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Sentenza — n. 34469/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34469/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34469/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Pubblico Ministero di Lecco propone ricorso avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lecco il 3.10.2019 con cui Ticozzi Alessandro Piero è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dai reati a lui ascritti: bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; causazione dolosa del dissesto della società mediante l'operazione dolosa di sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie; occultamento o distruzione delle scritture contabili ex art. 10 d.lgs n. 74 del 2000.

Regesto Legislator

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art. 121 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc.pen; Sentenza — n. 34469/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente allora impugna la sentenza non perché ha ritenuto non provata la qualifica di amministratore di fatto, ma perché non ha proceduto alla riqualificazione del ruolo soggettivo attribuito all'imputato non più amministratore di fatto, ma concorrente extraneus. Osserva ancora il ricorrente che, in ogni caso, nell'ipotesi in cui non ritenga sussistente un accordo tra amministratore della fallita e imputato, il giudice avrebbe dovuto riqualificare il fatto come ricettazione fallimentare ai sensi dell'art. 232 I. fall. Chiede l'annullamento della sentenza .

Parole chiave

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acquisto fraudolento impiego illecito di valori patrimoniali revoca del trasferimento patrimoniale trasferimento di azioni confisca dei proventi di reato reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 121 cod. proc. pen
I difensori dell'imputato, con memoria presenta ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., chiedono che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.
art. 606 cod. proc.pen
242789), sia in quanto si attribuirebbe alla Corte di legittimità un'indebita funzione di merito, in aperto contrasto con il perimetro normativo dei casi di ricorso per cassazione come delineati dall'art. 606 cod. proc.pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco avverso la sentenza del 3/10/2019 dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico Ministero di Lecco propone ricorso avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lecco il 3.10.2019 con cui Ticozzi Alessandro Piero è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dai reati a lui ascritti: bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; causazione dolosa del dissesto della società mediante l'operazione dolosa di sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie; occultamento o distruzione delle scritture contabili ex art. 10 d.lgs n. 74 del 2000.

2. Il ricorrente propone ricorso limitatamente all'assoluzione di cui al capo C concernente gli artt. 223, comma 1 e 216, comma 1, I. fall. lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione. Rappresenta che il capo C dell'imputazione, anche se impropriamente diviso in due punti, si sostanzia nell'addebito all'imputato di un'unica operazione di dissipazione del patrimonio aziendale della MONTAIR S.R.L., dichiarata fallita il 9.5.2013, consistita nella vendita (registrata il 18.1.2005) di un immobile della predetta, del valore di C 4.900.000,00, alla interposta NORDAL s.r.I., appositamente creata allo scopo e di cui l'imputato era amministratore unico, al prezzo di C 3.100.000,00, inferiore di circa il 40% del valore di mercato, versato dalla società acquirente solo in parte e per C 2.030.000,00 nel maggio 2007 e dopo aver rivenduto al prezzo di C4.9000.000,00 l'immobile ad altra società e aver trasferito all'estero il residuo.

La fraudolenza dell'operazione ai danni del patrimonio della fallita, ad avviso del ricorrente, si evidenzia da una molteplicità di fatti: la creazione della società acquirente NORDAL s.r.l. al solo scopo dell'acquisto dell'immobile evidenziata dal fatto che la società non ha svolto alcun'altra attività; l'amministrazione della stessa da parte dell'imputato; i rapporti di parentela sussistenti tra l'imputato e l'amministratrice della fallita, madre di quest'ultimo; l'amministrazione di diritto dell'imputato della società fallita nel periodo immediatamente successivo alla vendita e l'omesso pagamento del prezzo in tale periodo e il pagamento nel giorno successivo alla cessazione della carica da parte di questo.

Il ricorrente allora impugna la sentenza non perché ha ritenuto non provata la qualifica di amministratore di fatto, ma perché non ha proceduto alla riqualificazione del ruolo soggettivo attribuito all'imputato non più amministratore di fatto, ma concorrente extraneus. Osserva ancora il ricorrente che, in ogni caso, nell'ipotesi in cui non ritenga sussistente un accordo tra amministratore della fallita e imputato, il giudice avrebbe dovuto riqualificare il fatto come ricettazione fallimentare ai sensi dell'art. 232 I. fall. Chiede l'annullamento della sentenza .

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, chiede il rigetto del ricorso.-4. I difensori dell'imputato, con memoria presenta ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., chiedono che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., in quanto - oltre che ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. - il Pubblico Ministero ricorre espressamente ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato gli atti del processo che, ove attentamente esaminati, avrebbero consentito la riqualificazione del ruolo soggettivo attribuito all'imputato da amministratore di fatto a concorrente esterno nel reato essendo evidente la prova dell'accordo tra l'imputato e l'amministratore della fallita in considerazione dei legami di carattere familiare e societario.

In ogni caso, il fatto avrebbe potuto essere riqualificato come ricettazione fallimentare ex art. 232, comma terzo, I. fall. Orbene, non vi è dubbio che l'esame delle suddette questioni implichi una valutazione del merito della vicenda - dovendo verificarsi l'efficienza della condotta realizzata in concorso col fallito per la produzione dell'evento e la consapevolezza e volontà da parte del terzo concorrente di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa (Sez. 5, n. 27367 del 26/04/2011, Rosace, Rv. 250409) - che non può essere effettuato da questa Corte, sia in quanto si violerebbe il principio della osservanza dei gradi di giurisdizione (Sez. 4 , n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, PMT C/Alonzi, Rv. 274834;

Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. Alias Zaratye Huaman e altro, Rv. 242789), sia in quanto si attribuirebbe alla Corte di legittimità un'indebita funzione di merito, in aperto contrasto con il perimetro normativo dei casi di ricorso per cassazione come delineati dall'art. 606 cod. proc.pen. Ne deriva, pertanto, la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte territoriale competente, individuata nella Corte di Appello di Milano, per il relativo giudizio. • P. Q. M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per il relativo giudizio.

Così deciso, in Roma il 28 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente