Sentenza — n. 34067/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Federico Piazza avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa del 12.2.2020. Ricorre contro la decisione predetta l'imputato, deducendo, tramite il difensore, un unico motivo di ricorso con cui denuncia la violazione degli artt. 583, comma 2, 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il termine di deposito dell'atto d'appello scadeva il 1.6.2020 e l'impugnazione è stata spedita via posta, a mezzo raccomandata, alla cancelleria penale del giudice di pace di Bassano del Grappa in data 29.5.2020, sicchè essa deve ritenersi tempestiva, dovendo tenersi conto della data di spedizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 583 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34067/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 26850 del 23/5/2013, Faenza, Rv. 257330; nella decisione delle Sezioni Unite Puica, peraltro, la fattispecie decisa è riferita ad un caso di spedizione dell'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. a mezzo posta raccomandata). Nel caso di specie, la stessa ordinanza impugnata dà atto che, tenuto conto delle disposizioni processuali e del periodo di sospensione straordinaria per l'emergenza pandemica, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, il termine ultimo per il deposito dell'appello doveva essere individuato nel 1 giugno 2020, indicando, poi, nel 4 giugno 2020 la data di presentazione nella cancelleria del Giudice di Pace, così erroneamente e palesemente non tenendo conto che la spedizione dell'impugnazione a mezzo raccomandata fosse stata tempestiva poiché effettuata il 29.5.2020.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIAZZA FEDERICO nato a BASSANO DEL GRAPPA il 10/06/1979 avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale VINCENZO SENATORE che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Federico Piazza avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa del 12.2.2020.
2. Ricorre contro la decisione predetta l'imputato, deducendo, tramite il difensore, un unico motivo di ricorso con cui denuncia la violazione degli artt. 583, comma 2, 585 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il termine di deposito dell'atto d'appello scadeva il 1.6.2020 e l'impugnazione è stata spedita via posta, a mezzo raccomandata, alla cancelleria penale del giudice di pace di Bassano del Grappa in data 29.5.2020, sicchè essa deve ritenersi tempestiva, dovendo tenersi conto della data di spedizione.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La giurisprudenza di legittimità muove da tempo nel senso di affermare il principio secondo cui, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale con plico raccomandato, deve fare riferimento alla sua data di spedizione e non a quella della ricezione. In questo senso si sono espresse le Sezioni Unite in tema di verifica della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine (Sez. U, n. 42043 del 18/5/2017, Puica, Rv. 270726), precisando che la richiesta di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve farsi riferimento alla sua data di spedizione.
Il principio a maggior ragione vale in caso di applicazione letterale dell'art. 583 cod. proc. pen. all'ambito delle impugnazioni vere e proprie: la norma, infatti, stabilisce che le parti ed i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata, con la previsione espressa di cui al secondo comma, secondo cui in tali casi "L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma". Ritenuto, poi, che la dichiarazione di impugnazione costituisce un atto a forma vincolata, con modalità di presentazione e ricezione aventi requisiti di forma inderogabili e con modalità di spedizione tassative, si è, altresì, precisato che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, la norma di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si applica nel caso in cui l'impugnazione sia proposta con la spedizione dell'atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest'ultima offre la garanzia dell'accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione (Sez. 2, n. 15709 del 27/2/2018, Ajjadiani, Rv. 272656;
Sez. 2, n. 26850 del 23/5/2013, Faenza, Rv. 257330; nella decisione delle Sezioni Unite Puica, peraltro, la fattispecie decisa è riferita ad un caso di spedizione dell'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. a mezzo posta raccomandata). Nel caso di specie, la stessa ordinanza impugnata dà atto che, tenuto conto delle disposizioni processuali e del periodo di sospensione straordinaria per l'emergenza pandemica, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, il termine ultimo per il deposito dell'appello doveva essere individuato nel 1 giugno 2020, indicando, poi, nel 4 giugno 2020 la data di presentazione nella cancelleria del Giudice di Pace, così erroneamente e palesemente non tenendo conto che la spedizione dell'impugnazione a mezzo raccomandata fosse stata tempestiva poiché effettuata il 29.5.2020.
Il difensore ha prodotto copia delle ricevute del plico raccomandato, correttamente indirizzate e datate, appunto, 29.5.2020. L'impugnazione, dunque, per quanto premesso, era tempestiva sicchè l'ordinanza di inammissibilità del giudice d'appello deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Vicenza per il giudizio d'appello. Si evidenzia come questa Corte abbia, in proposito, già avuto modo di segnalare, che, nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata de plano l'inammissibilità dell'appello per tardività, il giudice del rinvio va individuato nello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza, atteso che tale pronuncia non presenta carattere di «giudizio» e non determina, conseguentemente, alcuna incompatibilità (Sez. 2, n. 49113 del 14/11/2019, Niane, Rv. 278234).
Il principio va ribadito anche nel caso di specie in cui gli atti vengono trasmessi al Tribunale quale giudice d'appello. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale di Vicenza. Così deci