Sentenza — n. 34473/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge, in relazione agli artt. 24, 111, Cost. e 108, c.p.p., in quanto la corte territoriale ha errato nel rigettare la censura difensiva, volta a far valere la mancata concessione, da parte del tribunale, di un termine a difesa, richiesto dall'avv. Antonio Gabrieli, nominato difensore di fiducia dall'imputato nel corso della escussione testimoniale della persona offesa, in sede di udienza dibattimentale del 12.6.2019, alla quale non erano presenti né il difensore di fiducia originariamente nominato, avv. Adriano De Pasquale, né il difensore di ufficio, designato ex art. 97, c.p.p., sull'erroneo presupposto che non si trattasse di un caso di abbandono della difesa, tale da imporre, ai sensi dell'art. 108, c.p.p., la concessione di un termine a difesa, con conseguente lesione del diritto di difesa, in quanto, sopravvenuta la nomina, il nuovo difensore del Laviola ha dovuto procedere al controesame della persona offesa, senza alcuna possibilità di prendere cognizione degli atti del processo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 c.p; Sentenza — n. 34473/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108, c.p.p., determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua (cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAVIOLA COSIMO nato a CERIGNOLA il 29/11/1980 avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 25.9.2019, aveva condannato Laviola Cosimo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex art. 648 bis, c.p., in rubrica ascrittogli, riqualificava il fatto ai sensi degli artt. 624, 625, co. 1, n.
2) e n. 7), c.p., con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:
1) violazione di legge, in relazione agli artt. 24, 111, Cost. e 108, c.p.p., in quanto la corte territoriale ha errato nel rigettare la censura difensiva, volta a far valere la mancata concessione, da parte del tribunale, di un termine a difesa, richiesto dall'avv. Antonio Gabrieli, nominato difensore di fiducia dall'imputato nel corso della escussione testimoniale della persona offesa, in sede di udienza dibattimentale del 12.6.2019, alla quale non erano presenti né il difensore di fiducia originariamente nominato, avv. Adriano De Pasquale, né il difensore di ufficio, designato ex art. 97, c.p.p., sull'erroneo presupposto che non si trattasse di un caso di abbandono della difesa, tale da imporre, ai sensi dell'art. 108, c.p.p., la concessione di un termine a difesa, con conseguente lesione del diritto di difesa, in quanto, sopravvenuta la nomina, il nuovo difensore del Laviola ha dovuto procedere al controesame della persona offesa, senza alcuna possibilità di prendere cognizione degli atti del processo;
2) vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni secondo cui sono state ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, co. 1, n.
2) e n. 7), c.p.;
3) violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, piuttosto che di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti.
3. Con requisitoria scritta del 9.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso va rigettato, collocandosi ai confini della inammissibilità, per le seguenti ragioni.
5. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108, c.p.p., determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, c.p.p., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua (cfr.
Cass., Sez. 1, n. 13401 del 5.2.2020, Rv. 278823). Condizione, quest'ultima, non verificatasi nel caso in esame, in quanto, come si evince dalla lettura del verbale di udienza del 12.6.2019, consultabile in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, in tale sede il difensore non ha eccepito la nullità di cui si discute, dopo la decisione del tribunale di non concedergli il richiesto termine a difesa. Né va taciuto, sotto diverso, ma concorrente profilo, che il ricorrente si limita a segnalare, come presupposto che avrebbe dovuto indurre il tribunale ad applicare la previsione dell'art. 108, c.p.p., l'assenza, all'udienza del 12.6.2019, del difensore di fiducia originariamente nominato, avv.
De Pasquale (e del difensore di ufficio, nominato ex art. 97, co. 4, c.p.p.), circostanza che, di per sé, non impone la concessione di un termine a difesa. Come è stato osservato, infatti, la mera assenza del difensore all'udienza non integra alcuna delle ipotesi indicate nell'art. 108, c.p.p., per poter ottenere la concessione di un termine a difesa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21899 del 22.4.2010, Rv. 247419).
6. Infondato, oltre che articolato in modo estremamente generico appare il secondo motivo di impugnazione. Il ricorrente trascura che la riqualificazione dell'originaria contestazione in quella di furto aggravato, risulta conforme alla ricostruzione dei fatti quale emerge dalla sentenza oggetto di ricorso, che, sul punto, non ha formato oggetto di contestazione da parte dell'imputato, il quale, come si è detto, si è limitato a contestare semplicemente la configurabilità delle ritenute circostanze aggravanti. Essendo, pertanto, incontestato che il Laviola si sia impadronito illecitamente dell'autovettura oggetto dell'azione predatoria di proprietà di Massaro Gerardo, la sussistenza delle indicate circostanze aggravanti appare legittimante desunta, con motivazione implicita, dalla corte territoriale (sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr.
Cass., sez. II, 12/02/2009, n. 8619), alla luce della duplice circostanza di fatto che la suddetta autovettura, come dichiarato dal Massaro, era stata da quest'ultimo parcheggiata il 25.3.2019 in Cerignola, alla via Carlo Goldoni, per essere poi rinvenuta nel pomeriggio dello stesso giorno in un luogo diverso, nei pressi di via Manfredonia, nell'agro di Cerignola, nella disponibilità dell'imputato, sorpreso dagli agenti operanti ad armeggiare all'interno del cofano del veicolo, "utilizzando chiavi inglesi e cacciaviti". Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di aggravante di cui al n.
7) dell'art. 625, c.p., la "ratio" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, Rv. 279774), ricomprendendo la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede i beni esposti per destinazione o consuetudine alla fede pubblica, come, per l'appunto, un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. D'altro canto, l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose qualora il soggetto usi, per commettere il fatto, energia fisica provocando, la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa posta a protezione del bene oggetto dell'azione predatoria (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
V, 30.10.2013, n. 641, rv. 257949; Cass., sez. V, 26.10.2017, n. 53984 rv. 271889), circostanza configurabile nel caso in esame, in cui appare evidente come il Laviola per spostare l'autovettura dal luogo in cui venne parcheggiata al luogo in cui venne rinvenuta nella sua disponibilità, non può non avere forzato i dispositivi posti a protezione dell'autovettura o, quanto meno, quelli che consentivano l'accensione del motore.
7. Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso si osserva che, come sottolineato da un condivisibile arresto del Supremo Collegio, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello, dopo avere svalutato il comportamento collaborativo del reo, irrilevante in considerazione della sorpresa dell'imputato da parte delle forze dell'ordine in stato di quasi flagranza, mentre era intento, come si è detto, ad armeggiare all'interno del cofano dell'autovettura, ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione negativa della personalità del Laviola, correttamente fondata sulla gravità dei suoi reiterati precedenti penali, dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove i motivi di ricorso involgono profili di merito, non scrutinabili in questa sede di legittimità.
8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
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