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Sentenza — n. 34475/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34475/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34475/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Stefano ALBANESE per il delitto di lesioni gravi in danno di Calogero ALBANESE. Sono state confermate anche la statuizioni civili, con ulteriore condanna alle spese in favore della parte civile.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34475/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza di tutti i motivi, sia perché questi ultimi sono pedissequamente reiterativi di quelli formulati con l'atto di appello e su di essi la Corte territoriale ha correttamente, congruamente e logicamente motivato.

Parole chiave

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riconsiderazione motivi di cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale allegazioni insufficientemente motivate calcolo del danno

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBANESE STEFANO nato a TERMINI IMERESE il 24/05/1984 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte e la nota spese depositate dall'avv. CRISTINA AGLIERI RINELLA nell'interesse della parte civile CALOGERO ALBANESE; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato GIUSEPPE DI MAIO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 maggio 2020, la Corte di appello di Palermo ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Stefano ALBANESE per il delitto di lesioni gravi in danno di Calogero ALBANESE. Sono state confermate anche la statuizioni civili, con ulteriore condanna alle spese in favore della parte civile.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore e articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova. 2.3. Il terzo motivo, con il quale ancora una volta si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, è incentrato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.4. Con il quarto motivo le doglianze sono state formulate in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlativi vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza di tutti i motivi, sia perché questi ultimi sono pedissequamente reiterativi di quelli formulati con l'atto di appello e su di essi la Corte territoriale ha correttamente, congruamente e logicamente motivato.

2. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza formulata dalla difesa di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo superfluo l'espletamento degli accertamenti indicati, dando ampiamente conto nella motivazione della sentenza della sufficienza delle risultanze processuali già acquisite. Peraltro, le doglianze formulate sul punto nel ricorso sono chiaramente finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

3. Il secondo e il terzo motivo sono versati in fatto e le relative censure mirano ancora una volta a una rivalutazione del merito e delle prove. La Corte territoriale ha evidenziato come la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado trovi effettivo riscontro nelle risultanze della istruttoria dibattimentale espletata e la motivazione sul punto ha tenuta logica, esente da vizi di travisamento. Insomma, le censure difensive sono manifestamente infondate, giacché afferenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

4. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perché non consentiti dalla legge in sede di legittimità; essi, infatti, afferiscono al trattamento punitivo, in relazione al quale si rinviene sufficiente e non illogica motivazione, scaturente da adeguato esame delle deduzioni difensive (pag. 4 della sentenza impugnata).

5. La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila. Il ricorrente va pure condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 1750,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2021 Il con