento dei fatti oggetto dell'investigazione, uno standard sul controllo della fondatezza della notizia da parte del "giornalista investigativo" meno pregnante di quello richiesto nell'ambito della cronaca giudiziaria.
Del resto, anche i precedenti giurisprudenziali citati dai ricorrenti (cfr. Cass. civ., Sez. 1, 31.10.2016, n. 22042; Cass. civ., Sez. 3, 9.7.2010, n. 16236; Cass. pen., Sez. 5, 12.12.2012, n. 9337) non assumono valore decisivo ai fini dell'accoglimento della tesi difensiva, sottolineando, anzi, la necessità che anche il "giornalista d'inchiesta" proceda a "un serio e diligente lavoro di ricerca" "ovvero indichi "motivatamente e argomentatamente un sospetto", secondo un modello di lavoro che nel caso in esame non risulta essere stato rispettato.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese