Sentenza — n. 34066/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DESTRO CRISTIANO nato a GENOVA il 12/02/1985 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vicenza convalidava l'arresto in flagranza di Destro Giovanni, in relazione al reato di furto ex artt. 56, 624 bis, co. 1 e co. 3, 625, co. 1, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34066/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vicenza convalidava l'arresto in flagranza di Destro Giovanni, in relazione al reato di furto ex artt. 56, 624 bis, co. 1 e co. 3, 625, co. 1, n.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DESTRO CRISTIANO nato a GENOVA il 12/02/1985 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del GIP TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vicenza convalidava l'arresto in flagranza di Destro Giovanni, in relazione al reato di furto ex artt. 56, 624 bis, co. 1 e co. 3, 625, co. 1, n.
2) e 61, n. 7), c.p., ritenendo configurabile nel caso in esame la sussistenza dello stato di quasi flagranza in relazione alla commissione di un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio.
2. Avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari ha proposto ricorso per cassazione il Destro, lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 380, 382 e 391, c.p.p., per difetto del requisito della quasi flagranza. 2.1. Con requisitoria scritta del 23.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarata inammissibile.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo un orientamento ormai consolidato, in tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 1797 del 18.10.2018, Rv. 274909, relativa a una fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in un caso di incidente stradale con fuga del conducente, non ne aveva convalidato l'arresto in considerazione del lasso di tempo trascorso dal fatto alla redazione del verbale di arresto, nonostante la polizia fosse giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e, senza intervalli temporali, avesse proceduto all'accertamento dei fatti che aveva, sempre senza soluzione di continuità, condotto all'identificazione dell'autore del reato ed alla sua apprensione presso l'abitazione).
In questa prospettiva si è ulteriormente precisato che in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (cfr. Cass., Sez. 2, n. 20687 del 11.4.2017, Rv. 270360, relativa a fattispecie in cui la Suprema Corte la S.C. ha ritenuto immune da censure la convalida dell'arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo aver inseguito l'auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell'auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato).
Decisiva, dunque, appare la stretta contiguità temporale tra il momento dell'intervento della polizia giudiziaria e la percezione delle cose o delle tracce dalle quali appaia che l'arrestato abbia commesso il reato immediatamente prima di tale intervento (cfr. Cass., Sez. 5,. n. 3719 del 28/11/2019, Rv. 278295; Cass., Sez. 4, n. 38404, del 19/06/2019, Rv. 277187). Va ribadito, inoltre, l'insegnamento espresso dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (cfr.
Cass., Sez. U. n. 39131 del 24.11.2015, Rv. 267591). Orbene, applicando tali principi al caso in esame, non può non rilevarsi che di essi il giudice per le indagini preliminari non ha fatto buon governo. Ciò per due ordini di ragioni. Da un lato, difetta il requisito della stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, in quanto il personale della Questura di Vicenza che ha proceduto all'arresto del ricorrente era giunto sul luogo del delitto, l'appartamento di proprietà di Tezza Davide, alle ore 20.30, laddove l'azione criminosa addebitata al Destro è stata collocata temporalmente dallo stesso giudice procedente in un orario prossimo al momento (17.30-18.00), in cui il Tezza incontrò il Destro all'esterno della sua abitazione (cfr. pp. 2 e 3 dell'ordinanza oggetto di ricorso).
Dall'altro, come si evince sempre dal contenuto del provvedimento impugnato, gli agenti operanti, una volta entrati nell'appartamento del Tezza, che lamentava la sottrazione della somma di 4000,00 euro, e rilevato che l'abitazione era stata messa a soqquadro in tutte le stanze, con tracce ematiche presenti sul pavimento e lo sfondamento di una porta finestra conducente a un piccolo terrazzo, prospiciente una tettoia, dalla quale con elevata probabilità era penetrato il ladro, dopo averla rotta con un martello, recante tracce di sangue, rinvenuto nella stanza da letto, si erano indirizzati verso il Destro, abitante nella stessa via del Tezza, non sulla base di una valutazione autonoma, ma esclusivamente sulla base delle informazioni loro fornite dalla persona offesa, che aveva riferito di avere incontrato all'esterno della propria abitazione alle ore 17.30-18, il Destro, il quale gli aveva proposto di acquistare sostanza stupefacente, ricevendone un netto rifiuto (cfr. p. 2).
5. Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, l'impugnato provvedimento va annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla convalida dell'arresto di