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Sentenza — n. 34472/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34472/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34472/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge, con riferimento all'art. 581, c.p.p., in quanto la corte territoriale non si è confrontata con le specifiche questioni di fatto e di diritto che erano state poste a fondamento degli appelli e ha motivato in realtà in termini di "manifesta infondatezza" degli appelli stessi, attraverso una serie di argomentazioni, a tutto voler concedere fondate, che, tuttavia, si risolvono in una motivazione non di inammissibilità, ma di rigetto delle proposte impugnazioni, in violazione del disposto dell'art. 581, c.p.p., senza che il giudice di secondo grado abbia affrontato adeguatamente quanto ad esso era stato devoluto;

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Sentenza — n. 34472/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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criminalità persistente permesso di promuovere un procedimento penale perizia psichiatrica insufficiente circostanza attenuante scemata imputabilità abbandono del procedimento penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCIORTINO SALVATORE nato a PALERMO il 16/09/1986 NAPOLI DAVIDE nato a PALERMO il 25/02/1984 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo dichiarava inammissibili, per difetto di specificità, gli appelli presentati da Sciortino Salvatore e da Napoli Davide avverso la sentenza con cui il tribunale di Termini Imerese, in data 31.10.2017, aveva condannato i suddetti imputati, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto ex artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., loro in rubrica ascritto, ordinando l'esecuzione della predetta sentenza.

2. Avverso tale provvedimento, di cui chiedono l'annullamento con rinvio, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti di impugnazione, fondati su motivi comuni. In particolare entrambi gli imputati lamentano:

1) violazione di legge, con riferimento all'art. 581, c.p.p., in quanto la corte territoriale non si è confrontata con le specifiche questioni di fatto e di diritto che erano state poste a fondamento degli appelli e ha motivato in realtà in termini di "manifesta infondatezza" degli appelli stessi, attraverso una serie di argomentazioni, a tutto voler concedere fondate, che, tuttavia, si risolvono in una motivazione non di inammissibilità, ma di rigetto delle proposte impugnazioni, in violazione del disposto dell'art. 581, c.p.p., senza che il giudice di secondo grado abbia affrontato adeguatamente quanto ad esso era stato devoluto;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la corte territoriale ha omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, formulata nell'interesse di entrambi i ricorrenti 3. Con requisitoria scritta del 9.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione Chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili Con conclusioni scritte del 19.5.2021, l'avv. Delisi, nell'interesse del Napoli, insisteva per l'accoglimento del ricorso. Anche l'avv. Francesco Oddo concludeva nell'interesse dello Sciortino per l'accoglimento del ricorso, con conclusioni scritte dell'11.5.2021.

4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

5. Al riguardo si osserva che, allo scopo dichiarato di chiarire "quali siano, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi", sono intervenute, nella vigenza della disciplina antecedente alla nuova disciplina in tema di impugnazioni introdotta dall'art. 1, co. 55, I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. "Riforma Orlando"), che ha riformulato il testo dell'art. 581, c.p.p., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso un arresto di fondamentale importanza, con cui si è contestata la tesi, pur emersa in passato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Rv. 260766), secondo cui l'esigenza di specificità del motivo debba essere valutata in sede di appello con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità.

Si è così affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 2, n. 51531 del 19.11.2019, Rv. 277811).

Può, dunque, dirsi che la specificità dei motivi, sia nella nuova che nella previgente disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni, deve essere valutata con il medesimo rigore, rappresentando requisito indefettibile sia dell'appello che del ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo stesso, assumendo rilievo anche nel giudizio di appello la cd "inammissibilità estrinseca" o "relazionale", configurabile tutte le volte in cui l'appello si appalesa generico per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, onere, quest'ultimo, direttamente proporzionato alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

La differenza tra il giudizio di appello e il giudizio di legittimità, in altri termini, secondo le Sezioni Unite, non consente di affermare che l'atto di appello non debba conformarsi all'esigenza di "specificità estrinseca", definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, la cui inosservanza, pertanto, impone, anche nel giudizio di secondo grado, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 591, c.p.p. Il che non significa, come è stato opportunamente rilevato nella sentenza "Galtelli", che sia di per sé causa di inammissibilità nel giudizio di appello la riproposizione di questioni già di fatto dedotte in prima istanza, ma solo che l'appello deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado di primo grado, di cui l'appellante non può non tenere conto.

Al riguardo si è ulteriormente specificato che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (cfr. Cass., Sez. 3, n. 12727 del 21.2.2019, Rv. 275841). Alla luce di tali principi non appare revocabile in dubbio la legittimità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, che, in relazione ai motivi di appello articolati da entrambi gli imputati, ha puntualmente evidenziato la genericità dei motivi di impugnazione, rilevando, attraverso una esaustiva analisi degli elementi di fatto e di diritto valorizzati dal giudice di primo grado, come le doglianze difensive in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti e recidiva, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis, c.p., non si confrontassero realmente con la valutazione operata dal tribunale, presentandosi come asserzioni generiche e apodittiche.

Orbene i ricorrenti non si confrontano realmente con tale percorso argomentativo, risultando i ricorsi - sotto questo profilo reiterativi dello stesso vizio che ha inficiato gli atti di appello - del tutto generici, sia nella parte in cui si contesta la dosimetria della pena, sia in quella in cui si denuncia l'omessa considerazione di elementi di fatto (qual• "il ridimensionamento della struttura dell'azione criminale in funzione del luogo ove fu esercitata, una struttura sanitaria privata già vandalizzata; la modesta intensità del dolo; il complessivo contegno processuale dei prevenuti; significativo di effettiva resipiscenza; l'evidente disorganizzazione della condotta, dettata più dal bisogno economico, che da motivi a delinquere di pregnante allarme sociale") ritenuti rilevanti, nella prospettiva difensiva, al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Elementi, che, come rileva la corte territoriale, nella loro genericità non si confrontano con gli elementi di fatto e di diritto valorizzati dal giudice di primo grado su cui si concentra in particolare la motivazione del giudice di secondo grado (cfr. pp.3-5 della sentenza oggetto di ricorso). E ciò a prescindere dall'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Ma vi è di più. I ricorsi peccano di genericità anche sotto un ulteriore profilo, riguardante l'interesse ad impugnare.Ed invero, costituisce principio generale in tema di impugnazioni che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse, come espressamente previsto dall'art. 568, co. 4, c.p.p. L'interesse all'impugnazione, rappresenta una condizione necessaria per l'esercizio del relativo diritto, come si evince anche dalla sanzione processuale prevista dall'ordinamento nel caso in cui l'impugnazione sia proposta da chi non ha interesse, rappresentata dalla inammissibilità dell'impugnazione medesima, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p. Tale interesse sussiste solo nei casi in cui il soggetto legittimato a proporre impugnazione, sia esso parte privata o parte pubblica, possa ottenere, in caso di accoglimento del gravame, una qualche concreta utilità ovvero una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato.

L'attualità impone che l'interesse all'impugnazione persista sino al momento della decisione; quanto alla concretezza, essa può ritenersi integrata anche quando il gravame risulti diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (così Cass. Sez. Un. 11/3-23/6/1993 n.6203 e in assoluta conformità Cass., sez. VI, n. 39689/09 e n. 1365/12).

Tanto premesso non può non rilevarsi come i ricorrenti abbiano ammesso che la corte territoriale si sia confrontata con le questioni poste negli atti di appello, dando vita ad una motivazione di rigetto delle suddette impugnazioni, sorretta da argomentazioni "a tutto concedere fondate" (cfr. p. 3 del ricorso Sciortino e p. 3 del ricorso Napoli). Sicché non si comprende quale sia l'interesse dei ricorrenti ad ottenere un nuovo giudizio di appello, destinato ad affrontare le stesse doglianze disattese dalla corte territoriale sulla base di argomentazioni riconosciute fondate dagli stessi ricorrenti.

6. Manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, in quanto l'originaria inammissibilità dell'appello non consentiva alla corte territoriale di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti per cui si procede e altri oggetto di sentenza passata in giudicato, formulata dagli imputati in termini, peraltro, generici, per la prima volta soltanto nell'udienza innanzi al giudice di secondo grado. Sul punto, inoltre, i ricorsi appaiono ancora una volta del tutto generici, in quanto non vengono indicate in essi la ragioni poste a fondamento della richiesta di cui si discute, che, in ogni caso, può essere presentata legittimamente innanzi al giudice della esecuzione penale.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti