Ordinanza — n. 34075/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Vollero Emanuele la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di lesioni volontarie aggravate e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) come lesioni aggravate anziché come percosse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 34075/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
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la seguente: ORDINANZA sul ricorso presentato da: Vollero Emanuele, nato a Napoli, il 25/3/1986; avverso la sentenza del 21/10/2020 del G.i.p. del Tribunale di Napoli;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Vollero Emanuele la pena da questi concordata con il pubblico ministero per i reati di lesioni volontarie aggravate e porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) come lesioni aggravate anziché come percosse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.
La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è poi limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato e men che meno di eventuali difetti o vizi della motivazione resa dal giudicante sul punto (ex multis Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573). In tal senso è evidente la strumentalità dell'evocazione da parte del ricorrente dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, posto che il ricorso non evidenzia le ragioni per cui il fatto dovrebbe essere ricondotto allo schema delle percosse a fronte della contestazione del cagionamento di una ferita da taglio con prognosi a dieci giorni.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso