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Sentenza — n. 34074/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34074/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34074/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di ha confermato la condanna di Huseinovic Merdan per il reato di furto pluriaggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

Regesto Legislator

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art. 599-bis c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34074/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.

Parole chiave

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attenuazione della pena restituzione speciale obbligo di ridurre il danno immunità parziale ricorso per risarcimento danni deduzione delle perdite

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di ha confermato la condanna di Huseinovic Merdan per il reato di furto pluriaggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: Huseinovic Merdan, nato in Bosniaa Erzegovina, il 15/2/1989; avverso la sentenza del 31/10/2019 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di ha confermato la condanna di Huseinovic Merdan per il reato di furto pluriaggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599- bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In particolare va ribadito che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata che nel caso di specie non ricorre, posto che quello relativo all'invocata attenuante è uno dei motivi rinunziati dal ricorrente (Sez. 5, n. 7333/19 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7/7/2021 Il Consigliere nsore Il Pre