Sentenza — n. 34069/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 11 marzo 2021, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui, in data 28 gennaio 2021, il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Calcagno Antonino, indagato per il reato di cui al capo B) ( art. 416 bis cod. pen. ) dell'imputazione provvisoria, quale componente dell'associazione mafiosa radicata in Adrano denominata clan Scalisi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34069/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso contiene motivi tutti inammissibili. 1.1 II ricorrente, contestando la motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto meramente assertiva e fondata su indizi privi del requisito di certezza, dunque non integranti la gravità indiziaria richiesta ai fini della corretta emissione della misura cautelare, mira, piuttosto, ad offrire una diversa lettura delle emergenze processuali in un'ottica meramente difensiva. In proposito, occorre rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen..
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALCAGNO ANTONINO nato a ADRANO il 04/11/1966 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVVOCATO DANZUSO INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO L'AVVOCATO VIANELLO ACCORRETTI INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11 marzo 2021, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui, in data 28 gennaio 2021, il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Calcagno Antonino, indagato per il reato di cui al capo B) ( art. 416 bis cod. pen. ) dell'imputazione provvisoria, quale componente dell'associazione mafiosa radicata in Adrano denominata clan Scalisi.
2. Con atto a firma degli avv.ti Salvatore Pace ed Ignazio Danzuso, è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse dell'indagato, che deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere, il Tribunale del riesame, riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi a carico dell'indagato in ordine al di cui all'art. 416- bis cod. pen., dando per certa una serie di evenienze in realtà non dimostrate, pur occorrendo, anche nella fase cautelare, che l'indizio sia, prima di tutto, certo nella sua esistenza storica e che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti, dovendo trovare applicazione anche ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari il canone posto dall'art. 192 comma secondo codice di rito.
Riguardo alle molteplici divergenze tra i narrati dei collaboranti Di Marco, Zignale, Paterniti, Rosano, Amoroso, La Rosa e Giarrizzo - in ordine alla effettiva intraneità dell'indagato nel contesto associativo riferito al cognato Scarvaglieri Giuseppe - la motivazione del provvedimento ricorso è per alcuni aspetti contraddittoria e per altri apparenti. Trattasi, nello specifico, delle affermazioni del Giarrizzo tutt'altro che indicative della intraneità del ricorrente, avendo il predetto collaboratore solo inteso affermare che Calcagno Antonino era una persona rispettata e che di conseguenza la sua parola valeva molto, dalla cui controtendenza rispetto agli altri collaboranti il Tribunale non trae alcuna conseguenza; delle dichiarazioni del La Rosa, generiche e frutto di una conoscenza solo indiretta dei fatti; di quelle rese dal Di Marco, inconsistenti e prive di riscontri ( si fa in particolare riferimento alla circostanza della investitura a reggente del Di Marco affrontata nei discorsi col Calcagno per due volte ).
Si contesta, infine, la contraddittorietà ed erroneità delle dichiarazioni dell'Amoroso, che trovano ragione, a parere del ricorrente, nel fatto che prima della collaborazione, il predetto è stato per circa un anno in Germania, lontano dalla realtà del clan Scalisi. Il ricorrente contesta, da ultimo, la certezza indiziaria anche in ordine alla percezione degli introiti delle estorsioni al mercato ortofrutticolo da parte dell'indagato, circostanza desunta dal Tribunale del Riesame dalle captazioni progr. n. 7846 del 11.12.2017 e progr. 583 del 18.09.2015, laddove i contenuti di tali captazione non sono affatto univoci.Indi si passano in rassegna diverse conversazioni intercettate, alcune delle quali vengono intersecate con stralci di dichiarazioni dei collaboratori, al fine di evidenziare le divergenze esistenti e soprattutto la non univocità di quanto in esse si afferma.
La stessa intercettazione valorizzata dai giudici, captata in ambientale di cui al progressivo 7846 del 11/12/2017, ore 18.17.52 già sopra indicata, che secondo la tesi accusatoria accerterebbe in presa diretta la consegna al Calcagno Antonino da parte di Bulla Antonino, esponente del clan Santangelo Taccuni, del provento ricavato dai soldi della 'ape' ( motoape ), in realtà, anche a voler accedere alla tesi che nell' occorso il Calcagno abbia realmente ricevuto una somma di danaro, non esprime certezze al riguardo, non potendosi affatto sulla base di essa affermare che tale consegna sia la conferma della percezione dell'estorsione al mercato, laddove si consideri che il Calcagno collaborava col proprio figlio nell'attività di trasporti gestita dallo stesso; pertanto ben potrebbe detto pagamento essere riferibile alla citata attività.
Analoghe considerazioni devono svolgersi anche con riferimento all'altra conversazione progressivo 583 del 18/09/2015 intercorsa tra Biondi Vincenzo e Zermo Claudio che parimenti non esprime con la certezza che le si imputa quanto descritto dai giudici di merito. Ugualmente carente è, a parere del ricorrente, l'analisi delle dichiarazioni del collaboratore Amoroso con riferimento alla presunta gestione dei beni dello Scarvaglieri da parte di Calcagno Salvatore attesi i riferimenti a circostanze - così ad esempio per l'immobile sito in Adrano e a Piano Tavola - che non hanno trovato alcun riscontro negli anni di indagini svolte; e ciò depone per la inattendibilità del portato dichiarativo di tale collaboratore, illegittimamente convalidato dal giudice di merito.
Né, infine, dei colloqui carcerari svolti dallo Scarvaglieri risulta che l'indagato abbia mai affrontato con il proprio cognato questioni che potessero confermare l'ipotesi accusatoria, circostanza parimenti risultante dall'attività di intercettazione posta in essere sulle utenze dei vari indagati.
3. Con atto del 11.6.21, il ricorrente ha formulato un nuovo motivo di ricorso - col quale deduce violazione di erronea applicazione degli artt. 416-bis in relazione ai criteri di valutazione di cui agli artt. 192, 273, 309 codice di rito e vizio argomentativo - da leggersi unitamente all'atto di gravame del quale, nella sostanza, ripercorre i tratti essenziali in punto di contestazione della gravità indiziaria del delitto di cui al capo A della provvisoria imputazione. Lamenta, in particolare, che il tribunale del riesame non ha fornito idonei risposte alle questioni che la difesa aveva sollevato nella memoria difensiva, tutte afferenti alla configurabilità di un effettivo contributo del prevenuto al programma criminoso, che andasse oltre il vincolo familiare, alla mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma nonché alla palese discordanza tra le fonti dichiarative, alla carenza di riscontri e alla equivocità dei contenuti delle intercettazioni.
Indi, il ricorrente, fa riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che vengono nuovamente stigmatizzate in alcuni passaggi, salvo evidenziare come alla stregua di esse emerga piuttosto solo che il Calcagno Antonino veniva rispettato dalla cosca in quanto cognato di Scarvaglieri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso contiene motivi tutti inammissibili. 1.1 II ricorrente, contestando la motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto meramente assertiva e fondata su indizi privi del requisito di certezza, dunque non integranti la gravità indiziaria richiesta ai fini della corretta emissione della misura cautelare, mira, piuttosto, ad offrire una diversa lettura delle emergenze processuali in un'ottica meramente difensiva. In proposito, occorre rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen..
Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.
Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Ed invero, l'apparato argomentativo, nel caso di specie, come meglio si dirà nel prosieguo, è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza integranti la gravità indiziarla - che è quella richiesta ai fini della corretta emissione della misura cautelare - al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato ed evidenziando, al contempo, la valenza sintomatica degli stessi.
D'altro canto, va, anche, rilevato come l'atto di ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, in effetti sostiene il "travisamento dei fatti" oggetto di analisi - che sarebbero stati erroneamente ricondotti alla partecipazione associativa e al ruolo in essa rivestito dall'indagato - sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata, in definitiva, dalla difesa proposta una spiegazione alternativa alla interpretazione data dal Tribunale del Riesame nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.Il Tribunale, infatti, nell'esporre il quadro indiziario, ha dapprima richiamato per relationem quanto riportato nell'ordinanza del G.I.P. con riferimento ai tratti salienti dell'organizzazione criminale di riferimento - clan Scalisi - e della posizione verticistica di Giuseppe Scarvaglieri, zio del ricorrente, ergastolano detenuto ex art. 41-bis ord.
Pen., ha, poi, proceduto alla verifica della signifìcatività degli indizi che fossero da ritenere effettivamente dimostrativi della partecipazione e del ruolo rivestito dall'indagato in siffatto sodalizio. Sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Gaetano Di Marco; Nicola Amoroso; La Rosa Giovanni; Salvatore Giarrizzo), nonché del materiale captativo in atti, e, in particolare, delle intercettazioni dei colloqui intervenuti nel carcere di Sulmona con lo Scarvaglieri, il Tribunale ha rilevato l'intraneità del Calcagno nel clan mafioso capeggiato dal congiunto, nonché la fiducia riposta da quest'ultimo nell'indagato, oltre che nel di lui figlio, che svolgevano entrambi incarichi di rilievo, occupandosi della gestione di attività di vitale importanza per il boss e per l'associazione; ciò, tuttavia, mantenendo un basso profilo ed una posizione riservata, evitando contatti generalizzati con gli stessi sodali.
Nello specifico, all'indagato erano riservate le estorsioni più importanti, tra le quali quelle relative all'agenzia di autotrasporti ed al mercato ortofrutticolo. Il sistema motivazionale risulta, invero, corretto con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei soggetti esaminati durante le indagini, di cui il Tribunale, diversamente da quanto dedotto, ha dato conto, confutando i rilievi difensivi. Risponde, in particolare, alle censure - qui riproposte - relative alle discrasie tra i narrati dei collaboranti, tali, ad avviso del ricorrente, da rendere gli stessi inattendibili, con specifico riferimento alle dichiarazioni del Giarrizzo e del Di Marco.
Rispondendo alle censure, qui riproposte, relative alle divergenze tra i narrati dei collaboranti, il Tribunale si esprime evidenziandone la natura fisiologica, osservando come l'oggetto dei racconti dipende dalla posizione rivestita dalla fonte nel contesto mafioso e dalla vicinanza ai personaggi ed alle vicende cui inerisce. A tal proposito, osserva come le dichiarazioni del Giarrizzo sulla posizione rivestita dall'indagato nel sodalizio, maggiormente precise e circostanziate, trovano ragione nel suo ruolo di reggente del sodalizio, dunque potenzialmente a conoscenza di fatti e circostanze che ai più erano preclusi; a sostegno dell'attendibilità del collaborante, peraltro, il Tribunale del riesame fa riferimento alle conversazioni da cui emerge il timore che la sua scelta di pentirsi aveva ingenerato nel clan di appartenenza, al punto di considerare l'omicidio dei suoi strettissimi congiunti quale strumento di coartazione.
Ancora, con riferimento alla descrizione dell'indagato offerta dal collaborante quale "persona di famiglia, la cui parola valeva molto, e che era intervenuto per bloccare la riscossione del pizzo da certi imprenditori presso i quali il Giarrizzo si era recato", priva, a parere del ricorrente, di esplicite indicazioni relative alla sua intraneità al clan Scalisi, il Tribunale evidenzia, in maniera congruente e logica, che al contrario è inconcepibile una conciliazione di una tale condotta con la figura di un soggetto, pur cognato di Scarvaglieri, ma estraneo al clan.Astenendosi da valutazioni di merito non concesse in questa sede, ci si limita ad osservare che, con le proprie complessive argomentazioni, il giudice di riesame ha fatto buon governo degli insegnamenti di questa Corte che descrivono la partecipazione di un soggetto nell'ambito di una associazione per delinquere di tipo mafioso, il cui ruolo nel caso di specie, tracciato in termini apicali, si contraddistingue anche per il regime autorizzativo dell'attività di estorsione che gli pertiene.
Inoltre, pur dovendosi escludere l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione (Sez. 2, Sentenza n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv. 255828 - 01), questa Corte si è espressa ritenendo che tali legami ben possono assumere un valore indiziante aggiuntivo circa la partecipazione al sodalizio (Sez. 6, Sentenza n. 3089 del 21/05/1998, Caruana G e altri, Rv. 213569 - 01), allorquando ricorrano determinate circostanze che l'avvalorano, conferendo al vincolo familiare un risvolto ulteriore, che invece di giustificare il rapporto si risolve piuttosto in una ragione dell'ulteriore carattere che lo contraddistingue, quello criminoso appunto ( nel caso di specie si è accertata, da un lato, l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale avente come nucleo la componente familiare del capo clan Scarvaglieri, costituita dai Calcagno, che in quanto congiunti avevano accesso al carcere per i colloqui col capo cosca, detenuto, che si avvaleva quindi dei familiari liberi per veicolare all'esterno i desiderata e le direttive, e, d'altro canto, una non occasionale attività criminosa dei singoli esponenti della famiglia nel medesimo campo in cui opera l'associazione ).
Quanto alle dichiarazioni rese dal collaborante Di Marco, con riferimento alla di lui investitura quale reggente del clan per volontà dello Scarvaglieri veicolata per il tramite dell'indagato, ritenute dal ricorrente inconsistenti e prive di riscontri, nulla emergendo dai colloqui tenuti dal Calcagno con il proprio cognato, tutti oggetto di attività di captazione audio-video, il Tribunale del Riesame già rilevava l'infondatezza della censura posto che tali racconti si collocano in un periodo nel quale i colloqui dello Scarvaglieri non erano sottoposti ad intercettazione.
Diversamente da quanto dedotto, poi, tutt'altro che carente risulta l'analisi delle dichiarazioni di Amoroso Nicola, a cui il Tribunale del Riesame dedica ampio spazio (pagg. 3, 4, 6 dell'impugnata ordinanza) rinvenendone riscontri nelle propalazioni degli altri collaboratori nonché nel materiale captativo in atti. Le asserite contraddizioni dedotte dal ricorrente, peraltro, riguardano dichiarazioni del collaboratore circa la gestione dei beni dello Scarvaglieri da parte di Calcagno Salvatore, figlio dell'indagato, che, oltre ad essere inammissibili in questa sede perché indicative di una ricostruzione alternativa implicante valutazione in fatto, esulano dal tema specifico affrontato dall'Amoroso con riferimento alla gestione, da parte del Calcagno Antonino, dei soldi del clan Scalisi ricavati dalle estorsioni.
Ugualmente, rimane affidata a mere congetture la sostenuta erroneità, da parte del ricorrente, dei riferimenti operati dall'Amoroso, per essersi egli allontanato dalla realtà del clan Scalisi per circa un anno.Non sono tali da superare il preliminare vaglio di ammissibilità nemmeno le censure motivazionali evocate con riferimento alla certezza indiziaria in ordine alla percezione degli introiti delle estorsioni al mercato ortofrutticolo da parte dell'indagato, circostanza desunta dal Tribunale del Riesame dalle captazioni progr. n. 7846 del 11.12.2017 e progr. 583 del 18.09.2015.
Sul punto, manca il ricorrente di confrontarsi con l'impugnato provvedimento che, lungi dal limitare le proprie argomentazioni al rinvenimento di un "formidabile riscontro" nella prima delle citate captazioni "ove si accerta in presa diretta la consegna al Calcagno Antonino da parte del Bulla Antonino, esponente del Santan gelo Taccuni, del provento ricavato dai soldi dell'ape", ne descrive in termini più ampi il contenuto (pag. 4 dell'impugnata ordinanza), osservando che nel corso della conversazione registrata all'interno dell'autovettura di Scarvaglieri Toni Ugo, tra questi, Santangelo Gianni e Bulla Antonio, "il Santan gelo, notato Calcagno Antonino, gli consegnava la metà del ricavato della tassa di ingesso versata dagli operatori che accedevano al mercato.
Una volta allontanatosi il Calcagno, Bulla riferiva a Scarvaglieri Toni Ugo che quello era il cognato di Scarvaglieri Giuseppe, indi gli interlocutori commentavano l'ammontare dei proventi, pari a 2.000 euro circa, che avevano ricavato dalle estorsioni ai box e che venivano divisi tra le due famiglie mafiose". Generica, e, comunque, tale da suggerire una rivalutazione del significato probatorio attribuito al materiale captativo in atti, pertanto inammissibile, è la contestazione effettuata con riferimento alla conversazione della seconda delle citate intercettazioni (progressivo 583 del 18/09/2015 intercorsa tra Biondi Vincenzo e Zermo Claudio).
Né, infine, colgono nel segno le censure riguardo la mancanza, nei colloqui carcerari svolti dallo Scarvaglieri, di riferimenti che potessero confermare l'ipotesi accusatoria. La confermaconferma dell'intranietà, con ruolo verticistico, al sodalizio criminoso e dell'attività di gestione dell'indagato è/ invercì tratta sia da quanto assunto dal collaboratore Di Marco, con riferimento alla di lui investitura quale reggente del clan per volontà dello Scarvaglieri veicolata dal carcere proprio per il tramite dell'indagato, sia dal colloquio del 08.09.2017 attestante la presa di posizione di Antonino Calcagno in una questione che riguardava i trasporti su gomma e che lo aveva visto, con probabilità qualificata, interfacciarsi con esponenti del clan Santangelo.
In definitiva, ne è risultata, sempre al livello della gravità indiziaria occorrente per la fase cautelare, la chiara collocazione del Calcagno nella cosca capeggiata dallo Scarvaglieri, della quale í giudici del riesame hanno dato conto inserendo la posizione dello stesso nel più ampio contesto di riferimento, senza trascurare di evidenziarne il ruolo specifico dal medesimo ricoperto ed, al contempo, la valenza partecipativa delle sue condotte. Tale inquadramento resiste, quindi, in questa fase, alla doglianza articolata sull'argomento nell'impugnazione, risultando la motivazione del provvedimento qui non sindacabile per le ragioni suesposte, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto ( Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566;
Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761 ).
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,