Sentenza — n. 34467/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione, nel punto e capo della sentenza impugnata, in cui la corte di appello è giunta ad affermare la penale responsabilità dello Scopece applicando erroneamente nei confronti di quest'ultimo il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale attinente la figura dell'amministratore di diritto, in contrasto logico-argomentativo con le premesse adottate dalla stessa corte territoriale, in cui il medesimo Scopece viene in realtà qualificato come il vero amministratore di fatto della società fallita;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34467/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sicché, ai fini dell'affermazione della responsabilità dello Scopece, appare del tutto superflua l'eventuale dimostrazione, anche attraverso l'escussione in qualità di testimone, ex art. 507, c.p.p., del Frascolla Angelo, della tenuta delle scritture contabili della società fallita da parte della dott.ssa Formiglio, presso il citato studio Guerrieri. Senza tacere, peraltro, che, sul punto, i rilievi difensivi si appalesano anche di natura meramente fattuale e del tutto generici, nella parte in cui lo Scopece contesta l'attendibilità delle dichiarazioni del Guerrieri e della Formiglio, volte a negare di avere mai posseduto la documentazione contabile di cui si discute.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOPECE SALVATORE nato a FOGGIA il 18/11/1957 avverso la sentenza del 17/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato FRANCESCO MURGIA insiste per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna in riforma della sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 14.7.2017, aveva condannato Scopece Salvatore alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta preferenziale in rubrica ascrittigli in qualità di amministratore della società "TecnoSud Costruzioni", dichiarata fallita il 23.3.2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto Scopece in ordine al reato di bancarotta preferenziale, per essere lo stesso estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, l.fall., in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando:
1) violazione di legge e vizio di motivazione, nel punto e capo della sentenza impugnata, in cui la corte di appello è giunta ad affermare la penale responsabilità dello Scopece applicando erroneamente nei confronti di quest'ultimo il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta fraudolenta documentale attinente la figura dell'amministratore di diritto, in contrasto logico-argomentativo con le premesse adottate dalla stessa corte territoriale, in cui il medesimo Scopece viene in realtà qualificato come il vero amministratore di fatto della società fallita;
2) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, limitandosi a operare un rinvio per relationem alla motivazione del giudice di primo grado, che non è consentita quando si traduca, come nel caso in esame, nella mera riproposizione della sentenza di primo grado, senza alcuna valutazione degli argomenti svolti dall'appellante;
3) vizio di motivazione con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla escussione in qualità di testimone di Frascolla Angelo, quale unico soggetto che poteva confermare la tenuta delle scritture contabili da parte della FENAILP presso lo studio Guerrieri di Foggia e, in particolare, fa parte delle dott.ssa Formiglio, collaboratrice di tale studio;
4) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 219, co. 3, I.fall.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
5. Manifestamente infondato appare il primo motivo di ricorso, che, peraltro, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale e dalla lettura dell'atto di appello allegato al ricorso, si pone come motivo nuovo, per cui, non essendo stato prospettato in sede di appello, esso deve ritenersi inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 606, co. 3, c.p.p. Va solo aggiunto, per completezza, che, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, le posizioni di amministratore di fatto e di diritto si equivalgono.
Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto "della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (cfr., Cass., Sez. 5, n. 39593 del 20.5.2011, Rv. 250844, fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta documentale).
Orbene, come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, consentita in questa sede di legittimità, essendo stata allegata al ricorso, la società fallita è stata sottoposta alla direzione dello Scopece senza soluzione di continuità dal 15.5.2008 al 21.1.2010, in qualità di amministratore di fatto (nello stesso periodo era amministratore di diritto La Gatta Michele, un semplice operaio muratore, che la corte territoriale, ritenendolo una mera "testa di legno", assolveva dal medesimo reato contestato allo Scopece per difetto dell'elemento soggettivo del reato), e dal 21.1.2010 alla data del fallimento, quale amministratore di diritto.
Ragione per la quale non può che addebitarsi all'imputato la completa assenza della documentazione contabile rilevata dal curatore fallimentare, che, come evidenziato dal giudice di primo grado, non ha consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita (cfr. p. 16 della sentenza del tribunale di Bologna).
6. Inammissibili, sotto diversi profili, appaiono il secondo e il terzo motivo di ricorso. Nel rigettare le doglianze difensive, volte a dimostrare che la documentazione della società fallita era stata regolarmente tenuta dall'imputato, che si era avvalso, al riguardo, dell'opera dello studio del dottore commercialista Guerrieri e, in particolare, di una collaboratrice di tale studio, la dott.ssa Formiglio, la corte di appello ha richiamato il consolidato principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, la responsabilità penale trova il suo ultimo fondamento nel diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).
Tale obbligo non viene meno nel caso in cui l'amministratore si sia rivolto ad un terzo, dotato di specifica competenza, per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili. Come chiarito, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, Rv. 231707; Cass., Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133). Non può, pertanto, non condividersi l'assunto secondo cui a norma degli artt. 2214 e 2241, c.c., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Egli può avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa.
In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell'attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge. Principio che opera nel caso di condotta inquadrabile sia in reati punibili per dolo o colpa, come la bancarotta semplice, sia in delitti punibili soltanto a titolo di dolo, come la bancarotta fraudolenta documentale (cfr. Cass., Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998). Alla luce di tali principi i menzionati motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati, in quanto, ove anche si condividesse l'assunto difensivo, la completa assenza delle scritture contabili della società fallita stigmatizzata dal giudice di primo grado rende evidente come lo Scopece sia venuto meno ad uno specifico dovere derivante dalla sua qualità di amministratore: l'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato nella tenuta delle scritture contabili.
Sicché, ai fini dell'affermazione della responsabilità dello Scopece, appare del tutto superflua l'eventuale dimostrazione, anche attraverso l'escussione in qualità di testimone, ex art. 507, c.p.p., del Frascolla Angelo, della tenuta delle scritture contabili della società fallita da parte della dott.ssa Formiglio, presso il citato studio Guerrieri. Senza tacere, peraltro, che, sul punto, i rilievi difensivi si appalesano anche di natura meramente fattuale e del tutto generici, nella parte in cui lo Scopece contesta l'attendibilità delle dichiarazioni del Guerrieri e della Formiglio, volte a negare di avere mai posseduto la documentazione contabile di cui si discute.
Da un lato, infatti, è riscontrabile da parte dello Scopece, con riferimento alle dichiarazioni del Guerrieri e della Formiglio, una violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, va dichiarato inammissibile (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723;
Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Dall'altro, appare una mera lettura alternativa delle risultanze processuali, non consentita in questa sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), ritenere che la Formiglio abbia effettivamente curato la tenuta delle scritture contabili di cui si discute, negando, contrariamente al vero, di avere ricevuto una telefonata dal curatore fallimentare, in quanto, come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, la Formiglio ha affermato che "non era lo studio a tenere i libri contabili" della società fallita, occupandosi semplicemente di redigere una dichiarazione dei redditi per "Tecnosud" e altre società facenti capo allo Scopece (circostanze confermate dal teste Guerrieri), al tempo stesso non escludendo di avere ricevuto una telefonata dal curatore fallimentare, anche se non lo ricordava con esattezza (cfr. pp. 10, 11, 8 e 9 della sentenza di primo grado).7.
Inammissibile appare anche l'ultimo motivo di ricorso Con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che la corte territoriale ha correttamente individuato nella gravità della condotta e nella mancanza di elementi da valutare positivamente, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172;
Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Sul punto le censure difensive appaiono oltremodo generiche e attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, laddove contrappongono alla valutazione operata dalla corte territoriale l'omessa considerazione del comportamento processuale del reo e del contegno collaborativo tenuto da quest'ultimo. Con riferimento, poi, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità ex art. 219, co. 3, I.fall., si osserva che, come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori In motivazione, la Corte ha osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto (cfr.
Cass., Sez. 5, n. 7888 del 3.12.2018, Rv. 275345).Applicando tali principi alla fattispecie in esame, in cui la bancarotta fraudolenta documentale si è concretizzata nella competa assenza delle scritture contabili, appare evidente come non sia configurabile la circostanza attenuante invocata dal ricorrente, che, peraltro, sia nei motivi di appello, che nei motivi di ricorso non si sofferma sullo specifico profilo riguardante le dimensioni dell'impresa fallita, con la conseguenza che già in sede di appello il motivo doveva intendersi aspecifico e, dunque, inammissibile (cfr.
Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822), trovando così giustificazione la mancata pronuncia al riguardo da parte della corte territoriale.
8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d