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Sentenza — n. 34068/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34068/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34068/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 11 marzo 2021, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui, in data 28 gennaio 2021, il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Calcagno Salvatore, indagato per í reati di cui ai capi B) ( art. 416-bis cod. pen. ), C) ( artt. 512-bis e 416-bis, c.1 cod. pen. ), L) ( artt. 646, 61 n. 11 e 416-bis, c. 1 cod. pen. ), M) ( artt. 367 e 416-bis, c. 1 cod. pen. ) dell'imputazione provvisoria.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 512-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34068/2021 — snpen · Corte di Cassazione: D'altro canto, va, anche, rilevato come l'atto di ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, in effetti sostiene il "travisamento dei fatti" oggetto di analisi - che sarebbero stati erroneamente ricondotti alla partecipazione associativa e al ruolo in essa rivestito dall'indagato - sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata, in definitiva, dalla difesa proposta una spiegazione alternativa alla interpretazione data dal Tribunale del Riesame nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Parole chiave

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collaboratore della Securitate commissario del concordato partecipazione al reato verdetto di colpevolezza pericolo di collusione con testimoni inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
del medesimo Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Calcagno Salvatore, indagato per í reati di cui ai capi B) ( art. 416-bis cod. pen.
art. 512-bis cod. pen
356 e ora dall'art. 512-bis cod.
art. 606 cod. proc. pen
In proposito, occorre rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALCAGNO SALVATORE nato a ADRANO il 26/02/1989 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVV.TO VIANELLO ACCORRETTI INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11 marzo 2021, il Tribunale di Catania, decidendo in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui, in data 28 gennaio 2021, il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Calcagno Salvatore, indagato per í reati di cui ai capi B) ( art. 416-bis cod. pen. ), C) ( artt. 512-bis e 416-bis, c.1 cod. pen. ), L) ( artt. 646, 61 n. 11 e 416-bis, c. 1 cod. pen. ), M) ( artt. 367 e 416-bis, c. 1 cod. pen. ) dell'imputazione provvisoria.

2. Con atto a firma degli avv.ti Salvatore Pace ed Ignazio Danzuso, è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse dell'indagato, che deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-bis e 512-bis cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere, il Tribunale del riesame, riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi a carico dell'indagato in ordine ai delitti allo stesso ascritti, dando per certa una serie di evenienze in realtà non dimostrate, pur occorrendo, anche nella fase cautelare, che l'indizio sia, prima di tutto, certo nella sua esistenza storica e che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti, dovendo trovare applicazione anche ai fini dell'applicabilità delle misure cautelari il canone posto dall'art. 192 comma secondo codice di rito.

Ciò posto, si osserva che il tribunale del riesame nella parte della motivazione dedicata alle argomentazioni della difesa non ha risolto le lacune indiziarie presenti concludendo con affermazioni di mera e apodittica adesione a quanto già articolato nella originaria ordinanza di custodia cautelare. Così riguardo alle molteplici divergenze tra i narrati dei collaboranti Giarrizzo, Amoroso, Di Marco, Pellegriti e La Rosa - in ordine alla effettiva intraneità dell'indagato nel contesto associativo riferito allo zio Scarvaglieri Giuseppe - la motivazione del provvedimento ricorso è per alcuni aspetti contraddittoria e per altri apparenti.

Sul punto, il ricorrente censura il silenzio dell'ordinanza sulla inconciliabilità tra le dichiarazioni del Di Marco e quelle dell'Amoroso, ritenendo per di più queste ultime inattendibili perché contraddittorie e destituite di fondamento - trattasi di dichiarazioni aventi ad oggetto l'intraneità dell'indagato nel contesto associativo, e, nello specifico, la gestione da parte del medesimo dei beni mobili ed immobili di proprietà dello zio, capo del clan Scalisi, ristretto in carcere, e dello stesso clan quale portavoce delle determinazioni dello zio, nonché l'attribuzione all'indagato del falso nome di "Giovanni" da parte dei sodali per evitare che venisse identificato, e a tale ultimo riguardo si indica il passaggio conversativo estrapolato da un'intercettazione, in cui compare il riferimento a Giovanni, che contraddirebbe tale circostanza.Parimenti carente è, a parere del ricorrente, l'analisi delle dichiarazioni del collaboratore Giarrizzo, generiche ed in contrasto con quelle degli altri collaboratori di giustizia.

Anche in tal caso il tribunale ha mancato di considerare gli aspetti evidenziati dalla difesa (che peraltro escludono il rilievo attribuito alla figura del Calcagno Salvatore ), oltre che i contrasti esistenti tra quanto dal predetto dichiarato e le propalazioni di altri collaboratori, in particolare, Pellegrito e La Rosa. Il ricorrente censura, da ultimo, l'aver ritenuto, il Tribunale del Riesame, che il G.I.P. avesse validamente riscontrato il materiale d'accusa proveniente dai collaboratori di giustizia con il materiale captativo in atti, in particolare con l'intercettazione telefonica tra l'indagato e Carcagnolo Alfredo e, soprattutto, con le intercettazioni dei colloqui con lo Scarvaglieri, nei quali non si ha traccia né dell'investitura che lo Scarvaglieri avrebbe fatto nei confronti del nipote come sua longa manus né delle direttive che avrebbe impartito allo stesso per la gestione del sodalizio; parimenti dalle intercettazioni non sono ricavabili elementi che depongono per la riconducibilità dei beni della ditta individuale gestita dal ricorrente allo zio, emergendo unicamente un confronto tra zio e nipote che registra al più la forte preoccupazione dello Scarvaglieri in relazione alla circostanza che a fronte di un'attività lecita svolta dal nipote, la loro parentela potesse creargli delle complicazioni.

3. Con atto del 11.6.21, il ricorrente ha formulato un nuovo motivo di ricorso - col quale deduce violazione di erronea applicazione degli artt. 416-bis e 512-bis in relazione ai criteri di valutazione di cui agli artt. 192, 273, 309 codice di rito e vizio argomentativo - da leggersi unitamente all'atto di gravame, del quale, nella sostanza, ripercorre i tratti essenziali in punto di contestazione della gravità indiziaria dei delitti di cui ai capi A e C della provvisoria imputazione. Lamenta, in particolare, che il tribunale del riesame non ha fornito idonei risposte alle questioni che la difesa aveva sollevato nella memoria difensiva, tutte afferenti alla configurabilità di un effettivo contributo del prevenuto al programma criminoso, alla mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma nonché alla palese discordanza tra le fonti dichiarative, alla carenza di riscontri e alla equivocità dei contenuti delle intercettazioni.

Indi, il ricorrente, fa nuovamente riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che vengono nuovamente stigmatizzate in alcuni passaggi, salvo evidenziare come Di Marco Gaetano avesse invece dichiarato di non sapere se il Calcagno Salvatore facesse parte o meno della famiglia mafiosa ( dichiarazione da ritenere in contrasto anche con l'imputazione provvisoria di cui al capo C della rubrica in cui si attribuisce al Calcagno, in concorso con lo Sarvaglieri, una condotta di reato in relazione all'attribuzione della titolarità dei beni della ditta individuale del ricorrente, ritenuta riconducibile anche allo Scarvaglieri e ciò senza neppure una dimostrazione in tal senso né riguardo alla origine illecita dei beni ).CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso contiene motivi tutti inammissibili. 1.1 Il ricorrente, contestando la motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto meramente assertiva e fondata su indizi privi del requisito di certezza, dunque non integranti la gravità indiziaria, mira, piuttosto, ad offrire una diversa lettura delle emergenze processuali in un'ottica meramente difensiva.

In proposito, occorre rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Ed invero, l'apparato argomentativo, nel caso di specie, come meglio si dirà nel prosieguo, e caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza integranti la gravità indiziaria - che è quella richiesta ai fini della corretta emissione della misura cautelare - al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato ed evidenziando, al contempo, la valenza sintomatica degli stessi.

D'altro canto, va, anche, rilevato come l'atto di ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, in effetti sostiene il "travisamento dei fatti" oggetto di analisi - che sarebbero stati erroneamente ricondotti alla partecipazione associativa e al ruolo in essa rivestito dall'indagato - sollecitando un'inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine, rispetto al quale è stata, in definitiva, dalla difesa proposta una spiegazione alternativa alla interpretazione data dal Tribunale del Riesame nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Il Tribunale, infatti, nell'esporre il quadro indiziario, ha dapprima richiamato per relationem quanto riportato nell'ordinanza del G.I.P. con riferimento ai tratti salienti dell'organizzazione criminale di riferimento - clan Scalisi - e della posizione verticistica di Giuseppe Scarvaglieri, zio del ricorrente, ergastolano detenuto ex art. 41-bis ord. Pen., ha, poi, proceduto alla verifica della significatività degli indizi che fossero da ritenere effettivamente dimostrativi della partecipazione e del ruolo rivestito dall'indagato in siffatto sodalizio; ha in particolare, rilevato plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Gaetano Di Marco;

Nicola Amoroso; La Rosa Giovanni; Salvatore Giarrizzo), concordi nel descrivere l'indagato come personaggio di spessore e carisma, rappresentante e alter ego del boss Giuseppe Scarvaglieri, e longa manus dello stesso quale gestore delle attività estorsive riconducibili al clan e dei beni mobili, a lui fittiziamente intestati, ed immobili dello zio detenuto, ciò, tuttavia, mantenendo un basso profilo ed una posizione riservata, evitando contatti generalizzati con gli stessi sodali. Elementi di riscontro venivano rinvenuti nel materiale captativo in atti, e, soprattutto, nelle intercettazioni dei colloqui intervenuti nel carcere di Sulmona tra l'indagato e lo Scarvaglieri.

Il sistema motivazionale risulta, invero, corretto con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei soggetti esaminati durante le indagini, di cui il Tribunale, diversamente da quanto dedotto, ha dato conto, confutando i rilievi difensivi. Rispondendo alle censure, qui riproposte, relative alle divergenze tra i narrati dei collaboranti, il Tribunale si esprime evidenziandone la natura fisiologica, osservando come l'oggetto dei racconti dipende dalla posizione rivestita dalla fonte nel contesto mafioso e dalla vicinanza ai personaggi ed alle vicende cui inerisce.

A tal proposito, osserva come le dichiarazioni del Giarrizzo sulla posizione rivestita dall'indagato nel sodalizio, maggiormente precise e circostanziate, trovano ragione nel suo ruolo di reggente del sodalizio e di fedelissimo del Calcagno, quale principale latore delle sue disposizioni, dunque potenzialmente a conoscenza di fatti e circostanze che ai più erano preclusi -' a sostegno dell'attendibilità del collaborante, peraltro, il Tribunale del riesame fa riferimento alle conversazioni da cui emerge il timore che la sua scelta di pentirsi aveva ingenerato nel clan di appartenenza, al punto di considerare l'omicidio dei suoi strettissimi congiunti quale strumento di coartazione.

Coerentemente, rileva il fatto che è stato lo stesso collaborante a precisare che il ruolo apicale di Calcagno non era generalmente conosciuto, se non da un ristretto gruppo di sodali, e, di conseguenza, che le notizie raccontate dal Giarrizzo non trovino esatta eco nelle altre fonti, che tali rapporti privilegiati con l'indagato non annoveravano. Quanto alle propalazioni degli altri collaboranti, con argomentazioni tutt'altro che contraddittorie ed apparenti, il tribunale, ritiene, da ultimo, le discrasie rilevate dalla difesa non tali da determinare un deficit di attendibilità delle fonti, né da inficiare la convergenza del molteplice nel nucleo centrale, la raffigurazione di Salvatore Calcagno quale associato mafioso del massimo rango.

Da ultimo, quanto agli esiti delle intercettazioni, basti osservare che le censure dedotte non sono vagliabili in questa sede non solo perché implicanti valutazione in fatto ( ed invero, è appena il caso di ricordare che l'interpretazione delle conversazioni intercettate, persino quando le stesse abbiano contenuto criptico o cifrato, costituisce questione di fatto; questione, pertanto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 ), ma anche perché la ricostruzione alternativa offerta rimane affidata a mere congetture introduttive di una diversa valutazione. In particolare, con riferimento ai colloqui dell'indagato con lo Scarvaglieri, detenuto in carcere, nei quali, a parere del ricorrente, non si ha traccia né dell'investitura che quest'ultimo avrebbe fatto nei confronti del nipote come sua longa manus, né delle direttive che avrebbe impartito allo stesso per la gestione del sodalizio e della ditta individuale, alle osservazioni appena esposte occorre aggiungere che questa Corte si è espressa affermando che "ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia" (Sez. 5, Sentenza n. 32020 del 16/03/2018, Capparo e altri, Rv. 273571 - 01).

Ed è a tale compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, come emergente nella ricostruzione complessiva del tribunale dalle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riscontrate nel materiale captativo in atti, che i giudici del merito hanno inteso fare riferimento per affermare la gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato al ricorrente. Quanto, infine, al delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12- quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356 e ora dall'art. 512-bis cod. pen.), rispetto al quale si sono aggiunte ai generici rilievi di cui al ricorso le ulteriori critiche, parimenti connotate da una certa genericità, del motivo nuovo, è solo il caso, da un lato, di rammentare che esso integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.; dall'altro, di osservare che riguardo alla riconducibilità dei beni allo Scarvaglieri eloquenti sono state ritenute dai giudici della cautela le diverse conversazioni intercettate inerenti al tema della effettiva titolarità dei camion da parte dello Scarvaglieri, che la difesa ha inteso contestare senza un effettivo confronto con la esauriente ricostruzione operata dal tribunale; di talchè rispetto alle censure nel complesso mosse al riguardo, che ruotano sempre intorno alle dichiarazioni dei collaboratori e ai contenuti intercettivi e non contestano specificamente la sussistenza degli elementi integrativi del reato, non possono che valere le osservazioni già sopra svolte e i richiami già operati all'ordinanza impugnata anche nella parte afferente la fattispecie in argomento, rimanendo evidentemente qui non sindacabili gli aspetti in fatto evidenziati dal ricorrente.

In definitiva, l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto ( Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761 ).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme