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Sentenza — n. 34063/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34063/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34063/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza deliberata il 22/10/2020, il Tribunale del riesame di Bari ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari nei confronti di vari indagati tra i quali Luigi Maino, in relazione alle seguenti imputazione provvisorie:

Regesto Legislator

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art. 640-bis cod. pen; Sentenza — n. 34063/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 640-bis cod. pen., in quanto il Gestore dei servizi energetici deve valutare l'accessibilità dell'impianto agli incentivi e, qualora vi siano ragioni ostative, rigetta l'istanza, sicché l'esigenza di velocizzare i tempi, ricorrendo alle dd.ii.aa. anziché dover attendere i tempi tecnici necessari per l'istruttoria e l'emanazione dell'autorizzazione unica regionale, comportava il conseguimento di un vantaggio economico consistente nella veloce erogazione dell'incentivo, così da competere con gli altri imprenditori del settore, non essendo all'epoca neppure certo che il terzo o il quarto conto energia sarebbero successivamente intervenuti.

Parole chiave

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false indicazioni su attività commerciali truffa in materia di prestazioni indipendenza fittizia lotta contro la frode falsità ideologica in documenti reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 640-bis cod. pen
Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 640-bis cod. pen., in quanto il Gestore dei servizi energetici deve valutare l'accessibilità dell'impianto agli incentivi e, qualora vi siano ragioni ostative, rigetta l'istanza, sicché l'esigenza di velocizzare i tempi, ricorrendo alle dd.ii.aa.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInel procedimento nei confronti di: ROMA Domenico, nato a Gravina di Puglia il 17/05/1978 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del Tribunale della libertà di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 22/10/2020, il Tribunale del riesame di Bari ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari nei confronti di vari indagati tra i quali Luigi Maino, in relazione alle seguenti imputazione provvisorie:

1) falso in atto pubblico fidefacente continuato, perché, in concorso con varie persone tra le quali i pubblici ufficiali in servizio presso l'U.T.C. di Gravina, «rappresentavano una non veritiera situazione di fatto», asseveravano una serie di dd.ii.aa. sulla «falsa rappresentazione consistita nel simulare che i singoli campi fotovoltaici [oggetto delle singole d.i.a.] fossero delle entità produttive tra loro autonome e distinte», mentre, in realtà, «si trattava di impianti tra loro integrati, riconducibili a due unitari centri di interesse giuridico- economico (gruppo Telmo e gruppo Ghella)»;

2) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata, perché mediante artifizi e raggiri consistiti nei falsi indicati, accedevano alla procedura semplificata della d.i.a., in luogo della prescritta autorizzazione unica regionale, procurandosi un ingiusto profitto corrispondente ai contributi erogati del Gestore dei Servizi Energetici per un ammontare di circa 39 milioni di euro. La Procura della Repubblica di Bari procede ad indagini preliminari nei confronti di numerosi indagati in relazione alla realizzazione di dieci parchi fotovoltaici, maliziosamente condotta in termini da occultare che si tratta in realtà di un unico insediamento industriale.

Il duplice movente di siffatta condotta consisterebbe: nella massimizzazione del contributo pubblico ottenibile, inversamente proporzionale alla dimensione degli impianti o forse nello stesso conseguimento di tali contributi perché occorreva completare rapidamente gli adempimenti burocratici prima che si raggiungesse la soglia di produzione di MW che il Gestore della rete poteva incentivare; nella conseguita semplificazione dell'iter tecnico-amministrativo richiesto per strutture di più piccole dimensioni. A fondamento della decisione il Tribunale del riesame, per un verso, rileva la non configurabilità, nel caso di specie, della falsità documentale, riguardando essa non già "elementi di fatto", quali l'esatta localizzazione degli impianti fotovoltaici, la loro potenza, etc., quanto piuttosto la necessità di valutare ciascun impianto in correlazione con gli altri, così da ritenerli parte di un unico impianto, ossia una valutazione in ordine ai presupposti giuridici del provvedimento autorizzatorio.

Per altro verso, il giudice del riesame esclude che sia stata accertata la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici a un unico impianto, posto che i dieci parchi oggetto di indagine non risultano contigui, né vicini, non sono frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale, non essendo stato evidenziato alcun legame tra i gruppi Talmo, Espe, Eosolar, Maino e Ghella, ma sono stati progettati e realizzati in tempi diversi e anche da un punto di vista tecnico-funzionale, sono del tutto autonomi l'uno dall'altro, sicché «non ci si trova al cospetto di un unico imponente insediamento industriale costituito da dieci impianti fotovoltaici».

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Bari ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen. Erroneamente è stata esclusa la configurabilità del falso in atto pubblico di fede privilegiata, in quanto nel caso di specie non si verte in tema di interpretazione dei presupposti giuridici dei provvedimenti abilitativi, ma si è in presenza di una falsa attestazione fondata sulla rappresentazione di una situazione di fatto non corrispondente al vero, rappresentazione inficiata da una documentazione progettuale e da una situazione di fatto non aderente alla realtà, ma artatamente rappresentata e fatta propria dai funzionari pubblici nelle attestazioni di idoneità. 2.2.

Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 640-bis cod. pen., in quanto il Gestore dei servizi energetici deve valutare l'accessibilità dell'impianto agli incentivi e, qualora vi siano ragioni ostative, rigetta l'istanza, sicché l'esigenza di velocizzare i tempi, ricorrendo alle dd.ii.aa. anziché dover attendere i tempi tecnici necessari per l'istruttoria e l'emanazione dell'autorizzazione unica regionale, comportava il conseguimento di un vantaggio economico consistente nella veloce erogazione dell'incentivo, così da competere con gli altri imprenditori del settore, non essendo all'epoca neppure certo che il terzo o il quarto conto energia sarebbero successivamente intervenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Per una migliore disamina della complessa vicenda venuta all'esame dei giudici della cautela reale e una più chiara esposizione delle ragioni dell'inammissibilità del ricorso, ritiene il Collegio necessario procedere seguendo l'ordine espositivo del provvedimento impugnato, prendendo, dunque, le mosse dalla questione della configurabilità, nel caso di specie, del falso ideologico in documento pubblico.2. Sul punto appena indicato, il ricorso del pubblico ministero coglie nel segno. Come chiarito da Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Daversa, Rv. 272457 - erroneamente richiamata dal Tribunale del riesame - «la falsità ideologica del documento pubblico non è configurabile con riferimento al contenuto valutativo del documento relativo a un giudizio di conformità alla pertinente normativa formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa», mentre «un enunciato valutativo fondato su un giudizio di conformità legale può integrare la fattispecie del falso ideologico purché sia correlato ad elementi di fatto».

Nel caso esaminato dalla sentenza Daversa, la configurabilità del falso ideologico fu esclusa perché a venire in rilievo era sì l'«attestazione della conformità alla normativa» dell'intervento oggetto del provvedimento abilitativo, ma un'attestazione correlata - non già ad una situazione di fatto descritta (falsamente) come conforme alla normativa di settore, bensì - alla sola «legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti», ossia alla valutazione degli agenti circa una determinata interpretazione dei presupposti giuridici del provvedimento; valutazione, questa, che non presupponeva «alcuna falsa attestazione dell'esistenza di "elementi di fatto" integranti il presupposto dell'atto, non rappresenta un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione e non ha alcuna valenza informativa».

E' invece proprio una valutazione fondata su un giudizio di conformità legale ma correlato a elementi di fatto che viene in rilievo nel caso di specie, ossia quegli elementi di fatto idonei ad attribuire o meno ai vari interventi realizzativi - oggetto delle singole dichiarazioni di inizio attività - carattere unitario (o, meglio, riconducibile a due unitari interventi), secondo la tesi accusatoria. L'immutatio veri delineata dall'imputazione provvisoria sub 1), dunque, non attiene a una mera questione giuridica (quale, come nel caso esaminato dalla citata sentenza Daversa, «la legittimità dell'operazione di accorpamento di fondi distanti»), ma la qualificazione giuridica dei vari impianti fotovoltaici basata su elementi di fatto espressivi del carattere unitario (nel senso chiarito di riconducibilità a due unitari centri di interesse giuridico-economici).

In parte qua, dunque, il ricorso del pubblico ministero coglie nel segno.3. Poiché, sempre con riferimento all'imputazione provvisoria sub 1), il pubblico ministero lamenta l'erronea mancata qualificazione dei documenti pubblici in questione (anche) come connotati in termini di fidefacenza, tale punto deve essere esaminato e, al riguardo, il ricorso non è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la natura di documenti dotati di fede privilegiata va riconosciuta a «quei documenti, o meglio a quei contenuti documentati, che - in quanto emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto medesimo pubblica fede - presentino i requisiti dell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu, di fatti giuridicamente rilevanti e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione» (Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, Targhetti, Rv. 250832): pertanto, non basta a rendere l'atto facente fede "fino a querela di falso" la circostanza che esso provenga da pubblico ufficiale investito di potestà certificatrice, ma occorre anche che esso abbia un suo particolare contenuto concernente «l'opera propria del pubblico ufficiale», ovverossia quanto da lui attestato come fatto, rilevato od avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 4568 del 24/03/1972, Garbo), sicché sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263265; conf.

Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, Acanfora, Rv. 253959). Nel caso di specie, le asseverazioni oggetto delle imputazioni provvisorie non presentano i connotati dell'atto facente fede fino a querela di falso, in quanto i contenuti da esse documentati non riguardavano quanto fatto dal pubblico ufficiale e dallo stesso rilevato ovvero avvenuto in sua presenza, il che esclude la configurabilità della fattispecie aggravatrice di cui all'art. 476, secondo comma, cod. pen.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).Come si è anticipato, a sostegno del giudizio di insussistenza del fumus del reato di cui al capo 2), il Tribunale del riesame ha valorizzato una serie di elementi di fatto (la circostanza che i dieci parchi non risultino contigui o vicini; che essi non siano frutto di un'unica iniziativa imprenditoriale e che non siano emersi legami tra i gruppi Talmo, Espe, Eosolar, Maino e Ghella; la progettazione e realizzazione in tempi diversi e la reciproca autonomia anche da un punto di vista tecnico-funzionale) conferenti nel senso dell'esclusione della riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici a un unico impianto.

A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, il ricorso si sofferma su profili giuridici della materia e su valutazioni circa i vantaggi che sarebbero conseguiti dall'operazione, sottraendosi alla necessaria, compiuta disamina critica dell'argomentazione in fatto svolta dell'ordinanza impugnata; il motivo, pertanto, è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Merita, dunque, adesione, la requisitoria del P.G. presso questa Corte lì dove osserva che «il tribunale del riesame ha scrutinato molto approfonditamente numerose circostanze a partire dalle quali risulta difficile ipotizzare che i 10 impianti siano stati progettati e realizzati dalla stessa mano e facciano capo ad una unitaria entità economica.

Alla stregua di questa circostanza di fatto, che il ricorrente non contesta, la censura si muove su un piano astratto».

5. Gli elementi di fatto appena richiamati sono stati sviluppati dal giudice del riesame con riguardo all'imputazione provvisoria sub 2), ma ad essi ha fatto espresso riferimento l'ordinanza impugnata anche con riguardo all'imputazione provvisoria di falso, rispetto alla quale il fumus è stato escluso anche perché non risulta accertata la riconducibilità di tutti i campi fotovoltaici a un unico impianto (il che, tra l'altro, conferma che l'immutatio veri di cui all'imputazione sub 1 riguardava la qualificazione giuridica degli impianti fotovoltaici basata su elementi di fatto espressivi o meno del loro carattere unitario).

Pertanto, a fondamento della decisione in ordine al capo 1), l'ordinanza impugnata ha posto due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l'una (quella - erronea - in diritto, volta ad escludere la configurabilità nel caso di specie del falso documentale) svincolata dal sostegno argonnentativo dell'altra (quella in fatto basata sugli elementi in sintesi richiamati) e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla pronuncia. Ebbene, sulla seconda ratio decidendi, come si è visto, il ricorso non articola specifiche doglianze, sicché deve ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972).

6. Il ricorso del pubblico ministero, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico