Sentenza — n. 34070/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 11 marzo 2021, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame, in parziale riforma del provvedimento con cui, in data 28 gennaio 2021, il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Scarvaglieri Giuseppe in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 512-bis, 416 bis.1 cod. pen. contestati ai capi C), D), E), F), G), H), I), 3), K), I bis), K bis) dell'imputazione provvisoria, ha confermato detta misura limitatamente al capo C), annullando la stessa relativamente a tutte le altre ipotesi di intestazione fittizia, aggravata, contestate agli altri capi di imputazione provvisoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512-bis cod. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34070/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 416-bis c.1 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza della contestata aggravante di aver agito - in relazione al reato contestato alla lettera c) della rubrica - al fine di agevolare il clan "Scalisi". Il Tribunale, sottraendosi all'onere di effettuare un rigido esame sulla finalità perseguita dall'indagato, ha integralmente incentrato il proprio ragionamento sulla dimensione criminale dello Scarvaglieri e del Calcagno, il cui intento agevolativo discenderebbe dall'asserito ruolo apicale attribuibile tanto a quest'ultimo, titolare formale, quanto al primo, titolare sostanziale del compendio aziendale oggetto di contestazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARVAGLIERI GIUSEPPE nato a ADRANO il 01/01/1968 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore SI DA' ATTO CHE NON E' PRESENTE L'AVVOCATO SIRACUSANO FABRIZIO PER IL QUALE RISULTAVA RICHIESTA DI DISCUSSIONE
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11 marzo 2021, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame, in parziale riforma del provvedimento con cui, in data 28 gennaio 2021, il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Scarvaglieri Giuseppe in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 512-bis, 416 bis.1 cod. pen. contestati ai capi C), D), E), F), G), H), I), 3), K), I bis), K bis) dell'imputazione provvisoria, ha confermato detta misura limitatamente al capo C), annullando la stessa relativamente a tutte le altre ipotesi di intestazione fittizia, aggravata, contestate agli altri capi di imputazione provvisoria.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestata intestazione fittizia della ditta individuale intitolata al nipote Calcagno Salvatore, riconducibile, secondo il Tribunale, anche allo Scarvaglieri; tale fittizietà viene fondata, da un lato, sul ruolo apicale del ricorrente ricoperto in seno a una determinata consorteria criminale, dall'altro, sull'inconsistenza patrimoniale del cosiddetto titolare apparente; da tali circostanze si è fatta discendere l'inferenza secondo cui ogni accrescimento patrimoniale realizzatosi nel circuito familiare dello Scarvaglieri sia inevitabilmente da ricondurre a una sua signoria indiretta secondo un clichè argomentativo che combina 'familiarità di sangue' a 'familiarità criminale'.
L'argomentazione cautelare ruoterebbe intorno ad un compendio ictu °cui/. inadeguato. Posta l'inconducenza oggettiva e temporale di alcuni dati informativi rispetto all'insorgenza e alla gestione dell'azienda (quanto alle intercettazioni dei colloqui avvenuti in carcere tra il 2009 ed il 2011), e la genericità delle propalazioni dei collaboranti circa una contitolarità della ditta di trasporti tra il boss detenuto e il nipote, difatti nessuna inferenza può essere tratta sul versante della verifica degli elementi fondanti la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen..
Al pari privo di valenza dimostrativa è il dato relativo all'accertamento patrimoniale effettuato dal GICO della guardia di finanza: l'incapienza economica del nucleo familiare del Calcagno all'epoca della costituzione dell'azienda (2010) - senza una contestuale verifica in ordine alla provenienza delle risorse impiegate per l'acquisizione dei mezzi (avvenuta tra il 2012 e il 2017) che ne costituivano l'imprescindibile compendio - non può da sola suffragare l'ipotesi di una "disponiblità" aliunde ottenuta e, nello specifico, proveniente dallo Scarvaglieri.
Invero, dal tenore dei colloqui intercettati in carcere nel 2017, ed 'esaltati' dal giudice de libertate, non è possibile evincere altro che una "messa a disposizione" di parte dei profitti derivante dall'attività imprenditoriale gestita dal Calcagno (titolare effettivo della ditta individuale di trasporti) per le esigenze di sostentamento del detenuto Scarvaglieri - comprensive delle spese processuali e legali per gli innumerevoli procedimenti penali ai quali è sottoposto - e della di lui madre, non essendo ciò condizione sufficiente per ritenere integrato il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.; tale disponibilità giustifica piuttosto l'interesse dello Scarvaglieri per le sorti dell'attività gestita dal nipote.
Dall'ordinanza impugnata non si rintracciano altri elementi idonei a suffragare l'ipotesi di una signoria diretta dello Scarvaglieri sul compendio aziendale intestato al nipote, nello specifico, non si rinvengono elementi per poter decifrare le risorse investite nella costituzione della ditta individuale o nell'acquisizione dei mezzi impiegati per lo svolgimento della relativa attività. Trattasi di carenza di non marginale rilevanza posto che - con affermazione idonea a conferire contraddittorietà all'argomentare del giudice del riesame - la assenza di qualsivoglia accertamento oggettivo circa il presunto conferimento economico proveniente dal boss detenuto è stato elemento fondante l'annullamento del vincolo coercitivo in relazione agli altri capi della rubrica cautelare sempre inerenti ad asserite ipotesi di intestazione fittizia. 2.2.
Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 416-bis c.1 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza della contestata aggravante di aver agito - in relazione al reato contestato alla lettera c) della rubrica - al fine di agevolare il clan "Scalisi". Il Tribunale, sottraendosi all'onere di effettuare un rigido esame sulla finalità perseguita dall'indagato, ha integralmente incentrato il proprio ragionamento sulla dimensione criminale dello Scarvaglieri e del Calcagno, il cui intento agevolativo discenderebbe dall'asserito ruolo apicale attribuibile tanto a quest'ultimo, titolare formale, quanto al primo, titolare sostanziale del compendio aziendale oggetto di contestazione.
In un contesto dimostrativo in cui, al più, l'interposizione personale sarebbe valsa a realizzare - attraverso una gestione affidata al nipote Calcagno - una disponibilità indiretta dello Scarvaglieri per finalità ben specifiche (il mantenimento suo e della madre, nonché il pagamento delle spese processuali), nessuna inferenza ulteriore è invece possibile operare entro i limiti imposti dall'evocata circostanza aggravante. Si rileva, da ultimo, l'assenza di alcun riferimento ai benefici che l'associazione avrebbe tratto dal reato così aggravato, dato dimostrativo necessario ai fini della configurazione dell'aggravante mafiosa che, a differenza della contestazione del reato associativo - che è reato di pericolo e non presuppone la realizzazione dell'evento - presuppone la concreta realizzazione della condotta agevolatrice. 2.3.
Con il terzo ed ultimo motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere quale unico argine al rischio di reiterazione di reati. Richiamate le argomentazioni del motivo precedente sull'erronea applicazione di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen., si contesta l'adozione del più rigoroso tra i vincoli cautelari sulla base del modello presuntivo evocato dall'art. 275 cod. proc. pen., rispetto al quale detta circostanza assume significatività dirimente.
La vicenda relativa all'intestazione fittizia della ditta individuale formalmente intitolata al Calcagno, epurata dallo stigma saldato al riconoscimento della contestata aggravante, impone una complessiva rivisitazione della misura sul versante della sussistenza delle esigenze cautelari e del modello attraverso il quale preservarle, da condurre secondo l'itinerario ordinario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile presentando motivi aspecifici e, a tratti, meramente reiterativi delle censure già svolte alle quali, come si vedrà, il tribunale aveva già fornito risposte adeguate, e, comunque, manifestamente infondati.
2. Quanto al primo motivo, è, innanzitutto, il caso di osservare che la riconducibilità allo Scarvaglieri della ditta individuale formalmente intestata al nipote, lungi dall'essere derivata, da un lato, in via diretta ed esclusiva dal ruolo apicale del primo ricoperto in seno a una determinata consorteria criminale e, dall'altro, dall'inconsistenza patrimoniale del secondo, titolare apparente, è piuttosto frutto di una precisa analisi, dettagliatamente riportata in parte motiva dell'impugnata ordinanza, delle risultanze delle intercettazioni di più colloqui carcerari dello Scarvaglieri nonché delle risultanze delle indagini patrimoniali e delle dichiarazioni rese in tal senso dai collaboratori Nicola Amoroso e Salvatore Giarrizzo.
L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., a differenza di quanto assume il ricorrente, viene correttamente e motivatamente rinvenuto dal Tribunale, facendo buon governo degli insegnamenti di questa Corte sul punto, anche di quello secondo cui "ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è ( ;Y' sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione." (Sez. 1, Sentenza n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024 - 01).
A tal proposito è da evidenziare che, secondo la ricostruzione del tribunale, dalle emergenze processuali emergono plurimi elementi che depongono oltre che per l'intestazione fittizia anche per la provenienza da Scarviglieri delle risorse economiche impiegate per l'acquisto dei beni fittiziamente intestati al nipote; risulta, in primo luogo che, nel colloquio del 2.7.2009 lo Scarvaglieri faceva riferimento agli introiti della gestione delle sue attività lavorative affermando che, pur essendo detenuto all'ergastolo, le gestiva, di fatto, lui a piacimento; ed ancora, nel successivo colloquio del 22.12.2011, veniva menzionata un'attività che gli garantiva un'entrata e che non poteva dichiarare per timore che fosse sequestrata.
Spunti provengono anche dal colloquio del 27.4.2017, nel quale lo Scarvaglieri chiedeva al nipote il rendiconto dell'attività, ed in occasione del quale quest'ultimo rassicurava lo zio spiegando che con i profitti dell'attività di autotrasporto stava pagando le sue spese legali. Da ciò, in uno con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che confermano la contitolarità della ditta di trasporti fra il boss detenuto ed il nipote, il Tribunale ha dedotto la piena riconducibilità della ditta in questione anche al ricorrente; e, quanto alla provenienza del denaro necessario all'apertura della ditta e all'acquisto dei beni, posto che le risultanze delle indagini patrimoniali effettuate dal GICO della Guardia di Finanza attestano l'incapienza economica del nucleo familiare del Calcagno, formale intestatario, tale da non consentire l'erogazione delle somme necessarie per la sua apertura e per l'acquisto della prima motrice, il Tribunale, in assenza di elementi in senso contrario, conclude per il finanziamento di tale attività da parte dell'indagato, quale effettivo dominus e principale soggetto interessato.
D'altronde il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12- quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.; e il tribunale ha ricostruito, accanto alla traccia materiale, l'atteggiamento psicologico che ha sorretto l'agire dell'indagato; difatti, il dolo specifico richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie ex art. 512-bis cod. pen. (v.
Sez. 2, Sentenza n. 29224 del 14/07/2010, P.M. in proc. Di Rocco, Rv. 248189 - 01), coincidente col "fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale" è coerentemente rinvenuto dalle dichiarazioni intercettate nel colloquio del 22.11.2011, nel quale l'indagato fa riferimento all'impossibilità di dichiarare un'attività per timore che fosse sequestrata, ben potendo lo stesso, detenuto in espiazione dell'ergastolo e più volte condannato per il reato ex art. 416-bis cod. pen., essere destinatario di misure di prevenzione.
Con questi dati la difesa pare non confrontarsi, limitandosi a dedurre il vizio di motivazione nonostante la completezza del percorso argomentativo che l'ordinanza impugnata offre a sostegno della conferma della gravità indiziaria relativamente al reato di cui al capo C; e nel riproporre, in definitiva, anche una propria diversa lettura alternativa delle risultanze, finisce col prospettare doglianze non vagliabili in questa sede non solo e non tanto perché implicanti valutazione in fatto, ma perché in buona sostanza affidate a mere congetture.
3. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante di aver agito - in relazione al reato contestato alla lettera c) della rubrica - al fine di agevolare il clan "Scalisi", è parimenti inammissibile, in quanto anch'esso imperniato su elementi che suggeriscono una lettura delle risultanze indiziarie alternativa rispetto a quella fornita dal giudice di merito, e, comunque, manifestamente infondatiL Sostiene, a tal proposito, la difesa, che l'interposizione sarebbe valsa a realizzare - attraverso una gestione affidata al nipote - una disponibilità indiretta dello Scarvaglieri per finalità specifiche: il mantenimento suo e della madre ed il pagamento delle spese processuali.
In realtà, posta la natura soggettiva della circostanza in parola ( cfr. Sez. U - , sentenza n. 8545 del 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020 ) Rv. 278734 - 01 ), la stessa è integrata da un atteggiamento di tipo psicologico dell'agente, e si configura allorquando questi agisca per il particolare fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso. Orbene, è evidente che la percezione del profitto da parte del capo clan che, pur trovandosi in carcere, porta avanti grazie all'intestazione fittizia attività commerciale produttiva di guadagni, che gli consentono il sostentamento e di provvedere anche al pagamento delle spese legali, contribuisce a rafforzarne la vitalità del clan e a favorire il perseguimento degli scopi illeciti, trattandosi del capo, e non di un mero partecipe, della cosca, le cui sorti sono, evidentemente, intimamente connesse a quelle di chi la dirige.
4. All'inammissibilità del motivo che precede, segue quella del terzo ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente contesta l'adozione del più rigoroso tra i vincoli cautelari sulla base del modello presuntivo evocato dall'art. 275 cod. proc. pen., rispetto al quale la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., per lo stesso non sussistente, assume significatività dirimente. La contestazione al riguardo è peraltro generica e non considera che il reato in questione è reato istantaneo con effetti permanenti, della cui persistenza vi è traccia nelle risultanze processuali, in particolare nei colloqui intercettati dai quali risulta il perdurante coinvolgimento del ricorrente nella gestione della ditta fittiziamente ad altri intestata.
5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa