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Sentenza — n. 34468/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34468/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34468/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Le doglianze mosse nell'interesse dell' imputato, infatti, sviluppano censure da un lato non proponibili in sede di legittimità e, dall'altro, manifestamente infondate. Il ricorrente, con i motivi di ricorso sopra riportati, di fatto reitera i motivi già proposti in appello e sollecita una rilettura, in questa sede di legittimità, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di un diverso parametro di valutazione di tali elementi. Orbene, costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, quello secondo cui devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso che costituiscono la mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna effettiva, specifica e nuova controdeduzione rispetto alle argomentazioni del giudice distrettuale (ex multis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, art. 595 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34468/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Le doglianze mosse nell'interesse dell' imputato, infatti, sviluppano censure da un lato non proponibili in sede di legittimità e, dall'altro, manifestamente infondate. Il ricorrente, con i motivi di ricorso sopra riportati, di fatto reitera i motivi già proposti in appello e sollecita una rilettura, in questa sede di legittimità, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di un diverso parametro di valutazione di tali elementi. Orbene, costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, quello secondo cui devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso che costituiscono la mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna effettiva, specifica e nuova controdeduzione rispetto alle argomentazioni del giudice distrettuale (ex multis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione accuse di truffa colpa del patrocinatore diffamazione inganno sull'identità usurpazione del nome

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
per erronea applicazione dell'art. 494 cod. pen., travisamento della prova e difetto di motivazione.
art. 595 cod. pen
inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, deve essere condannato, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caretto Roberto, nato a Squinzano (Le) il 7/5/1954 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. viste le conclusioni scritte della parte civile che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa come da nota spese.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Roberto Caretto ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti di quest'ultimo, il 26.2.2018, dal Tribunale di Trieste. Secondo l'assunto accusatorio, l'imputato, al fine di trarre profitto, utilizzando come mittente il nickname "francesco pirinoli", amministratore della Carro s.r.I., e creando un indirizzo mail a nome di Mario Traverso, legale rappresentante della Monitoring I s.r.I., inviava una ma/I, con l'apparente firma Mario Traverso, così sostituendosi al medesimo, già cliente dell'avv.to Andrea Miozzo, richiedendo a quest'ultimo informazioni sulla "situazione" processuale concernente i procedimenti riguardanti Caretto/Carro/Monitoring.

L'imputato, inoltre, offendeva la reputazione dell'avv.to Andrea Miozzo dicendo a più persone che una causa in cui era stato coinvolto era stata venduta con la compiacenza del predetto avvocato, che era un farabutto, amico del giudice titolare della causa stessa. L'affermazione di penale responsabilità del Caretto ha riguardato esclusivamente il delitto di sostituzione di persona e quello di diffamazione, reati commessi in pregiudizio dell'avv.to Andrea Miozzo. L'imputato è stato invece assolto dal reato di truffa perché il fatto non sussiste, da quello di ingiuria perché il fatto non costituisce più reato e da quello di diffamazione nei confronti dell'avv.to Tedesco per remissione di querela.

La difesa lamenta: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 494 cod. pen., travisamento della prova e difetto di motivazione. Si legge nel ricorso che i giudici di merito non hanno considerato il fatto che è il nickname ad individuare il mittente della conversazione e che tale dato non poteva non considerarsi nell'attribuzione della mall al Caretto e che, in ogni caso, la discrasia tra mittente e indirizzo mali doveva indurre il destinatario a ritenere immediatamente la grossolanità del tentativo di acquisizione delle informazioni. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. e correlate carenze motivazionali.

Lamenta il ricorrente che il giudice distrettuale, nel confermare la sentenza di primo grado, non ha considerato l'incidenza della normativa del codice deontologico forense in tema di segreto professionale e le qualità dei destinatari delle affermazioni, rispettivamente legale dell'imputato e segretaria, tenuti entrambi al segreto. Anche sotto il profilo del dolo non è stato tenuto conto del rapporto professionale tra l'avvocato e l'imputato e del contesto in cui sono state diffuse le sue affermazioni. - Violazione del principio del favor rei e vizio di motivazione in ordine all'omessa declaratoria, rispetto al reato di ingiuria, della formula di proscioglimento per remissione della querela, più favorevole all'imputato, rispetto a quella adottata di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" - Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Orsi, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze mosse nell'interesse dell' imputato, infatti, sviluppano censure da un lato non proponibili in sede di legittimità e, dall'altro, manifestamente infondate.

2. Il ricorrente, con i motivi di ricorso sopra riportati, di fatto reitera i motivi già proposti in appello e sollecita una rilettura, in questa sede di legittimità, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di un diverso parametro di valutazione di tali elementi. Orbene, costituisce principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, quello secondo cui devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso che costituiscono la mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna effettiva, specifica e nuova controdeduzione rispetto alle argomentazioni del giudice distrettuale (ex multis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

La riproduzione, totale e parziale, del motivo d'appello ben può costituire motivo di ricorso per cassazione purché, però, essa serva a documentare il vizio denunziato e dedotto con un'autonoma e specifica argomentazione che si confronta con la motivazione sottesa alla decisione impugnata contestandola. Nel caso in cui poi, come si riscontra nella vicenda in esame, la sentenza di secondo grado confermi quella di primo grado, condividendone e richiamandone la motivazione, "le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale" (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv 277218).

Il vizio poi deve essere dedotto in modo specifico non essendo possibile dedurre cumulativamente un vizio di motivazione, senza indicarne la natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza) e unitamente, poi, anche il vizio di violazione di legge e quello di travisamento della prova.Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2 , n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02).

Va, infine, ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra differenti versioni e interpretazione dei fatti essendo tali valutazioni, fatto comunque salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione, demandato al merito.

3. Applicando siffatti principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, deve rilevarsi che il ricorrente, ammantando le proprie censure richiamando cumulativamente i vizi di cui alle lettere b), c) e), ha sollecitato una (non consentita) diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza dei dati acquisiti e giudicati in modo conforme nella fase di merito e, di fatto, ha riproposto questioni tutte già dedotte in appello senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni, logiche, puntuali e complete, svolte dal giudice distrettuale, conformi a quelle del giudice di primo grado. 3.1.

Ed invero, in ordine alla prima censura, la Corte distrettuale, sulla base della dichiarazione testimoniale dell'avv.to Miozzo, ha rilevato che le mai/ indirizzate al predetto avvocato, lungi dall'essere inidonee ad ingannare il destinatario (che, nel rendere testimonianza, ha riferito di non aveva nutrito alcun dubbio circa la riferibilità della prima mai/ al suo cliente, Marco Traverso, non solo perché proprio il suo nome risultava nell'account", ma anche perché il messaggio risultava "firmato" dal predetto) "erano idonee ad ingannare e in concreto hanno tratto in errore l'avv.to Miozzo, tanto che lo stesso rispose alla prima mai/ nella convinzione di comunicare con i propri clienti.

Il fatto che l'avv.to Miozzo, per la sua qualità professionale, avrebbe avuto gli strumenti per accorgersi dell'inganno o che avesse il dovere di prestare più attenzione in ordine alla provenienza del messaggio prima di rispondere, sono considerazioni "ultronee" che non consentono di escludere l'idoneità della condotta ad ingannare". 3.2. Con riferimento alla seconda censura, il Giudice distrettuale, con motivazione puntuale ed approfondita, ha affermato, richiamando l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, che "ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l'animus iniurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente ... a nulla rilevando il fatto che tali soggetti possano essere destinatari di specifici obblighi di riservatezza professiora;e". 3.3.

Anche con riferimento all'ultima censura, il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte distrettuale che, correttamente ha affermato che "la questione concernente l'abolitio criminis è pregiudiziale rispetto alla questione relativa all'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, non essendo possibile dichiarare l'estinzione di un fatto-reato che la legge non prevede più come tale" (Sez. 5, n. 12276 del 14/2/2017, P.G. in proc. Paracucchi. Rv. 269404).

4. Per tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, deve essere condannato, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento in favore della Cassa delle Ammende la somma di C 3.000,00. L'imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi C 3500,00 oltre accessori di legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da